Cassazione Civile, Ordinanza n. 29695/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento e la quantificazione di somme che assumeva essere state illegittimamente sottratte dal proprio conto corrente, con domanda di restituzione delle somme o, in subordine, di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La società aveva proposto appello, deducendo anche il mancato esame delle osservazioni del consulente tecnico di parte e il rilievo che il direttore della filiale bancaria era stato coinvolto in un processo penale concluso con patteggiamento per fatti illeciti connessi alle attività di filiale. Nel corso del giudizio di secondo grado era intervenuto il fallimento della società appellante; la causa era stata riassunta, ma la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la legittimazione processuale spettasse esclusivamente alla curatela fallimentare e che non ricorresse la legittimazione straordinaria del fallito, mancando una vera inerzia della curatela, la quale aveva consapevolmente scelto di non proseguire il giudizio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l.f., 75 e 100 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la condotta della curatela come una decisione consapevole di non impugnare, mentre vi sarebbe stata mera inerzia e indifferenza non motivata verso la lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo perché diretto, nella sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto sull'atteggiamento della curatela fallimentare dopo la notifica dell'atto di riassunzione. Ha ribadito che, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali spetta al curatore; il fallito conserva una legittimazione straordinaria solo se la curatela sia totalmente disinteressata alla causa, non quando la mancata iniziativa processuale derivi da una valutazione negativa sulla convenienza della lite. Nel caso concreto, la mancata costituzione della curatela in appello è stata letta come scelta consapevole e meditata di non coltivare il giudizio, non come inerzia rilevante ai fini della legittimazione del fallito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 43 l.f.
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale al curatore; la legittimazione del fallito è solo eccezionale e suppletiva in caso di vera inerzia della curatela.
art. 75 c.p.c.
È richiamato a sostegno della questione della capacità e legittimazione processuale della parte fallita.
art. 100 c.p.c.
È richiamato a sostegno della questione dell'interesse ad agire e della legittimazione processuale della parte fallita.
art. 2041 c.c.
È richiamato come base della domanda subordinata di indennizzo per asserito arricchimento senza causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento la legittimazione processuale spetta al curatore e non al fallito.
- La legittimazione straordinaria del fallito a coltivare la lite è eccezionale e presuppone una vera e totale inerzia della curatela, intesa come disinteresse alla vicenda processuale; non è sufficiente la semplice mancata costituzione o proposizione dell'impugnazione.
- Se la curatela omette di impugnare o di proseguire il giudizio perché ha valutato negativamente la convenienza della controversia, non ricorre la legittimazione suppletiva del fallito.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri soltanto a rivalutare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza o meno dell'inerzia della curatela.
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