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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10954/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione agricola)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un allevatore iscritto a un'associazione agricola, di animali e contestuali "diritti al premio" previsti dalla normativa comunitaria di settore. La cessione di tali diritti richiedeva una notifica congiunta all'autorità competente per acquisire efficacia. Il ricorrente deduce che un rappresentante dell'associazione territoriale trasmise all'ente pubblico un atto diverso da quello sottoscritto dalle parti, perché privo delle firme, con conseguente diniego di ratifica e perdita dei contributi comunitari per la zootecnia. Egli chiede il risarcimento del danno alla confederazione nazionale, alla struttura territoriale e al soggetto che aveva agito per l'associazione locale, sostenendo il mandato e la responsabilità ex art. 38 c.c. per l'operato del rappresentante. Nel processo vi sono stati precedenti giudizi: una prima sentenza passata in giudicato aveva accolto la domanda contro la struttura territoriale per i premi relativi al periodo 1999-2002; altra decisione aveva escluso la legittimazione passiva della confederazione nazionale; la precedente pronuncia di legittimità aveva già stabilito che non vi era decadenza dalla possibilità di reiterare la notifica, che non era configurabile una culpa in vigilando del mandante prima della conoscenza dell'inadempimento del mandatario e che il giudice del rinvio doveva tener conto di tali principi e del giudicato esterno. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha rigettato nuovamente la domanda verso la confederazione nazionale per sopravvenuto giudicato esterno e, per la struttura locale, ha ritenuto che l'attore, dal momento in cui nel febbraio 2002 aveva appreso l'errore del mandatario, avrebbe dovuto attivarsi per reiterare la notifica e quindi evitare il danno per gli anni successivi al 2002. Il ricorso per cassazione deduce quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ed esterno e del vincolo del rinvio, sostenendo che il giudicato successivo non poteva escludere il mandato verso la confederazione nazionale e che il credito, essendo eterodeterminato, non consentiva di estendere l'efficacia del giudicato oltre lo specifico fatto costitutivo; 2) violazione delle norme sulla qualificazione del contratto e sul rilievo della reiterabilità della notifica, sostenendo che i diritti al premio erano ormai confluiti nella riserva nazionale e che quindi l'oggetto della cessione era venuto meno; 3) violazione delle regole su prova, interpretazione del rapporto e concorso colposo, assumendo che il mandato era proseguito fino al 2008 e che spettava al mandatario correggere l'errore; 4) violazione delle norme sulle spese, perché la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell'esito delle pregresse fasi processuali e compensare le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato esterno formatosi successivamente sulla sentenza che aveva escluso il mandato verso la confederazione nazionale era opponibile e prevalente, trattandosi di giudicato successivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di rinvio era vincolato dai principi già enunciati nella precedente decisione di legittimità: assenza di decadenza dalla notifica, possibilità di reiterarla prima dell'apertura dei termini e permanenza dei diritti in capo al cedente in caso di notifica tardiva; nel quadro così definito, la corte territoriale aveva legittimamente ritenuto che l'attore, appresa l'erroneità dell'operato del mandatario, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per evitare il danno ulteriore. Il quarto motivo è stato respinto perché le spese vanno regolate in base all'esito finale della lite e la compensazione resta facoltà discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non esercitata. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese ai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno successivo, una volta formatosi, è opponibile e prevale sulla ricostruzione incompatibile prospettata in giudizio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla stabilità del giudicato e ai limiti di riesame

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni incompatibili con il vincolo derivante dalla cassazione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato come vizio di legittimità, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti prospettati

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per denunciare la decisione di merito in relazione all'applicazione del diritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 1325 n. 3 c.c.

    richiamato nella censura sul presunto venir meno dell'oggetto del contratto di cessione

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla determinabilità e all'esistenza dell'oggetto contrattuale

  • art. 1470 c.c.

    richiamato per la qualificazione della cessione e del suo oggetto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine al rapporto di mandato e alla condotta del danneggiato

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per l'integrazione del contenuto negoziale e dei doveri di comportamento

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di concorso colposo del danneggiato e dovere di attivarsi per evitare l'aggravamento del danno

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle conseguenze della caducazione della sentenza di primo grado

  • art. 38 cod. civ.

    richiamato come fondamento della responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione

Massime di principio

  • Il giudicato esterno successivo, una volta formatosi su un punto decisivo della controversia, è opponibile anche nel giudizio di rinvio e prevale sulle ricostruzioni incompatibili svolte dalle parti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto fissati dalla precedente pronuncia di cassazione; non possono essere riproposte censure che si pongano in contrasto con quel vincolo o che ne alterino il contenuto decisorio.
  • In tema di risarcimento del danno, il danneggiato non può invocare il permanere sine die delle conseguenze dannose quando, appresa l'erroneità dell'operato altrui, avrebbe potuto attivarsi per evitare o contenere il pregiudizio ulteriore.
  • La mera circostanza che il rapporto con il mandatario sia proseguito non esonera il danneggiato dall'onere di adottare le iniziative necessarie, una volta resa nota l'anomalia, per impedire l'aggravamento del danno.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione se la liquidazione segue la regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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