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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 255/2023 del 15.5.2023 e pubblicata il 16.5.2024, emessa dal Tribunale di Trapani, - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus "Carta del Docente" per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 255/2023, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.500,00, a titolo di bonus "Carta del Docente" ex art. 1 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza il 17 novembre 2023, la notificazione del titolo all'amministrazione il 2 dicembre 2023 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 23 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nel titolo, nei limiti indicati nel ricorso e con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, previa istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato; il commissario dovrà eseguire il giudicato entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, in applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato esecuzione e sono stati rispettati gli adempimenti preliminari richiesti per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta, destinato a operare, previa istanza dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell'articolazione organizzativa competente, purché siano specificati il termine e le modalità di attivazione del potere sostitutivo.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente pubblico per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere svolto senza ulteriore compenso quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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