Cassazione Civile, Ordinanza n. 09333/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da una proprietaria che chiedeva la negatoria servitutis e la cessazione delle turbative del proprio possesso su una striscia di terreno e su un fondo indicati catastalmente, contestando l'esistenza di una servit e0 di passaggio a favore di altri soggetti. Il tribunale aveva rigettato tale domanda e, in accoglimento delle riconvenzionali, aveva invece dichiarato l'acquisto per usucapione della servit e0 di passaggio sul medesimo tracciato. La corte d'appello aveva poi riformato la decisione, accogliendo la domanda della proprietaria e negando l'esistenza della servit e0 sui suoi beni; aveva inoltre accolto l'appello incidentale di altri convenuti, riconoscendo a questi ultimi la servit e0 sui fondi di propriet e0 di una parte diversa. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericit e0 dell'appello avversario, dedotta senza riportarne integralmente il contenuto; 2) violazione dell'art. 1061 c.c. per errata valutazione del requisito dell'apparenza ai fini dell'usucapione della servit e0 di passaggio; 3) nullit e0 della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica, anche in relazione alla supposta incompatibilit e0 tra il rigetto dell'usucapione e la condanna per turbative e risarcimento; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perch e9 la condanna alle spese era stata pronunciata anche a favore di altri controricorrenti che i ricorrenti sostenevano di non aver evocato e rispetto ai quali non avrebbero contestato il diritto di servit e0.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che chi denuncia la violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare nel ricorso i motivi d'appello asseritamente generici. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perch e9 la sentenza d'appello era sorretta da una duplice ratio decidendi: oltre alla mancanza del requisito dell'apparenza, la corte territoriale aveva rilevato anche la mancata prova dell'inizio del possesso utile per il decorso del ventennio; poich e9 i ricorrenti non avevano censurato questa seconda autonoma ragione decisoria, il gravame era inammissibile. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la condanna alle spese segue la soccombenza e che, essendo stata accolta anche la domanda riconvenzionale di servit e0 proposta dagli altri controricorrenti contro i ricorrenti, questi ultimi erano soccombenti anche nei loro confronti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimit e0 e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve consentire di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati; in cassazione, per denunciare la sua violazione, occorre riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi d'appello censurati.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1061 c.c.
La servit e0 non apparente non pu f2 usucapirsi; ai fini dell'usucapione occorre un quid visibile e permanente idoneo a rivelarne l'esercizio.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullit e0 della sentenza pu f2 essere dedotta per motivazione apparente o contraddittoria, ma la censura deve colpire tutte le autonome rationes poste a fondamento della decisione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza quale conseguenza naturale della decisione sulle domande accolte o respinte.
art. 92 comma 2 c.p.c.
La compensazione delle spese pu f2 essere disposta solo al ricorrere dei presupposti normativi; in mancanza, opera la regola della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 378 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria in prossimit e0 dell'udienza camerale.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione la violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, i motivi di appello ritenuti generici o inammissibili.
- Se la sentenza impugnata si fonda su pi f9 rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso e8 inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
- La servit e0 apparente, ai fini dell'usucapione, richiede opere visibili e permanenti che ne rivelino l'esercizio; non basta il mero uso del passaggio se non accompagnato da elementi oggettivi di esteriorizzazione del peso.
- La censura per motivazione apparente o contraddittoria non pu f2 superare l'inammissibilit e0 quando la decisione di merito sia sorretta da una ratio autonoma non impugnata.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte vittoriosa sia stata evocata nel processo quale destinataria di una domanda riconvenzionale poi accolta.
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