Cassazione Penale, Ordinanza n. 24139/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/10/2025 deducendo, in sostanza, la contestazione della sussistenza della recidiva applicata dal giudice di merito. Dal testo emerge che il ricorso attacca la valutazione del giudice sull'effettiva ricorrenza della recidiva, ritenuta dal ricorrente non corretta. La Corte di cassazione ha però osservato che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva applicato correttamente i principi che impongono una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la censura sulla recidiva non era ammissibile in sede di legittimità ed era in ogni caso manifestamente infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il rapporto concreto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva richiede un esame concreto, secondo i criteri di commisurazione della pena, del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, non potendo basarsi solo sulla gravità dei fatti e sul tempo trascorso.
art. 99 c.p.
La sentenza richiama implicitamente la disciplina della recidiva, oggetto della censura del ricorrente, affermando che la sua applicazione va verificata in concreto in rapporto alla capacità del pregresso criminale di indicare una perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- La contestazione della recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e sulla corretta applicazione dei criteri legali, non come rivalutazione del merito.
- Ai fini del giudizio sulla recidiva il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata, esaminando il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali dell'imputato.
- Non è sufficiente fondare la recidiva esclusivamente sulla gravità dei fatti pregressi o sul lungo arco temporale tra le condotte: occorre verificare se i precedenti siano sintomatici di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto del giudizio.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato e non deduce violazioni sindacabili in sede di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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