Sentenza del 24/09/2015 n. 18929 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero a tassazione di una perdita su crediti relativa alla cessione, tramite contratto di factoring del 27 dicembre 1999, di crediti vantati verso una società brasiliana. A fronte di crediti pari a lire 593.320.964, la società aveva ricevuto lire 45.000.000, contabilizzando una perdita di lire 548.320.964. Sosteneva che la perdita fosse deducibile perché certa, precisa e collegata all'inesigibilità dei crediti, anche in ragione dell'antieconomicità di eventuali azioni giudiziarie all'estero, attestata da una lettera di un legale brasiliano. Con i due motivi di ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 66 del TUIR e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza di una procedura concorsuale del debitore, la deducibilità della perdita richiedesse la prova di elementi certi e precisi, inequivocabili e idonei a dimostrare la difficile esazione del credito. La Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente valorizzato la prosecuzione dei rapporti commerciali fino a poco prima della cessione, la recente formazione dei crediti, l'assenza di documentati tentativi di recupero, i pagamenti regolari effettuati dal debitore fino a settembre 1999 e il pagamento eseguito dalla stessa contribuente in favore della società brasiliana, invece della compensazione. La valutazione di tali circostanze costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione. La lettera del legale brasiliano è stata inoltre ritenuta una circostanza nuova e, comunque, prospettata senza adeguata indicazione degli atti processuali in cui sarebbe stata introdotta. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.260,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis
"elementi certi e precisi"
La perdita su crediti è deducibile solo se il contribuente dimostra, con elementi certi e precisi, che la perdita si è effettivamente verificata e che il credito è divenuto di difficile esazione. In assenza di una procedura concorsuale, non è sufficiente la mera cessione del credito a un valore inferiore al nominale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5
"elementi certi e precisi"
La disposizione, successiva a quella applicabile al caso, conferma il principio secondo cui la deducibilità fiscale delle perdite su crediti richiede una prova concreta della loro certezza e precisione, salvo le ipotesi normativamente presunte, come l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso denunciava, rispettivamente, violazione o falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione. La Corte ha escluso entrambi i vizi, ritenendo corretta l'applicazione della norma tributaria e non censurabile in Cassazione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 378
La società aveva depositato una memoria illustrativa nel giudizio di Cassazione, senza che ciò modificasse l'esito del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione fiscale di una perdita su crediti richiede una prova documentale complessiva e inequivocabile dell'inesigibilità o della difficile esazione; la sola cessione del credito a prezzo ridotto o la contabilizzazione della perdita non sono sufficienti.
- La prosecuzione dei rapporti commerciali con il debitore, i pagamenti recenti e regolari, la mancata attivazione di iniziative di recupero e l'assenza di una procedura concorsuale sono elementi che possono escludere la certezza e precisione della perdita.
- Una scelta imprenditoriale astrattamente ragionevole, come il factoring di crediti esteri, può essere fiscalmente riconosciuta solo se adeguatamente documentata e coerente con circostanze concrete che dimostrino l'effettiva inesigibilità del credito.
- Le valutazioni del giudice tributario sugli elementi di prova e sulla difficoltà di esazione sono normalmente valutazioni di fatto, non riesaminabili in Cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
- Documenti o circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata devono essere indicati con precisione, specificando dove siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio; in caso contrario, il motivo può essere dichiarato nuovo o carente di autosufficienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 350 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 498 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →