Cassazione Penale, Sentenza n. 38067/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Bari: impugna la sentenza di appello per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello ha richiamato apoditticamente la motivazione del primo grado e non ha tenuto adeguatamente conto della nuova ricostruzione del fatto secondo cui Di Bari era passeggero (e non conducente), chiedendo conseguente diversa graduazione della pena. Lopez: censura la motivazione della sentenza di appello per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche invocate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati e attinenti a questioni di fatto non dedotte in modo specifico nei motivi di appello. Ha rilevato la genericità delle censure in appello (mancata specificazione delle ragioni per una diversa determinazione della pena e mancata sollecitazione motivata delle circostanze attenuanti in sede di conclusioni), confermando che l'omessa motivazione della sentenza di appello non è rilevante rispetto a motivi aspecifici. Ha inoltre richiamato il principio che la diversità delle condotte tra concorrenti non determina automaticamente una diversa graduazione sanzionatoria quando il concorso sia stato ritenuto di pari gravità (es. il passeggero che istiga il conducente). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
deposizione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art.23, comma 8
norma procedurale che ha consentito la produzione della requisitoria scritta del P.M.; richiamata per spiegare la presenza della posizione del P.M. nel procedimento
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello
usata per affermare che non è ammissibile sollevare in cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte in appello
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rilevabile anche in cassazione
conferma che la genericità dei motivi di appello rende l'impugnazione inammissibile e la relativa verifica è possibile in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e versamento di somma
norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
giurisprudenza richiamata
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Calcinoni, Rv. 276596); Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 (Criscuolo, Rv. 270799)
precedenti che chiariscono: (i) il mancato esercizio da parte delle parti della richiesta di applicazione di circostanze attenuanti comporta l'impossibilità di impugnare in cassazione l'omessa motivazione sul punto; (ii) l'inammissibilità per genericità dei motivi d'appello è valutabile anche in cassazione
Massime di principio
- In sede d'appello è essenziale dedurre motivi specifici e ben motivati: censure generiche o richieste di mero 'ridimensionamento della pena' senza indicazione delle ragioni non sono efficaci e possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- In cassazione non si possono sollevare questioni che non siano state oggetto di specifiche censure in appello (art. 606 c.p.p., art. 591 c.p.p.). Problemi di fatto non adeguatamente specificati in appello sono inammissibili in Cassazione.
- L'omessa motivazione della sentenza di appello non è rilevante quando l'appello sia aspecifico: il giudice di legittimità può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità del motivo di appello.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti in appello è necessario che tali richieste siano formulate in modo concreto e, preferibilmente, sollecitate nelle conclusioni; il mancato richiamo delle circostanze in sede di discussione può precluderne l'appello in Cassazione.
- Nel concorso di persone, la diversa posizione formale (es. conducente vs passeggero) non esclude la responsabilità parificata se il passeggero ha concorso attivamente (per es. istigando o aiutando la condotta): la semplice diversità delle condotte non implica automaticamente una diversa gravità sanzionatoria.
- Chi impugna deve spiegare perché e in quale misura la diversa ricostruzione dei fatti dovrebbe comportare una diversa determinazione della pena; l'assenza di un confronto critico con la motivazione di primo grado rende il motivo inammissibile.
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