Sentenza del 04/05/2017 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Controllo formale - Art. 36 bis D.P.R. 600/73 - Quadro relativo alle società di comodo - Necessità di compilazione del relativo quadro in caso di errore impediente la trasmissione - Possibilità di prova del'operatività in sede di opposizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 53.974,84, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972, relativa a IRES, interessi e sanzioni derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2007. La controversia riguardava l'inserimento dei dati nel quadro delle società di comodo: secondo l'Agenzia, tale compilazione costituiva riconoscimento della tassazione prevista per le società non operative. La contribuente ha sostenuto che la compilazione era stata imposta dal software telematico, che altrimenti avrebbe bloccato la trasmissione, e di essere comunque esclusa dalla disciplina perché l'attività non era stata concretamente avviata per cause oggettive e indipendenti dalla sua volontà.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella. È stato riconosciuto che la società aveva fornito prove documentali circostanziate dell'acquisto di un complesso immobiliare proveniente da una procedura fallimentare, della sua effettiva disponibilità solo nel 2007 e della necessità di eseguire lavori di manutenzione e adeguamento prima dell'avvio dell'attività. Poiché nel 2007 l'attività era stata avviata solo parzialmente e in corso d'anno, tale periodo è stato considerato il primo esercizio reale e la società è stata ritenuta non qualificabile come società di comodo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo formale e la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. La Commissione ha ritenuto che la mera compilazione del quadro delle società di comodo, effettuata per superare un errore bloccante del sistema telematico, non impedisse al contribuente di contestare successivamente l'applicazione sostanziale della disciplina.
Art. 54 del D.P.R. 633/1972
Richiamato nella cartella insieme all'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 quale base della pretesa tributaria oggetto di controversia.
Disciplina delle società di comodo o non operative
La qualificazione come società non operativa non può essere fondata esclusivamente sui dati formalmente inseriti in dichiarazione quando tali dati siano stati indicati per necessità tecnica e il contribuente dimostri, con elementi oggettivi e documentati, l'esistenza di cause indipendenti dalla propria volontà che hanno impedito l'operatività.
Art. 93 c.p.c.
Richiamato per disporre il pagamento diretto delle spese processuali al difensore della società appellata.
Massime di principio
- La compilazione di un quadro dichiarativo imposta da un errore bloccante del software non equivale necessariamente a una confessione o ad una rinuncia alla contestazione: il contribuente può dimostrare in giudizio la propria effettiva situazione sostanziale.
- In materia di società di comodo, è possibile provare l'esistenza di cause oggettive, documentate e non dipendenti dalla volontà della società che abbiano impedito o ritardato l'avvio dell'attività.
- La prova dell'operatività o delle cause di esclusione deve essere concreta e circostanziata, mediante documenti quali atti di acquisto, provvedimenti giudiziari, verbali di consegna, perizie, lavori di ristrutturazione e altri elementi che dimostrino l'impossibilità effettiva di produrre i ricavi presunti.
- Il controllo automatizzato o formale non esclude, in sede di opposizione, la verifica della realtà economica sottostante quando la pretesa derivi da dati dichiarativi ambigui, tecnicamente obbligati o non rappresentativi della situazione effettiva.
- L'avvio dell'attività in corso d'anno, soprattutto dopo l'acquisto e il recupero funzionale di beni provenienti da una procedura fallimentare, può essere valutato come primo esercizio effettivo e impedire l'automatica applicazione della disciplina delle società non operative.
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