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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/01/2021 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (per equivalente) emesso il 13/11/2020. Denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione: il provvedimento avrebbe confuso le posizioni societarie (Dolomiti Fruits s.r.l. vs Dolomiti Fruits Service s.r.l.), indicando erroneamente il ricorrente come rappresentante di altra società e riferendo importi e beni diversi da quelli effettivamente sottoposti a sequestro. Lamenta inoltre omissione di motivazione circa la congruità e la concreta individuazione dei beni sequestrati, e segnala movimenti successivi sul conto societario e la stima del valore immobiliare che inciderebbero sulla legittimità del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'ordinanza impugnata aveva effettivamente confuso la posizione del ricorrente e della società rappresentata, attribuendogli il rapporto con "Dolomiti Fruit(s) s.r.l." e l'ordine di sequestro pari a €2.408.257,26 mentre in realtà Cammelli era legale rappresentante della "Dolomiti Fruits Service s.r.l." e l'oggetto del sequestro per equivalente era pari a €532.529,98. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Pisa competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8

    citato testualmente nel ricorso e nel provvedimento come base per la quantificazione dell'importo sequestrabile in relazione alle imposte

    utilizzato quale norma che legittima la confisca per equivalente dell'ammontare relativo alle imposte evase; la Corte rileva che l'errata indicazione della società/ammontare ha inciso sulla corretta applicazione di tale norma

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2

    richiamato nel provvedimento per quota dell'importo complessivo di una delle società

    richiamato come fonte per la determinazione della parte dell'ammontare contestato; la decisione ha evidenziato l'irritualità della motivazione collegata alla quantificazione

  • codice penale, articolo 322-bis

    richiamato nel ricorso con riferimento ad una errata applicazione

    la censura riguarda la presunta errata applicazione di norme penali relative a determinati reati che giustificano misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che l'errore di identificazione delle parti abbia reso viziata la decisione che applicava tali norme

  • codice di procedura penale, articolo 324, comma 5

    citato nella parte dispositiva per il rinvio per nuovo giudizio

    norma che consente alla Cassazione, in caso di annullamento dell'ordinanza, di rinviare il giudizio al tribunale competente; applicata per disporre il nuovo esame della questione sul merito

Massime di principio

  • Un provvedimento di sequestro deve indicare con chiarezza l'identità della persona e dell'entità giuridica interessata (inclusi eventuali dettagli identificativi) per evitare errori che possano inficiare la motivazione e la legittimità del provvedimento.
  • La motivazione deve trattare specificamente la posizione del destinatario e i beni concretamente sottoposti a sequestro (tipologia, quantità, valore): omissioni o confusione tra soggetti/beni possono determinare l'annullamento del provvedimento.
  • In caso di confusione fra società con nomi simili, è essenziale produrre e contestare documentazione identificativa (es. visura camerale, codice fiscale/partita IVA) e richiedere la correzione dell'epigrafe/descrizione del provvedimento.
  • Se il valore dei beni sequestrati è contestato, occorre allegare perizia o stima credibile e segnalare subito eventuali versamenti successivi sul conto oggetto di sequestro per ottenere il riesame della misura rispetto agli importi effettivamente bloccati.
  • Gli errori materiali o di attribuzione nell'ordinanza cautelare che incidono sulla congruità della misura giustificano l'annullamento e il rinvio per nuovo esame: quindi va tempestivamente impugnata la decisione e richiesta la rettifica o la revoca.
  • Per la difesa: sollevare preliminarmente l'eventuale nullità per mancata o illogica motivazione e chiedere la trasparenza contabile (estratti conto certificati, dettaglio movimenti) e valutazioni immobiliari per dimostrare l'eccesso o l'erronea quantificazione del sequestro.

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