Cassazione Civile, Ordinanza n. 14666/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato plurimi atti di intimazione di pagamento relativi ad annualità d’imposta 2006, 2007 e 2009, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti (estratto di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) e contestando, in ogni caso, il potere dell’agente della riscossione di eseguire e attestare la notificazione, con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità. Dopo il rigetto in primo grado, in appello aveva lamentato che la CTR non si fosse pronunciata sull’omessa notificazione degli atti presupposti e sulla carenza di potere notificatorio in capo all’agente della riscossione, sostenendo inoltre che non fosse sufficiente la produzione di copie fotostatiche con attestazione di conformità, dovendo essere prodotti gli originali. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, contestata la conformità delle copie agli originali, il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che dagli atti richiamati dalla controricorrente non emergeva una contestazione specifica della conformità delle copie agli originali, ma solo la contestazione del potere dell’agente della riscossione di attestare la conformità. Ha richiamato il principio per cui il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. deve essere espresso, chiaro, specifico e tempestivo; contestazioni generiche o onnicomprensive non sono sufficienti. Ha inoltre ricordato che, anche a fronte di disconoscimento, il giudice può accertare aliunde la conformità della copia all’originale mediante altri mezzi di prova, incluse presunzioni, e che tale apprezzamento è riservato al merito. Poiché la censura tendeva a sollecitare una diversa valutazione di merito e difettava di un valido disconoscimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2721 c.c.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che il punto decisivo attiene alla disciplina della contestazione della copia documentale e non alla censura così formulata; la doglianza è comunque inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
È invocato per sostenere l’onere di produzione degli originali, ma la Corte ritiene che la questione dipenda anzitutto dalla validità del disconoscimento della copia e dalla possibilità per il giudice di accertarne la conformità anche aliunde.
art. 156 c.p.c.
È richiamato nel racconto della controversia come norma invocata per sostenere l’insanabilità dell’asserita inesistenza della notificazione, ma la sentenza non sviluppa una specifica ratio su tale disposizione.
art. 2719 c.c.
La conformità della copia fotostatica all’originale deve essere specificamente e tempestivamente disconosciuta; in mancanza di un disconoscimento chiaro, univoco e specifico, la copia conserva efficacia probatoria.
artt. 214 e 215 c.p.c.
La Corte richiama la procedura di disconoscimento per evidenziare che la contestazione della conformità della copia all’originale deve seguire forme specifiche e non può essere generica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie correttamente la motivazione della sentenza impugnata e mira a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità tra copia fotostatica e originale, per essere idoneo a far venir meno l’efficacia probatoria del documento, deve essere tempestivo, specifico, espresso e univoco; contestazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- La contestazione della copia ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 c.p.c.: anche se la copia è contestata, il giudice può comunque accertarne la conformità all’originale con altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
- Quando la censura di legittimità mira, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione dell’efficacia rappresentativa delle copie documentali o dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile se travestito da violazione di legge.
- In materia di produzione documentale, l’onere di opporsi efficacemente alla copia prodotta in giudizio incombe sulla parte che contesta il documento; in difetto di un valido disconoscimento, non è imposto al giudice di ordinare la produzione dell’originale.
- La valutazione circa la sussistenza della prova documentale e la sua rispondenza all’originale, una volta apprezzata in merito, non è liberamente riesaminabile in cassazione se la censura non individua un reale errore di diritto.
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