Cassazione Civile, Ordinanza n. 34647/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89 del 2001 per equa riparazione per la durata irragionevole di un precedente giudizio volto a ottenere il pagamento dell'indennizzo spettante. Il creditore aveva dapprima ottenuto un'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva, ma l'Amministrazione sosteneva che tale provvedimento dovesse far decorrere il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89 del 2001. Secondo il Ministero, il successivo giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo era superfluo e non poteva spostare in avanti il dies a quo; la domanda sarebbe quindi tardiva. Il ricorso per cassazione censurava la decisione della Corte d'appello per violazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla prima assegnazione in sede esecutiva, che avrebbe già integralmente soddisfatto la pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'equa riparazione e aveva ritenuto tempestiva la domanda. La Corte ha affermato che, quando dopo un'ordinanza di assegnazione non sia seguito l'effettivo soddisfacimento del credito, il creditore può esperire anche il giudizio di ottemperanza, e il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio satisfattivo effettivamente definito, non dal primo provvedimento di assegnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del rimedio satisfattivo che abbia effettivamente concluso la vicenda esecutiva/di ottemperanza, non necessariamente dal primo provvedimento di assegnazione.
art. 6, par. 1 CEDU
l'esecuzione della decisione giudiziaria è parte integrante del processo; il diritto al tribunale sarebbe illusorio se la decisione definitiva restasse inoperante.
art. 381 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria difensiva in vista della decisione camerale.
art. 553 c.p.c.
richiamato per la definitività dell'ordinanza di assegnazione non opposta nel procedimento esecutivo.
art. 530 c.p.c.
richiamato come ulteriore ipotesi di ordinanza di assegnazione in sede esecutiva.
art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89
norma richiamata come conferma del fatto che il sistema speciale sull'equa riparazione non esclude il ricorso ai rimedi esecutivi e di ottemperanza.
art. 5 sexies L. 24 marzo 2001, n. 89
le disposizioni richiamate sono lette nel senso che la disciplina speciale sottende la possibilità di concorso tra esecuzione e ottemperanza, senza duplicazione della pretesa creditoria.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza prevista per la domanda di equa riparazione, il dies a quo non coincide automaticamente con il primo provvedimento esecutivo favorevole al creditore, ma con il momento in cui la pretesa sia stata effettivamente soddisfatta o il rimedio satisfattivo sia divenuto definitivamente concluso.
- L'esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza, quando mirano al medesimo soddisfacimento del credito verso la pubblica amministrazione, possono essere letti in modo unitario sotto il profilo funzionale, in quanto entrambi costituiscono fasi dell'attuazione concreta della decisione giudiziaria.
- Se un ordinanza di assegnazione non produce il pagamento effettivo, il creditore non è precluso dal ricorrere al giudizio di ottemperanza; in tal caso, il termine per agire per equa riparazione decorre dalla definizione dell'ultimo rimedio esperito e non dal primo esito solo formale.
- L'interpretazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 deve essere conforme all'art. 6 CEDU, che considera l'esecuzione della decisione giudiziaria parte integrante del processo.
- La disciplina speciale sull'equa riparazione non consente di duplicare la pretesa creditoria, ma non impedisce il concorso dei rimedi esecutivo e di ottemperanza fino al soddisfacimento effettivo del credito.
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