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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38763/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Asti, ha condannato la ricorrente per delitto di riciclaggio e disposto la confisca per equivalente fino a euro 230.500. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura sulla qualificazione del reato presupposto (art. 512-bis c.p.), sulla mancanza del dolo specifico e sulla presunta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione di concorrenti (Pierina Lafleur e la Derossi); 2) doglianze su applicazione di art. 648-bis c.p., su elementi oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio e sulla prova della provenienza illecita di parte delle somme (residuo di euro 38.500); 3) dedotta estinzione del reato per prescrizione, con contestazione delle date e della rilevanza delle operazioni successive al maggio 2008; 4) censura sul trattamento sanzionatorio e sul discostamento dal minimo edittale (art. 133 c.p.), lamentando mancata considerazione della giovane età, dei vincoli di parentela e della riduzione della confisca in appello.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero nuove o non previamente devolute ai giudici d'appello e quindi non scrutinabili in sede di legittimità; altri motivi sono stati qualificati aspecifici e manifestamente infondati. In particolare: i profili relativi al dolo del concorrente e alcune questioni sul dolo della Derossi sono state considerate motivi nuovi non presentati in appello; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di riciclaggio, non è necessario che il reato presupposto sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la provenienza illecita delle somme (con riferimento a confessioni stragiudiziali e elementi convergenti). La questione della prescrizione è stata respinta: la Corte ha confermato la formazione progressiva del reato e la consumazione con l'ultima operazione (ultimo prelievo 20/12/2019), per cui non si è verificata l'estinzione. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto aspecifico e privo di confronto critico con la motivazione dell'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese (come richiesto dal Pubblico Ministero).

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Riferita come possibile reato presupposto del riciclaggio; la Corte osserva che la valutazione del dolo specifico del reato presupposto deve essere oggetto di devoluzione preventiva in sede d'appello e non può essere introdotta ex novo in cassazione

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma del reato di riciclaggio; la Corte conferma che anche se il reato presupposto non è giudicato con sentenza passata in giudicato, è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa e che il giudice del riciclaggio lo abbia incidentalmente ritenuto

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente; la Corte non entra nel merito della misura, avendo ritenuto inammissibile il ricorso sulle questioni sostanziali non previamente devolute

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riferita quale base normativa per la confisca per equivalente insieme all'art. 648-quater; interpretata come disciplina applicabile alla misura ablativa confermata in appello

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio e discostamento dal minimo edittale; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e ha giudicato congrua la motivazione dei giudici di merito sullo scostamento

Massime di principio

  • In Cassazione non sono esaminabili questioni nuove che non siano state previamente devolute ai giudici del merito con l'atto di appello; le doglianze introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
  • In tema di riciclaggio non è indispensabile che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza definitiva: è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa e che i giudici del riciclaggio lo abbiano ritenuto incidentalmente.
  • Quando si censura il dolo specifico di soggetti concorrenti, è necessario averlo affrontato esplicitamente già in sede d'appello; la valutazione dell'elemento soggettivo va adeguatamente motivata in primo e secondo grado per poter essere poi scrutinata in Cassazione.
  • La prescrizione per reati a formazione progressiva si considera decorrente fino all'ultima operazione utile (teoria della consumazione prolungata); pertanto la data dell'ultimo atto ha rilievo decisivo ai fini della prescrizione.
  • Le doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio o sul discostamento dal minimo edittale sono deboli: il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito per ottenere esame di legittimità.
  • La mera richiesta di riesame degli elementi di fatto o una rilettura alternativa del materiale probatorio non è consentita in Cassazione; occorre dimostrare errori di diritto o vizio motivazionale rilevante e specifico.

Testo integrale

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