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Legge

L.R. Veneto 23/2012

Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto approva il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 e ne disciplina l’attuazione, introducendo regole su organizzazione delle ULSS, direttori generali e servizi sociali, dotazioni standard, schede ospedaliere e territoriali, trasparenza dei finanziamenti e razionalizzazione della spesa. Le misure erano finalizzate al quinquennio 2012-2016 e oggi hanno in gran parte rilievo storico.

Programmazione socio-sanitaria regionale del Veneto e PSSR 2012-2016

Programmazione socio-sanitaria regionale e Piano socio-sanitario 2012-2016

La legge regionale del Veneto disciplina la programmazione socio-sanitaria regionale e approva il Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2012-2016. Il provvedimento aggiorna la governance del sistema sanitario e socio-sanitario veneto, definendo assetti organizzativi, tempi di attuazione, criteri di programmazione e regole di trasparenza.

Ambito e durata della programmazione

Il PSSR 2012-2016 è lo strumento di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2012-2016. La legge modifica la disciplina regionale prevedendo che il piano socio-sanitario abbia durata quinquennale, in coerenza con la nuova impostazione programmatoria.

Governance e organizzazione del sistema

La legge introduce e ridefinisce varie figure e funzioni di vertice del sistema sanitario regionale:

  • il bacino di riferimento delle aziende ULSS è indicato, in linea generale, tra 200.000 e 300.000 abitanti, salve le specificità del territorio montano, lagunare e del Polesine;
  • è individuata la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, con compiti di realizzazione degli obiettivi socio-sanitari e di coordinamento delle strutture del settore;
  • l’incarico di tale direttore generale può essere affidato anche a esterni con contratto di diritto privato a tempo determinato, con cessazione automatica non oltre sei mesi dopo la fine della legislatura.

Direttori generali delle ULSS e delle aziende sanitarie

La disciplina dei direttori generali viene profondamente riorganizzata. In particolare:

  • il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la decadenza e risolve il contratto nei casi previsti dalla normativa statale e regionale;
  • l’età massima al momento della nomina è fissata a 65 anni;
  • la durata dell’incarico è di 3 anni;
  • non è consentito più di due mandati consecutivi nella stessa azienda;
  • i direttori generali sono sottoposti a valutazione annuale sugli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
  • la valutazione riguarda livelli essenziali di assistenza, rispetto della programmazione regionale e qualità/efficacia dell’organizzazione dei servizi sul territorio;
  • la valutazione è ripartita tra Giunta regionale, commissione consiliare competente e conferenze dei sindaci, secondo i rispettivi profili;
  • il mancato equilibrio economico di bilancio, il mancato rispetto delle direttive vincolanti e il mancato raggiungimento degli obiettivi regionali costituiscono cause di risoluzione del contratto;
  • la risoluzione del contratto del direttore generale comporta anche quella dei direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e della funzione territoriale;
  • il Presidente della Giunta può nominare un commissario con poteri del direttore generale per situazioni di particolare complessità, per un massimo di 12 mesi rinnovabili.

Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale

Il coordinatore dei servizi sociali assume la nuova denominazione di direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. La figura è rafforzata come snodo tra ULSS, distretti e conferenza dei sindaci. Sono previsti:

  • nomina da parte del direttore generale con provvedimento motivato, sentito il sindaco o la rappresentanza territoriale competente;
  • requisiti di laurea, età inferiore a 65 anni e almeno cinque anni di esperienza dirigenziale con gestione di budget e risorse umane;
  • rapporto di lavoro a tempo pieno con contratto di diritto privato di durata triennale;
  • responsabilità verso il direttore generale sul raggiungimento degli obiettivi e sull’uso delle risorse;
  • supporto all’elaborazione e all’attuazione del piano di zona;
  • applicazione, per quanto compatibile, della disciplina prevista per direttore sanitario e direttore amministrativo.

Dipartimenti di prevenzione

La legge ridefinisce l’organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, che comprendono i servizi di:

  • igiene degli alimenti e nutrizione;
  • igiene e sanità pubblica;
  • prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  • servizi veterinari;
  • medicina legale, per un bacino di 1.000.000 di abitanti.

