Cassazione Penale, Sentenza n. 11392/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti denunciano (i) la nullità della citazione a giudizio nei confronti di Rinaldo Ragazzini per mancata notifica valida (e conseguente illegittima dichiarazione di assenza in udienza), (ii) l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta dalla Corte di cassazione, in particolare l'omesso esame dell'imputato Ragazzini, e (iii) vizi di diritto e di motivazione relativi alla qualificazione del reato ex art. 450 c.p. (pericolo concreto vs pericolo astratto), insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) e questioni relative alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi motivi di Ragazzini e il primo motivo di Beni, ritenendo sussistente la nullità assoluta della citazione per mancata elezione di domicilio e la conseguente illegittima dichiarazione di assenza; ha altresì rilevato l'omessa rinnovazione del mezzo istruttorio (omesso esame dell'imputato) disposta dalla Corte di Cassazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo del giudizio (valutazione della prescrizione dovrà essere compiuta in sede di rinvio). Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 450 cod. pen.
Norma sul reato di disastro ferroviario colposo; la Cassazione aveva qualificato il reato come 'reato di pericolo concreto' e censura la Corte territoriale per averlo trattato come pericolo astratto.
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dopo annullamento con rinvio; la Corte territoriale doveva procedere al nuovo esame dell'imputato indicato dalla Cassazione.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria rispetto alla prova dichiarativa; la mancata rinnovazione ha costituito vizio procedurale.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che consente la notifica al difensore d'ufficio in casi particolari; la Corte ha ritenuto erronea la notifica al difensore di ufficio perché negli atti non risultava elezione/dichiarazione di domicilio che legittimasse tale procedura senza le ricerche previste dall'art.157.
art. 157 cod. proc. pen.
Norma sulle ricerche per la notifica; la Corte ha rilevato che non sono state eseguite le ricerche richieste prima di procedere alla notifica al difensore d'ufficio.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il canone della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; i ricorrenti hanno contestato che la sentenza si fondasse su prove insufficienti o supposizioni peritali.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; i ricorrenti sostenevano che gli elementi avrebbero consentito l'applicazione d'ufficio; la Corte ha ritenuto la questione da valutare in sede di merito dopo il rinvio.
Massime di principio
- La citazione a giudizio deve essere eseguita secondo le regole di notifica: l'assenza di elezione/dichiarazione di domicilio e l'omissione delle ricerche previste rendono la notifica nulla e determinano nullità assolute del processo
- Se la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio e prescrive la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice di merito è obbligato a riesaminare le prove indicate (es. esame dell'imputato); la mancata rinnovazione produce nullità generale e annullamento
- La dichiarazione di 'assenza' dell'imputato non può automaticamente essere interpretata come volontà di non rendere l'esame se sussistono elementi che provano la sua reperibilità o un impedimento documentato (es. ricovero ospedaliero)
- Nel reato di pericolo (quale l'art.450 c.p.) va valutata la pericolosità in concreto: qualificazioni come pericolo astratto vs concreto hanno effetti decisivi sulla valutazione della colpevolezza
- Una condanna non può poggiare esclusivamente su ipotesi peritali non corroborate da elementi tecnici probatori; in mancanza di prova della concreta probabilità del verificarsi dell'evento dannoso va applicato il canone del ragionevole dubbio
- La questione della prescrizione e l'eventuale applicabilità di misure attenuanti o della causa di non punibilità per tenuità devono essere esaminate compiutamente in sede di rinvio, con valutazione di tutti i periodi di sospensione e degli elementi di fatto risultanti dagli atti
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