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Legge

L.R. Veneto 24/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012).

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento del Veneto a direttive UE su Natura 2000, servizi nel mercato interno, fitosanitario e attività artigianali/turistiche. Introduce o modifica SCIA, requisiti professionali, competenze amministrative e tariffe fitosanitarie; alcune norme sono transitorie, come l’obbligo di designare il responsabile tecnico nelle tintolavanderie entro 2 anni dall’entrata in vigore.

Legge regionale europea 2012 del Veneto: adeguamento a direttive UE in materia di biodiversità, servizi, artigianato e fitosanitario

Legge regionale europea 2012 del Veneto

La legge adegua l’ordinamento regionale veneto agli obblighi derivanti dall’Unione europea in più settori: tutela della biodiversità, libera prestazione dei servizi, disciplina di alcune attività economiche e potenziamento fitosanitario. Interviene sia con nuove regole sia con modifiche e abrogazioni di norme regionali già vigenti.

Finalità generali

La Regione del Veneto dichiara di adottare la legge nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, in attuazione della legge regionale n. 26/2011 sulla partecipazione al diritto dell’Unione europea. Lo scopo unitario è l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

Tutela della biodiversità e rete Natura 2000

Per l’attuazione della direttiva habitat e della direttiva uccelli, in attesa di una disciplina organica regionale, province, comunità montane ed enti gestori delle aree naturali protette devono predisporre e adottare i piani di gestione dei siti Natura 2000. Tali piani devono rispettare le linee guida ministeriali e i criteri minimi uniformi per ZSC e ZPS.

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare:

  • modalità di redazione, contenuti ed elaborati dei piani;
  • misure di salvaguardia e interventi sostitutivi;
  • procedure di predisposizione, adozione e approvazione.

La Giunta individua inoltre gli enti incaricati della gestione dei siti Natura 2000, precisandone le funzioni.

Adeguamento alla direttiva uccelli

La legge regionale sulla fauna selvatica viene aggiornata per precisare che le deroghe in materia di cattura e prelievo devono avvenire nel rispetto delle disposizioni derogatorie della direttiva 2009/147/CE. Inoltre, ogni richiamo nella normativa regionale alla vecchia direttiva 79/409/CEE deve intendersi riferito alla direttiva 2009/147/CE.

Servizi nel mercato interno: criteri generali

Per attuare la direttiva servizi, la legge elimina o modifica requisiti vietati per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi, soprattutto quelli legati a residenza, domicilio, territorialità o consultazione di operatori concorrenti.

Guida alpina

Nella disciplina regionale della guida alpina:

  • l’esercizio stabile della professione è definito come attività svolta per almeno una stagione nel territorio del Veneto;
  • viene eliminato il requisito territoriale legato alla residenza per l’ammissione ai corsi;
  • è rimodulato il ruolo del Collegio regionale delle guide, che fornisce informazioni o supporto tecnico, senza vincoli consultivi incompatibili con la direttiva servizi;
  • viene soppressa la previsione di pareri del direttivo del Collegio nel procedimento per l’autorizzazione delle scuole di alpinismo.

Commercio su aree pubbliche e somministrazione

Per il commercio su aree pubbliche e per la somministrazione di alimenti e bevande vengono eliminate le regole che imponevano il rilascio dell’autorizzazione al comune di residenza o alla sede legale dell’impresa. In particolare:

  • l’autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare;
  • il subingresso nelle autorizzazioni itineranti è richiesto al primo comune interessato;
  • per la somministrazione itinerante o al domicilio, la SCIA va presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare.

Per il commercio su aree demaniali marittime è previsto un nulla osta comunale, con domande presentabili tra il 1° febbraio e il 15 marzo e rilascio entro il 30 aprile; il comune determina l’ordine di priorità nel rispetto della direttiva servizi.

Turismo: classificazione strutture, professioni turistiche e abrogazioni

La disciplina turistica regionale è ampiamente riformata per conformarla alla direttiva servizi e alla normativa statale di recepimento.

Classificazione delle strutture ricettive

La classificazione è svolta dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale. La domanda va presentata alla provincia, che provvede:

  • entro 60 giorni per strutture alberghiere e all’aperto, acquisendo il parere comunale, che si intende favorevole se non reso entro 30 giorni;
  • entro 40 giorni per strutture extralberghiere.

La provincia verifica anche l’assenza di omonimie nel territorio comunale. Alla scadenza del quinquennio invia il modulo di conferma o modifica dei dati; la nuova documentazione completa è richiesta solo in caso di modifiche strutturali.

Residenze d’epoca

La classificazione delle residenze d’epoca può riguardare anche strutture prive dei vincoli culturali, se la commissione regionale esprime parere favorevole. La commissione è presieduta da un dirigente regionale, con un esperto di storia dell’arte e un dipendente provinciale; viene soppressa una componente non più compatibile con i principi della direttiva servizi. La commissione in carica alla data di entrata in vigore continua fino a fine legislatura.

Elenco speciale delle associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro che esercitano attività turistiche per i propri aderenti possono iscriversi all’elenco speciale provinciale. Tra i documenti richiesti è introdotta una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sul possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal d.lgs. 59/2010; restano atto costitutivo, statuto, polizza RC e indicazione del responsabile delegato iscritto all’albo dei direttori tecnici.

Direttori tecnici e accompagnatori turistici

Per l’esame di idoneità a direttore tecnico la domanda può essere presentata alla provincia del comune di residenza o di domicilio. Nell’albo provinciale dei direttori tecnici possono iscriversi anche cittadini UE in possesso dei requisiti del d.lgs. 206/2007 e, per i cittadini extra-UE, soggetti residenti in una provincia veneta con titolo equiparato in base alla reciprocità.

Per gli accompagnatori turistici l’elenco provinciale è aperto ai cittadini di tutti gli Stati membri UE, se ricorrono le condizioni di legge e previa domanda alla provincia del comune di residenza o domicilio.

Abrogazioni e coordinamenti

Sono abrogati o riformulati diversi istituti non più compatibili con il quadro normativo europeo, tra cui:

  • l’articolo 84 sulla licenza per alcune professioni turistiche;
  • l’articolo 87;
  • la parte dell’allegato T relativa alle licenze;
  • varie previsioni su “licenza”, sostituite con “abilitazione”.

Viene inoltre eliminata la consultazione di associazioni concorrenti in alcune procedure di classificazione e nella commissione agrituristica provinciale.

Artigianato: estetista, acconciatore e tintolavanderia

La legge introduce una disciplina più aderente alla SCIA e alla normativa sui servizi per tre attività artigianali.

Estetista

L’esercizio dell’attività è subordinato a SCIA presentata allo SUAP, corredata dalle autocertificazioni sui requisiti professionali e sul rispetto del regolamento comunale. Per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico qualificato, presente durante l’attività. La SCIA vale solo per i locali indicati; ampliamento, trasferimento o variazione del responsabile tecnico richiedono una nuova SCIA.

La commissione d’esame è nominata dal dirigente regionale competente in materia di formazione; le modalità d’esame e le indennità sono stabilite dalla Giunta regionale. Dopo l’esame finale la struttura regionale competente rilascia l’attestato di qualificazione professionale.

Acconciatore

Anche l’attività di acconciatore è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP. Per ogni sede è richiesto un responsabile tecnico con abilitazione professionale, presente durante l’attività. La SCIA è valida per i locali indicati e ogni ampliamento, trasferimento o cambio del responsabile tecnico comporta nuova SCIA.

Il subentro nell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, è possibile previa SCIA al SUAP con designazione del responsabile tecnico. La disciplina comunale deve prevedere l’esposizione della SCIA e del nominativo del responsabile tecnico.

Sono previsti divieti e limiti di esercizio:

  • non è ammessa l’attività ambulante o di posteggio;
  • l’attività presso il domicilio è ammessa solo con locali separati dall’abitazione e conformi ai requisiti igienico-sanitari;
  • l’attività presso la sede designata dal cliente è ammessa solo in casi specifici, come malattia, eventi sportivi, moda e spettacolo o altri eventi previsti dal regolamento;
  • sono fissati orari di apertura e chiusura e la disciplina della chiusura domenicale/festiva, con possibili deroghe comunali.

Le sanzioni coprono esercizio senza abilitazione o senza SCIA, violazioni su orari, esposizione e altre prescrizioni.

Tintolavanderia

L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto a SCIA allo SUAP. La Giunta regionale stabilisce contenuti dei corsi e dei diplomi pertinenti, sentite le organizzazioni di categoria.

Per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale, con presenza durante l’attività. In prima applicazione, le imprese già operative devono nominare il responsabile tecnico entro due anni dall’entrata in vigore della legge e comunicarlo allo SUAP; chi non vi provvede non può continuare l’attività.

Settore faunistico-venatorio e tassidermia

Nel regolamento regionale sulla tassidermia viene eliminata la previsione secondo cui uno dei componenti esperti della commissione deve rappresentare la categoria dei tassidermisti, per evitare un coinvolgimento diretto di operatori concorrenti nella procedura abilitativa.

Tariffe fitosanitarie e Servizio fitosanitario regionale

Per attuare la direttiva fitosanitaria e l’intesa sul rafforzamento del Servizio fitosanitario nazionale, la Regione destina annualmente al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale risorse equivalenti ai proventi della tariffa fitosanitaria.

La Giunta regionale può determinare ulteriori tariffe per spese supplementari connesse a controlli particolari, tramite specifico tariffario. Le entrate sono introitate in specifiche unità previsionali e vincolate al potenziamento del servizio fitosanitario.

Il richiamo alla tariffa fitosanitaria si collega anche alla disciplina regionale di settore, che prevede:

  • oneri a carico degli interessati per controlli, analisi e autorizzazioni;
  • riscossione da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
  • divieto di rimborso diretto o indiretto;
  • possibilità di tariffe aggiuntive per spese supplementari;
  • per la tariffa annuale, validità dal 1° gennaio al 31 dicembre e pagamento entro il 31 gennaio;
  • per nuove autorizzazioni, versamento integrale all’atto della richiesta.

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La legge regionale europea deve essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, in attuazione della legge regionale n. 26/2011.

Regime transitorio e termini rilevanti

Tra i principali termini espressamente previsti figurano:

  • domanda per il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime: dal 1° febbraio al 15 marzo;
  • rilascio del nulla osta comunale: entro il 30 aprile;
  • classificazione strutture ricettive: entro 60 o 40 giorni secondo la tipologia;
  • invio del modulo di conferma classificazione: entro aprile dell’anno di scadenza, con restituzione entro giugno;
  • comunicazione annuale delle variazioni per le scuole di alpinismo: entro il 31 ottobre;
  • designazione del responsabile tecnico nelle tintolavanderie già attive: entro due anni dall’entrata in vigore.

Valutazione complessiva

La legge ha natura di adeguamento tecnico e settoriale all’ordinamento UE. Per la parte relativa alla tintolavanderia, alla riscossione fitosanitaria e alle regole sui servizi nel mercato interno conserva ancora utilità applicativa; alcune modifiche, invece, si limitano a coordinamenti normativi o abrogazioni di istituti ormai superati. Nel complesso non appare obsoleta, perché disciplina ancora assetti organizzativi e rinvii utili nel diritto regionale veneto.

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