Sentenza n. 203/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento giudiziale dello status di Vigile del Fuoco, con ogni conseguenziale pronuncia in termini retributivi/contributivi/risarcitori, ivi compresa l'immissione nel relativo ruolo con efficacia retroattiva anche ai fini del conseguimento dell’anzianità di grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco dei vigili del fuoco volontari e successiva cancellazione dalla graduatoria interna dei richiami in servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dello status di vigile del fuoco, l'immissione nei ruoli con efficacia retroattiva, il riconoscimento delle conseguenze retributive e contributive e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha dedotto di avere svolto dal 2012 al 2016 attività identiche a quella del personale effettivo, con turnazioni, ferie, permessi e buste paga, di avere subito un infortunio in servizio e di non avere ottenuto l'attestazione di alto rischio. Ha inoltre invocato la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità o irricevibilità del ricorso, rilevando che il diniego di iscrizione nell'elenco dei volontari del 2009 e la cancellazione dalla graduatoria dei richiami del 2016 erano stati notificati e non impugnati nei termini. Nel merito ha evidenziato che il diniego del 2009 era fondato su una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ostativa al requisito delle qualità morali e di condotta; la convocazione al corso e i successivi richiami erano avvenuti per errore conseguente al cambio di cognome. Il ricorrente ha altresì contestato il mancato accesso alla procedura speciale di stabilizzazione, che richiedeva l'iscrizione nell'elenco dei volontari da almeno tre anni, e ha formulato pretese risarcitorie e retributive connesse all'attività svolta, all'infortunio e alla mancata attestazione di alto rischio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ritenuto che la lesione dedotta derivasse necessariamente dal diniego di iscrizione del 2009 e dalla cancellazione dalla graduatoria dei richiami del 2016, entrambi notificati e divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Il ricorso proposto nel 2019, anche considerando la precedente proposizione davanti al giudice ordinario e la successiva riassunzione, è stato quindi ritenuto tardivo rispetto al termine decadenziale dell'art. 29 c.p.a.; l'errore amministrativo che aveva consentito la frequenza del corso e i richiami in servizio non aveva rimosso né superato il diniego originario. Il giudice ha inoltre richiamato il riparto di giurisdizione già delineato dal Tribunale ordinario: le pretese risarcitorie e retributive relative all'attività svolta come volontario riguardano diritti soggettivi spettanti al giudice ordinario, mentre l'accertamento dello status e l'immissione nei ruoli rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Anche nel merito, il ricorso sarebbe stato infondato. Il diniego del 2009 era legittimamente fondato sulla carenza delle qualità morali e di condotta, alla luce della condanna penale; il ricorrente non era pertanto mai stato legittimamente iscritto nell'elenco e non disponeva del presupposto per il riconoscimento dello status, per l'immissione nei ruoli o per la stabilizzazione. Il provvedimento del 2016 costituiva atto dovuto e l'errore amministrativo non aveva generato un affidamento tutelabile né sanato gli atti definitivi. Le domande risarcitorie e retributive sono state ritenute comunque prive di allegazioni specifiche sull'illecito, sul nesso causale e sulla quantificazione del danno; le prestazioni svolte risultavano retribuite. La tutela speciale per l'infortunio spettava al personale del Corpo, compresa la componente volontaria legittimamente appartenente, qualità non posseduta dal ricorrente, e mancavano comunque allegazioni sulla responsabilità ex art. 2087 c.c. L'attestazione di alto rischio costituiva conseguenza dello status non spettante. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, perché il ricorrente non si trovava in una situazione omogenea rispetto al personale di ruolo o ai volontari legittimamente iscritti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale; la mancata impugnazione degli atti presupposti notificati ne consolida gli effetti e preclude una successiva azione volta a conseguirne indirettamente la caducazione.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Richiede il possesso di qualità morali e di condotta per l'accesso al pubblico impiego, requisito ritenuto carente in presenza della condanna penale considerata dall'Amministrazione.
art. 26 l. n. 53/1989
Richiamato in combinato disposto quale fonte della disciplina del requisito delle qualità morali e di condotta.
art. 5 d.lgs. n. 217/2005
Richiamato quale disposizione applicabile alla disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 6 d.P.R. n. 76/2004
Richiamato quale ulteriore fonte della disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco del personale volontario.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
Prevede, per la procedura speciale di stabilizzazione, il requisito dell'iscrizione nell'elenco dei volontari da almeno tre anni, requisito ritenuto insussistente.
d.m. n. 238/2018
Atto attuativo della procedura speciale di stabilizzazione, per la quale mancava il requisito dell'iscrizione triennale nell'elenco dei volontari.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 139/2006
La tutela prevista per l'infortunio in servizio opera a beneficio del personale del Corpo, compresa la componente volontaria, non di chi non possiede il titolo di appartenenza.
d.P.R. n. 461/2001
Disciplina le procedure richiamate per la tutela relativa agli infortuni e alla causa di servizio del personale legittimamente appartenente al Corpo.
art. 2087 c.c.
La responsabilità datoriale per la tutela delle condizioni di lavoro richiede allegazioni e prove specifiche, nel caso non fornite dal ricorrente.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non impone il medesimo trattamento a situazioni non omogenee; non sussiste disparità rispetto a personale di ruolo o volontari legittimamente iscritti quando il ricorrente è privo del requisito abilitante.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di un provvedimento amministrativo sfavorevole, notificato all'interessato e costituente presupposto necessario della lesione dedotta, ne consolida gli effetti e preclude una successiva azione di accertamento o conformativa che miri a conseguire indirettamente la caducazione dell'atto ormai definitivo.
- L'errore dell'amministrazione che consenta lo svolgimento di un corso o di attività di servizio non supera né sana un precedente diniego definitivo di iscrizione, né attribuisce di per sé lo status o il titolo abilitante richiesto per l'appartenenza a un ruolo pubblico.
- L'affidamento derivante da richiami in servizio effettuati per errore non è tutelabile quando l'interessato era privo del presupposto legale di iscrizione e il precedente diniego amministrativo era rimasto efficace e intangibile.
- Il possesso di una condanna penalmente significativa può giustificare il diniego o la cancellazione dall'elenco del personale volontario quando la disciplina di settore richiede il requisito delle qualità morali e di condotta.
- Le pretese retributorie e risarcitorie connesse all'attività svolta come volontario, quando riguardano diritti soggettivi, spettano alla cognizione del giudice ordinario; l'accertamento dello status e l'immissione nei ruoli rientrano invece nella giurisdizione amministrativa esclusiva secondo il riparto applicabile.
- Il principio di uguaglianza non impone trattamenti identici tra personale di ruolo o volontari legittimamente iscritti e soggetti privi del requisito abilitante, poiché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
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