Cassazione Penale, Sentenza n. 29376/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Rodini per reati fallimentari: (i) bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942) e (ii) bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223 R.D. n. 267/1942). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio quanto alla contestata bancarotta documentale, sostenendo che le scritture erano state sequestrate e che non aveva avuto disponibilità né distrutto/occultato documenti; l'attività sarebbe stata interrotta dal sequestro e non ripresa, dunque non sussisterebbe il dolo specifico; 2) analoghe censure sulla sussistenza della bancarotta impropria per operazioni dolose, sostenendo che il mancato versamento dei tributi derivava dal blocco dell'attività e che i debiti preesistenti sarebbero marginali; inoltre Rodini era amministratore di diritto e non necessariamente responsabile; 3) violazione di legge per mancata derubricazione della fattispecie da fraudolenta documentale a semplice (colposa), per mancanza di prova dello scopo di trarne profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, nel complesso, infondato, con reiezione dello stesso. Confermata la valutazione dei giudici di merito: in presenza di "doppia conforme" la motivazione di primo e secondo grado si integra e non richiede che la Corte di appello ripeta ogni argomentazione; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione di appello che ha individuato una omessa tenuta delle scritture contabili e la prosecuzione dell'attività almeno fino al 2014-2015, con conseguente impossibilità di ricostruire l'attivo e prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Sulla bancarotta impropria, la Corte ha condiviso la valutazione che l'omessa effettuazione dei versamenti tributari abbia avuto carattere deliberato, idoneo a configurare un "autofinanziamento" e a incidere sul dissesto aziendale. Rigettate le censure relative all'interruzione dell'attività a seguito del sequestro e la richiesta di derubricazione a colpa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216
art. 216 prima parte n. 2
L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale se emerge il dolo specifico di procurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori; l'omissione può equivalere alla sottrazione quando abbia la finalità dolosa.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
art. 223, commi 1 e 2, n. 2
Riflette le fattispecie di bancarotta per operazioni dolose (bancarotta impropria): omissioni e comportamenti gestori diretti a pregiudicare la massa creditoria o a realizzare vantaggi illegittimi possono integrare responsabilità penale anche senza depauperamento patrimoniale formale.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 217
art. 217 comma 2 (richiamato nella motivazione)
La bancarotta semplice documentale (colposa) è distinta dalla fraudolenta documentale; la qualificazione dipende dall'elemento soggettivo (dolo specifico vs. colpa) e dalla prova degli scopi illeciti.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) ed e), art. 616, art. 597 comma 1
Art. 606: limiti e ragioni di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); Art. 616: condanna alle spese in caso di reiezione del ricorso; Art. 597(1): effetti dell'appello e delimitazione della devoluzione. La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e il principio secondo cui, in caso di doppia conforme, la revisione in Cassazione è limitata e non richiede duplicazione motivazionale.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p.
Regole di sintesi dei motivi di ricorso: obbligo di sinteticità nella formulazione dei motivi (citato per il limite di esposizione del ricorso).
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" (condanna confermata in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione limita il sindacato di merito: la motivazione del primo e del secondo grado si integrano e non è necessario che l'appello ripeta punto per punto ogni argomentazione; ricorsi generici o che ripropongono ricostruzioni alternative sono spesso inammissibili o infondati.
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale se dall'insieme delle prove emerge il dolo specifico (finalità di profitto ingiusto o pregiudizio ai creditori). La sussunzione nella fattispecie più grave richiede elementi concreti che indichino finalità illecite, non solo carenze formali.
- Il sequestro della documentazione contabile da parte della polizia giudiziaria non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore: se emergono elementi che dimostrano la prosecuzione dell'attività, l'esistenza di ricavi non rendicontati o risorse di ignota destinazione, il sequestro non è di per sé idoneo a escludere il dolo o la responsabilità.
- Il mancato versamento di tributi e contributi può integrare bancarotta impropria quando sia dimostrabile che l'omissione abbia avuto natura deliberata (es. "autofinanziamento"), con uso delle risorse per finalità diverse e prevedibile aggravamento del dissesto; non è necessario che si sia verificato un formale depauperamento patrimoniale.
- In Cassazione sono improponibili censure vaghe o non correlate alla motivazione specifica dei giudici di merito: è essenziale proporre argomentazioni precise che evidenzino carenze logiche o violazioni di legge direttamente riscontrabili nel testo della decisione impugnata.
- Il giudice d'appello può correggere la qualificazione giuridica formulata in primo grado purché la modifica non comporti un ampliamento dell'addebito in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la nuova qualificazione deve però essere logicamente coerente con il materiale probatorio disponibile.
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