Cassazione Civile, Ordinanza n. 11822/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggeri)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due passeggeri nei confronti del vettore aereo per la ritenuta violazione del contratto di trasporto e per l’illegittimo mancato imbarco su un volo. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato la società al risarcimento. In appello, il Tribunale ha riformato la decisione, dichiarando inammissibili le domande di primo grado. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 347, 165 e 348 c.p.c., deducendo che l’appello della società avversaria era improcedibile per tardiva costituzione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di improcedibilità; (3) violazione dell’art. 348, comma 2, c.p.c., sostenendo che, poiché l’appellante si era costituita tardivamente e non era comparsa alle udienze, il giudice d’appello avrebbe dovuto rinviare la causa a udienza successiva; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, perché l’improcedibilità dell’appello avrebbe dovuto impedire la condanna alle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla questione dell’improcedibilità dell’appello: la costituzione dell’appellante oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello determina automaticamente l’improcedibilità del gravame. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito. Conseguentemente ha condannato la società resistente alla rifusione delle spese del primo grado, del secondo grado e del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 347 c.p.c.
In appello la costituzione avviene secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, rendendo applicabili le regole sulla tempestiva costituzione dell’attore/appellante.
art. 165 c.p.c.
Il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo si applica anche all’appellante; la sua inosservanza comporta improcedibilità dell’appello.
art. 348 c.p.c.
La tardiva o mancata costituzione dell’appellante determina improcedibilità del gravame; la mancata comparizione alla prima udienza non neutralizza l’effetto della tardiva costituzione.
art. 112 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità, ma la decisione si fonda principalmente sulla verifica dell’improcedibilità stessa.
art. 91 c.p.c.
In caso di cassazione senza rinvio per improcedibilità dell’appello, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e possono essere liquidate dalla Corte.
art. 382 c.p.c.
Quando risulta che il processo non poteva essere proseguito, la Corte può cassare senza rinvio.
d.m. n. 55/2014
Richiamato come criterio per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata costituzione dell’appellante nel termine perentorio previsto dagli artt. 165 e 347 c.p.c. comporta automaticamente l’improcedibilità del gravame, senza che rilevi la tempestiva costituzione dell’appellato.
- La disciplina della ritardata costituzione di cui all’art. 171 c.p.c. non si applica all’appello, essendo incompatibile con il regime di improcedibilità previsto per il gravame.
- L’improcedibilità dell’appello non viene sanata dal fatto che l’appellato si sia costituito e abbia discusso anche nel merito la causa.
- Quando la Corte accerta che il processo non poteva essere proseguito per improcedibilità dell’appello, può cassare la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
- In caso di cassazione senza rinvio, la Corte può provvedere direttamente sulle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, applicando il criterio della soccombenza.
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