Cassazione Civile, Ordinanza n. 29513/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 2001 (saldo) al 2005, proposta da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva confermato la decisione, ritenendo che la collaborazione continuativa prestata nell'impresa familiare da un familiare con mansioni esecutive, anche considerando l'entità dei beni strumentali, non fosse sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 230-bis c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il presupposto IRAP pur in presenza dell'apporto continuativo della moglie del contribuente nell'impresa familiare, remunerata con l'attribuzione del 49% del reddito d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ricordato che l'IRAP colpisce lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata e che, nell'impresa familiare, la collaborazione dei partecipanti può integrare quel quid pluris sintomatico del presupposto impositivo; il giudice di merito deve quindi verificare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore, specie se sia meramente esecutivo. Nel caso deciso, la CTR aveva escluso l'autonoma organizzazione senza compiere tale verifica concreta sull'apporto della moglie del contribuente, cui era attribuito il 49% del reddito d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errores in iudicando.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
richiamato per individuare il presupposto impositivo dell'IRAP, legato all'attività autonomamente organizzata.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
richiamato insieme all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 quale norma sulla soggettività/passività IRAP nell'ambito dell'attività organizzata.
art. 230-bis c.c.
richiamato con riferimento all'impresa familiare e al ruolo dei collaboratori familiari.
Massime di principio
- L'IRAP non colpisce il reddito o il patrimonio in sé, ma l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi.
- Nell'impresa familiare, la collaborazione continuativa dei familiari può costituire indice del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione quando apporti un quid pluris rispetto al solo lavoro personale del titolare.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore nell'impresa familiare, verificando se esso sia meramente esecutivo oppure idoneo a esprimere un valore aggiunto organizzativo.
- È viziata la decisione che esclude l'autonoma organizzazione in modo astratto, senza valutare specificamente l'apporto del familiare collaboratore e la sua incidenza sull'organizzazione dell'impresa.
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