Cassazione Civile, Sentenza n. 20826/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per IVA non versata relativa all'anno 2003 per euro 455.990,14 (interessi e sanzioni inclusi). Il Consorzio era stato raggiunto in qualità di successore a seguito di scissione parziale non proporzionale della società MEDITERRANEA ASFALTI s.r.l. Il ricorrente contestava: 1) la propria responsabilità illimitata e sosteneva che la responsabilità dovesse essere limitata alla quota di patrimonio netto attribuita in sede di scissione; 2) la legittimità della procedura di riscossione tramite cartella senza previa notifica di avviso di accertamento; 3) l'utilizzo, in giudizio, di un documento prodotto tardivamente dall'Ufficio (visura CCIAA); 4) la presenza di un codice fiscale difforme nell'atto di riscossione come vizio formale che invaliderebbe l'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Motivi principali: 1) il primo motivo (limitazione della responsabilità alla sola quota di patrimonio netto) è inammissibile per essere una questione non tempestivamente sollevata in primo grado; 2) il secondo motivo è infondato: la giurisprudenza conferma che la società beneficiaria di scissione è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, e la riscossione può essere esperita tramite cartella senza ulteriori oneri procedurali; 3) il terzo motivo è privo di fondamento: la circostanza della scissione era incontestata e la produzione documentale in appello è ammessa; 4) il quarto motivo è infondato: l'errore o la mancata indicazione del codice fiscale costituiscono, in generale, un mero errore materiale che non comporta invalidità dell'atto, salvo che non sia resa impossibile l'identificazione del contribuente (circostanza non dedotta). Sono state liquidate le spese: euro 9.000 a favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 6.000 oltre accessori di legge a favore di Equitalia Sud, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2506-quater c.c.
Riferita alla disciplina della scissione societaria; la Corte segnala che la deduzione secondo cui la società beneficiaria risponderebbe solo entro la quota di patrimonio assegnata non è stata tempestivamente proposta e quindi non valutata nel merito. In generale la giurisprudenza applicata considera la responsabilità della beneficiaria in termini di solidarietà per debiti anteriori
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nell'ambito delle modalità di accertamento e riscossione dell'IVA; la Corte ritiene che la riscossione tramite cartella sia compatibile con la disciplina quando la società beneficiaria è responsabile dei debiti della scissa
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione all'IVA e alle modalità di contestazione; non ostacola la possibilità di agire con cartella per i crediti tributari relativi a periodi anteriori alla scissione
art. 10 Statuto dei diritti del contribuente
art. 10 Statuto dei diritti del contribuente
Valutato rispetto al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia compromesso dalla procedura di riscossione tramite cartella poiché la beneficiaria è a conoscenza delle passività trasferite e può esercitare le proprie eccezioni in sede di opposizione
art. 32 comma 1 e art. 58 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
art. 32 c.1 e art. 58 c.2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in tema di procedimento tributario e decisione di merito; la Corte conferma che la produzione documentale in appello è ammessa e che la valutazione probatoria in appello non costituisce violazione del contraddittorio quando la circostanza sia incontestata
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto indicato da tale norma si applica alle eccezioni in senso stretto; la produzione in appello di documenti difensivi è invece consentita
art. 12 comma 3 D.P.R. n. 602/1973
art. 12 c.3 D.P.R. n. 602/1973
Richiamato relativamente ai vizi formali dell'atto di riscossione; la Corte ritiene che l'errata indicazione del codice fiscale sia di regola mero errore materiale e non comporti l'invalidità dell'atto quando l'identità del contribuente risulta comunque individuabile
art. 8 d.lgs. n. 32/2001
Richiamato fra le norme organizzative sulla riscossione; non impedisce la validità dell'atto per mera difformità del codice fiscale
art. 7 d.lgs. n. 212/2000
art. 7 d.lgs. n. 212/2000
Richiamato in tema di diritti e garanzie del contribuente; la Corte ne prende atto ma ritiene irrilevante per l'esito la mera inesattezza del codice fiscale
art. 18 comma 4 d.lgs. n. 546/1992
art. 18 c.4 d.lgs. n. 546/1992
Applicato per affermare che l'omissione o la lacunosità dell'indicazione del codice fiscale nel ricorso o nell'atto non comporta, di per sé, inammissibilità quando l'identificazione del contribuente sia comunque possibile
Massime di principio
- La società beneficiaria di una scissione parziale non proporzionale può essere ritenuta solidalmente responsabile per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori all'efficacia dell'operazione; ciò consente all'Amministrazione di agire tramite cartella di pagamento senza ulteriori avvisi specifici
- Eccezioni sostanziali o nuove questioni non sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio possono essere dichiarate inammissibili in sede di cassazione; è quindi fondamentale far valere tutte le eccezioni rilevanti in primo grado
- La produzione documentale in sede di appello è generalmente ammessa, e la sua ammissibilità non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se la materia o i fatti rilevanti risultano incontestati
- Errori materiali negli atti (es. codice fiscale difforme) di norma non determinano invalidità dell'atto tributario se l'identità del soggetto raggiunto è comunque individuabile; solo carenze tali da rendere impossibile l'identificazione possono incidere sull'efficacia dell'atto
- In situazioni analoghe è prioritario valutare la natura della responsabilità derivante da operazioni societarie (scissione, fusione) e agire tempestivamente in primo grado per contestare sia la qualificazione giuridica dell'operazione sia la portata della responsabilità trasferita
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