Sentenza del 16/03/2016 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Attività di ristorazione - Tovagliometro - Valore presuntivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rideterminazione del reddito effettuata dall'Amministrazione finanziaria mediante accertamento analitico-induttivo, nonostante la contabilità fosse formalmente regolare. In particolare, veniva contestato l'utilizzo del cosiddetto "tovagliometro", ossia del numero di tovaglioli o coperti utilizzati, quale elemento presuntivo per ricostruire il numero dei pasti serviti e i ricavi conseguiti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando essa risulti inattendibile o non completa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Le risultanze del "tovagliometro" possono quindi essere utilizzate per rideterminare il reddito di un'attività di ristorazione, purché siano inserite in un quadro presuntivo complessivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito anche quando la contabilità sia formalmente tenuta, se le scritture risultano contestabili o inattendibili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- La regolare tenuta formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo quando emergano elementi concreti che facciano dubitare della sua completezza o fedeltà.
- Nel settore della ristorazione, il consumo di tovaglioli, coperti o altri materiali può costituire un elemento presuntivo per ricostruire i ricavi, ma non dovrebbe essere valutato isolatamente.
- Una presunzione basata sul "tovagliometro" è utilizzabile solo se inserita in un quadro complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inattendibilità del dato presuntivo, ad esempio provando sprechi, utilizzi non collegati ai pasti, eventi gratuiti, rimanenze o altre circostanze idonee a spiegare lo scostamento.
- La rilevanza di un singolo elemento, anche economicamente significativo, non esclude di per sé l'accertamento analitico-induttivo, purché la ricostruzione dell'Amministrazione sia adeguatamente motivata e coerente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 647 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 648 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 mar 2016Sentenza del 16/03/2016 n. 1351 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →