Cassazione Penale, Sentenza n. 7027/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP ha disposto il ripristino della custodia cautelare dopo l'irrevocabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. che aveva sostituito la pena con l'espulsione immediata. Il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali (art. 292 c.p.p. comma 1 e art. 178 lett. b) c.p.p.) sostenendo che il GIP ha disposto la custodia senza richiesta del pubblico ministero e non poteva ripristinarla in mancanza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto l'immediata scarcerazione di Suidica Mohamed, ove non detenuto per altra causa. La Corte ha precisato che il ripristino della detenzione ai sensi del comma 9-bis dell'art. 16 del d.lgs. 286/1998 è limitato a ipotesi di ostacoli logistici sopravvenuti ed imprevedibili ("cause di forza maggiore") e deve essere temporaneo ("per il tempo strettamente necessario"); non può essere usato per sanare vizi della decisione né interpretato in senso analogico/estensivo. Inoltre il GIP ha violato i principi evidenziati disponendo la custodia in assenza di richiesta del PM e sulla base della mera impossibilità di procedere all'espulsione.
Norme richiamate
d.lgs. 28 luglio 1998 n. 286, art. 16 comma 9-bis
"non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore"; "per il tempo strettamente necessario alla esecuzione del provvedimento di espulsione"
La norma autorizza il ripristino dello stato di detenzione solo in presenza di ostacoli logistici sopravvenuti e imprevedibili (cause di forza maggiore) e per un arco temporale marcatamente transitorio; non può essere estesa a ipotesi di vizi della decisione né interpretata analogicamente.
art. 444 c.p.p.
Riferimento alla sentenza applicativa della pena con sostituzione con l'espulsione immediata; la sentenza ex art. 444 è divenuta irrevocabile e da essa è derivata la misura sostitutiva dell'espulsione.
art. 292 c.p.p. comma 1
Norma processuale richiamata dal ricorrente come sanzionata a pena di nullità; la Corte ha rilevato che il GIP ha agito in assenza di richiesta del PM e in violazione dei principi procedurali collegati alla libertà personale.
art. 178 lett. b) c.p.p.
Richiamata nel ricorso come norma collegata a vizi di forma; la Corte ha ritenuto che la decisione del GIP non fosse conforme ai presupposti di legge per il ripristino della detenzione.
art. 626 c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte per la comunicazione al Procuratore generale in sede; disposizione procedurale relativa agli adempimenti successivi all'annullamento.
Massime di principio
- Il ripristino della detenzione ai sensi dell'art. 16 comma 9-bis d.lgs. 286/1998 è ammissibile solo per ostacoli logistici sopravvenuti e imprevedibili (cause di forza maggiore) e deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espulsione.
- Non è legittimo utilizzare il meccanismo del ripristino della detenzione per sanare vizi o carenze della decisione che ha disposto la misura sostitutiva (es. errori sui presupposti soggettivi o procedurali).
- Le disposizioni in materia di libertà personale vanno interpretate restrittivamente: non sono consentite interpretazioni analogiche o estensive che ampliino i casi di ripristino della detenzione.
- Il ripristino della custodia non dovrebbe essere disposto dal giudice senza una adeguata istruttoria e, in particolare, senza la richiesta o il coinvolgimento del pubblico ministero, laddove la mancanza di tale richiesta incide sulla legittimità dell'atto.
- In caso di ripristino illegittimo della detenzione, è possibile ottenere l'annullamento dell'atto e la scarcerazione immediata, salvo che il soggetto sia detenuto per altre cause.
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