Sentenza n. 632/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 03.12.2025, con il quale la Prefettura di Cuneo ha revocato, ai sensi dell’art. 128, comma 2, c.d.s., le patenti di guida del ricorrente e ne ha ordinato la riconsegna; - “dell’avviso di revisione della patente notificato in data 22 maggio 2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 2, c.d.s., conseguente alla circolazione durante la sospensione del titolo dopo la mancata sottoposizione all’esame di idoneità tecnica disposto per esaurimento dei punti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente, nonché l’avviso di revisione, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La revoca era stata adottata perché il ricorrente aveva circolato nonostante la sospensione della patente, disposta dalla Motorizzazione civile in ragione della mancata sottoposizione al nuovo esame di idoneità tecnica imposto a seguito della revisione conseguente all’azzeramento dei punti. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avvisando le parti della possibile definizione con sentenza semplificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una sanzione amministrativa accessoria e non l’esercizio di un potere valutativo discrezionale. In particolare, la revoca prevista dall’art. 128, comma 2, c.d.s. consegue alla circolazione durante la sospensione della patente, a sua volta derivante dalla mancata sottoposizione agli accertamenti di revisione dopo l’azzeramento dei punti. Secondo il TAR, la revisione per esaurimento dei punti e la conseguente revoca partecipano della natura sanzionatoria accessoria della perdita dei punti; pertanto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219.
La revoca della patente per circolazione durante il periodo di sospensione costituisce sanzione amministrativa accessoria vincolata e non espressione di un potere valutativo; la relativa controversia spetta al giudice ordinario.
art. 126, comma 6-bis, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
La revisione della patente per esaurimento dei punti e l’obbligo di sottoporsi al nuovo esame di idoneità tecnica sono collegati a una sanzione accessoria connessa alla perdita dei punti, controversia devoluta al giudice ordinario.
art. 219 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
È richiamato quale riferimento per la sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall’art. 128, comma 2, c.d.s.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha imposto al Collegio di segnalare alle parti il possibile rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa alla revoca della patente disposta, in via vincolata, per circolazione durante il periodo di sospensione conseguente alla mancata sottoposizione agli accertamenti di revisione dopo l’azzeramento dei punti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La revisione della patente imposta per esaurimento dei punti partecipa della natura di sanzione amministrativa accessoria propria della perdita dei punti; le controversie concernenti tale misura non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando l’amministrazione applica la revoca della patente quale conseguenza automatica dell’illecito previsto dall’art. 128, comma 2, c.d.s., senza esercitare un potere valutativo, la posizione del destinatario è tutelabile davanti al giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →