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Legge

L.R. Veneto 22/2012

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, "Agenzia regionale socio sanitaria" e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridisegna funzioni, organi, personale e finanziamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto (ARSS), rafforzandone il supporto tecnico a Giunta, Segreteria regionale e commissione consiliare, con un revisore unico e nuove fonti di entrata. Estende inoltre la vigilanza regionale all’ARPAV. In vigore dal giorno successivo al BURV del 29 giugno 2012; nomina del direttore entro 90 giorni.

Modifiche all’ARSS Veneto e al servizio ispettivo socio-sanitario

Modifiche all’ARSS e alla vigilanza socio-sanitaria in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 22 del 2012 interviene sulla disciplina dell’Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS) e sulla normativa sul servizio ispettivo e di vigilanza. Il provvedimento riorganizza compiti, organi, personale, risorse e controlli dell’Agenzia, e amplia l’ambito della vigilanza regionale all’ARPAV.

Oggetto e ruolo istituzionale dell’Agenzia

L’ARSS resta un ente strumentale della Regione Veneto, ma la sua funzione viene ridefinita in senso più marcatamente tecnico-operativo. Il supporto non è più limitato alla sanità e ai servizi sociali in termini generali, bensì riguarda monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della Segreteria regionale per la sanità e sociale.

Le commissioni consiliari possono continuare ad avvalersi dell’Agenzia nei limiti delle rispettive competenze e secondo le modalità statutarie richiamate dalla legge.

Compiti dell’Agenzia

La disciplina dei compiti è riformulata con una distinzione tra attività di programmazione e attività di verifica/monitoraggio.

Nell’area del supporto alla programmazione l’Agenzia svolge:

  • studi, sperimentazioni, valutazioni e proposte di modelli gestionali innovativi;
  • analisi per tradurre gli obiettivi del Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, assistenziali, di utilizzo delle risorse, finanziari e patrimoniali;
  • proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV;
  • supporto metodologico ai sistemi di controllo interno;
  • analisi preventive per le decisioni di investimento;
  • analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Nell’area della verifica e del monitoraggio l’Agenzia opera sulle attività di ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie integrate, IOV e ARPAV, in particolare mediante:

  • verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento e del rispetto delle prescrizioni della l.r. 22/2002;
  • monitoraggio di qualità, efficienza e produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;
  • cost analysis dei processi e delle prestazioni;
  • monitoraggio degli eventi avversi;
  • coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri;
  • controllo dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche e ospedaliere (SDO);
  • valutazione delle sperimentazioni gestionali;
  • analisi di bilancio e strumenti di rendicontazione finanziaria;
  • monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.

L’Agenzia deve inoltre presentare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un rapporto annuale sull’andamento della gestione degli enti monitorati, e i propri dati e rapporti devono essere messi a disposizione degli organi regionali e della struttura amministrativa competente.

Direzione e organi dell’Agenzia

Gli organi dell’ARSS sono ridotti essenzialmente a due: il Direttore e il revisore unico.

Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali. Può essere scelto tra esperti di organizzazione e gestione con laurea e almeno cinque anni di esperienza dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private, oppure tra esperti laureati con almeno cinque anni di attività professionale nel settore di competenza dell’Agenzia o in studi professionali.

Al Direttore sono attribuiti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell’Agenzia. Il rapporto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato; cessa di diritto non oltre i sei mesi successivi alla nomina della nuova Giunta regionale. Il compenso annuo non può superare quello previsto per i direttori sanitario, amministrativo e sociale delle ULSS. Se il Direttore è un dipendente pubblico, anche regionale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.

Organizzazione interna e personale

La gestione complessiva dell’Agenzia è affidata al Direttore.

L’articolazione interna e la dotazione organica sono determinate dal Segretario regionale per la sanità e sociale, d’intesa con la commissione consiliare competente, e approvate dalla Giunta regionale.

L’assetto organizzativo si articola in settori di attività diretti da un dirigente non apicale, con incarico a tempo determinato e rapporto di lavoro esclusivo, che può essere di diritto pubblico o privato secondo la normativa sanitaria vigente. I requisiti sono quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e il trattamento economico è allineato a quello dei dirigenti non apicali delle ULSS. L’incarico termina entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, e per i dipendenti pubblici comporta l’aspettativa senza assegni.

L’Agenzia può inoltre:

  • avvalersi di personale in distacco dalle ULSS venete, dalle aziende ospedaliere venete, dalle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dallo IOV e dall’ARPAV;
  • erogare borse di studio per specifiche progettualità;
  • ricorrere, se necessario, a professionisti singoli o associati esperti nella materia, nei limiti di legge.

Risorse finanziarie e bilancio

Le risorse dell’Agenzia vengono ricondotte in modo più netto alla programmazione sanitaria regionale. Il finanziamento avviene nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale, secondo la normativa regionale di contabilità.

Oltre alle assegnazioni regionali, l’Agenzia può contare su:

  • finanziamenti regionali per specifiche attività affidate dalla Giunta;
  • risorse da progetti finanziati dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici;
  • entrate da cespiti patrimoniali;
  • sponsorizzazioni;
  • oneri di accreditamento.

Le risorse sono commisurate al programma annuale predisposto dalla Giunta regionale in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla Segreteria regionale per la sanità e sociale.

Revisione contabile e controlli

La precedente struttura collegiale dei revisori è sostituita da un revisore unico, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, previo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per le domande.

Il revisore resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale, percepisce un’indennità annua lorda pari a quella prevista per i revisori delle aziende ULSS e ospedaliere, ed esercita le funzioni di controllo e verifica contabile secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dalla normativa sanitaria regionale.

Quanto ai controlli, la Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per le aziende ULSS e ospedaliere, il bilancio preventivo e il rendiconto generale annuale.

Norma transitoria

Per la prima applicazione della legge, il Direttore dell’ARSS deve essere nominato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Estensione della vigilanza regionale all’ARPAV

La legge modifica anche la disciplina regionale del servizio ispettivo e di vigilanza, includendo espressamente l’ARPAV tra i soggetti su cui la Regione esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto. La struttura ispettiva regionale, istituita presso il Consiglio regionale, opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 30 giugno 2012.

È un intervento di modifica organizzativa e istituzionale che risulta oggi di utilità limitata perché riferito alla struttura dell’ARSS e a una disciplina regionale datata, ma non emerge dal testo un’espressa abrogazione totale del provvedimento.

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