Sentenza n. 4575/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115541) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. MATUBBER MD ROKON in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. MARTINO LUIGI, (ID PRATICA: (CE0308457453), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta, notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dal nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh, adottato per decorso del termine semestrale senza ingresso del lavoratore
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza del nulla osta rilasciato per l'ingresso in Italia di un lavoratore bengalese. Il nulla osta era stato trasmesso all'Ambasciata italiana a Dhaka e il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto, ma il visto non era stato rilasciato. Nelle more era entrato in vigore il d.l. n. 145/2024, che aveva sospeso ex lege l'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio, tra cui il Bangladesh, nonché i procedimenti consolari per il rilascio del visto, fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell'avvenuto completamento delle verifiche. La Prefettura aveva tuttavia dichiarato la decadenza del nulla osta per decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di buona fede e buon andamento, motivazione apparente e violazione della disciplina speciale sopravvenuta. Il ricorrente ha sostenuto che il mancato ingresso non fosse imputabile a lui o al lavoratore, che avevano tempestivamente attivato la procedura, ma all'inerzia dell'Ambasciata e alla sospensione legale disposta dal d.l. n. 145/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decadenza. Ha ritenuto che l'interpretazione ordinaria dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il nulla osta perde efficacia automaticamente decorso il termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore, non possa essere applicata senza considerare la disciplina speciale introdotta dall'art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto il visto non era stato rilasciato e non risultava comunicata la conferma espressa dello Sportello unico, operava la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta e del procedimento per il visto. Da tale sospensione derivava anche la sospensione del termine di validità semestrale, richiamato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura non poteva quindi dichiarare la decadenza come se la disciplina sopravvenuta non esistesse: il termine era legalmente congelato e l'adempimento richiesto per superare la sospensione consisteva nelle verifiche dello Sportello unico. Il giudice ha ritenuto illogico e contrario a ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui l'efficacia del titolo era sospesa per legge, rendendo inesigibile l'attività di ingresso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso del lavoratore straniero; il termine di validità del nulla osta è considerato dal giudice soggetto a sospensione quando l'efficacia del titolo sia sospesa ex lege.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Prevede il termine semestrale di validità del nulla osta, la cui decorrenza deve essere sospesa durante la sospensione legale dell'efficacia del titolo.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede in via generale la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; la sua applicazione automatica è esclusa durante il periodo in cui una disciplina speciale sospende legalmente l'efficacia del nulla osta.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce la sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta e dei procedimenti consolari per il visto, fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell'esito positivo delle verifiche.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Estende, fino al 31 dicembre 2025, la disciplina di sospensione ai lavoratori cittadini del Bangladesh.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la decisione accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente questione dell'illegittima applicazione automatica della decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma primaria sopravvenuta sospende l'efficacia di un titolo amministrativo e il procedimento necessario per utilizzarlo, devono ritenersi sospesi anche i termini collegati alla validità del titolo, compresi i termini decadenziali il cui decorso presupponga la possibilità di utilizzarlo.
- Il termine di validità semestrale del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non può decorrere durante il periodo in cui l'efficacia del nulla osta e il procedimento per il rilascio del visto siano sospesi ex lege per lo svolgimento di verifiche amministrative speciali.
- È illegittima la decadenza automatica dal nulla osta dichiarata per mancato ingresso del lavoratore quando il mancato perfezionamento della procedura dipenda da una sospensione legale dell'efficacia del titolo, dall'inerzia dell'autorità consolare o dall'omesso completamento delle verifiche poste a carico dello Sportello unico, anziché da inerzia del datore di lavoro o del lavoratore.
- L'amministrazione non può applicare una disciplina generale sulla perdita di efficacia di un titolo ignorando una disciplina speciale sopravvenuta che ne abbia temporaneamente congelato l'efficacia; il decorso del termine deve essere coordinato con la sospensione prevista dalla legge.
- Non è ragionevole né conforme al buon andamento far decorrere un termine decadenziale destinato a sanzionare l'inerzia nell'utilizzo di un titolo durante il periodo in cui, per effetto della legge, l'utilizzo del titolo è inesigibile.
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