Ordinanza n. 2180/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del dirigente Area VII della Città di Guidonia Montecelio n. 15 del 30/01/2026; del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dei relativi allegati, del piano economico finanziario (PEF), della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Guidonia Montecelio n. 9 del 27/01/2026, del riscontro al quesito n. 14 del 5/03/2026 (ore 10:42:06) CODICE COMUNICAZIONE 7760; del riscontro al quesito n. 28 del 16/03/2026 (ore 18:27:49) CODICE COMUNICAZIONE 7791 e n. 34 del 19/03/2026 (ore18:18:09) CODICE COMUNICAZIONE 7804, e di tutti gli altri chiarimenti, nei limiti di interesse indicati nel ricorso, tutti relativi alla indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di che trattasi; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati nella narrativa del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, inclusi la determinazione dirigenziale, il bando, il disciplinare, il capitolato, il PEF, una deliberazione di Giunta e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante
Esito
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, la determinazione del dirigente dell’Area VII, il bando e gli altri atti della procedura aperta indetta dalla Città di Guidonia Montecelio per l’affidamento di un servizio, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza di sospensione cautelare, senza decidere nel merito la legittimità degli atti di gara né la domanda di annullamento. Ha fissato per la definizione del giudizio l’udienza pubblica del 23 giugno 2026, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in applicazione analogica dell’art. 84, comma 2, c.p.a., considerata la specificità delle circostanze del caso concreto. L’ordinanza precisa che, ai sensi dell’art. 57 c.p.a., il giudice deve comunque provvedere sulle spese della fase cautelare anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione della tutela cautelare incidentale.
art. 57 c.p.a.
Impone al giudice di provvedere sulle spese del giudizio all’esito della fase cautelare, anche quando la parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica destinata alla definizione nel merito del giudizio relativo alla procedura di gara.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Applicato analogicamente per compensare tra le parti le spese della fase cautelare, in considerazione delle circostanze concrete.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza cautelare manifestata in camera di consiglio deve essere recepita dal giudice, ma non determina la definizione della domanda principale di annullamento, che resta soggetta alla successiva trattazione nel merito.
- Anche in caso di rinuncia alla domanda cautelare, il giudice amministrativo deve pronunciarsi sulle spese della fase cautelare ai sensi dell’art. 57 c.p.a.
- Nel rito applicabile alle controversie relative alle procedure di gara, la rinuncia alla tutela cautelare non impedisce al giudice di fissare l’udienza pubblica per la definizione del giudizio nel merito.
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