Sentenza n. 3696/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1203/24, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1203/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1203/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 13 marzo 2024 e il ricorso era stato proposto il 12 novembre 2025. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento del Ministero era rimasto incontestato e che risultavano incontestati anche l’an e il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 1.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per l’ottemperanza è lo strumento utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile indicata nel provvedimento.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico considerato dal titolo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull’esecuzione del titolo, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base della mancata contestazione, purché risultino determinati e non controversi l’an e il quantum della prestazione dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento dell’amministrazione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando l’attività commissariale è affidata a un ufficio pubblico e costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto del suo dirigente o funzionario, l’incarico può essere disposto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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