Il direttore del dipartimento di prevenzione ha incarico triennale e non può svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa ULSS.

Organizzazione dei settori strategici e delle funzioni regionali

Per alcune aree strategiche, come provveditorato, anatomia patologica, risorse umane e logistica, la legge prevede l’allocazione per ambiti territoriali ottimali, da definire con atto programmatorio della Giunta regionale, con parere vincolante della commissione consiliare competente. Per il sistema informativo e l’Health Technology Assessment, l’ambito ottimale coincide con il livello regionale.

Dotazioni standard, costi standard e riparto delle risorse

La legge introduce una programmazione per dotazioni e costi standard:

  • entro il 31 dicembre 2012 la Giunta regionale, d’intesa con la commissione consiliare competente, definisce le dotazioni standard di personale sanitario, professionale e amministrativo necessarie a garantire i LEA nei bacini coincidenti con le ULSS;
  • entro il 30 giugno 2013 definisce i costi standard delle prestazioni sanitarie funzionali ai LEA;
  • dal 2014 il riparto delle risorse alle ULSS per i LEA avviene sulla base di tali dotazioni e costi standard.

Schede di dotazione ospedaliera e territoriale

La Giunta regionale deve adeguare le schede di dotazione ospedaliera alle previsioni del PSSR, con parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente. Le schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera di ULSS, IOV, aziende ospedaliere e strutture private accreditate, indicando posti letto, unità operative e tipologia dei setting assistenziali.

La rete dell’emergenza-urgenza deve essere ridefinita per garantire accesso tempestivo anche nei territori lagunari, montani e a bassa densità. Per la Provincia di Belluno è riconosciuta la specificità statutaria, con organizzazione policentrica a rete e integrale finanziamento, tenendo conto dei maggiori costi.

Contestualmente alle schede ospedaliere, la Giunta approva anche le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie, per garantire continuità assistenziale e omogeneità territoriale. Le schede includono anche strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie, con salvezza delle specificità territoriali del Bellunese, del Polesine, delle aree montane, lagunari e a bassa densità abitativa.

Conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali apicali

Per i dirigenti apicali di unità operative complesse, il direttore generale deve rendere pubbliche le motivazioni professionali del conferimento dell’incarico, evidenziando qualità e meriti del soggetto scelto. La Giunta regionale deve predisporre uno schema-tipo di contratto che preveda criteri obbligatori di valutazione di fine incarico, fondati su:

  • quantità e qualità delle prestazioni erogate;
  • valorizzazione dei collaboratori;
  • soddisfazione degli utenti;
  • strategie di contenimento dei costi e uso appropriato delle risorse.

L’esito positivo della valutazione comporta la conferma dell’incarico.

Relazione sanitaria e monitoraggio

La legge sostituisce l’articolo regionale sulla relazione sanitaria, prevedendo che entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio regionale una relazione su:

  • attuazione del piano socio-sanitario regionale;
  • andamento della spesa sociale e sanitaria;
  • stato sanitario della popolazione;
  • organizzazione e attività dei presidi e dei servizi regionali.

Gli Assessori regionali alla sanità e al sociale devono inoltre riferire semestralmente, in aprile e in ottobre, alla commissione consiliare competente sull’andamento della spesa sanitaria e sociale.

Programmazione sociale e piano di zona

Il piano di zona è qualificato come strumento di programmazione non solo dei servizi sociali, ma anche delle politiche sociali e socio-sanitarie locali, in coerenza con la programmazione regionale. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale supporta l’elaborazione e l’attuazione del piano di zona, fungendo da raccordo tra ULSS e conferenza dei sindaci.

La Giunta regionale disciplina tempi e procedure per la presentazione dei piani di zona e può nominare un commissario ad acta in caso di inerzia. È prevista anche la verifica degli obiettivi e dell’uso delle risorse. Le strutture per servizi sociali sono soggette ad autorizzazione preventiva e compatibilità con la programmazione regionale.

Anticipazioni finanziarie e razionalizzazione della spesa

La legge autorizza la Giunta regionale, nei limiti delle risorse di bilancio, a concedere anticipazioni finanziarie straordinarie alle aziende sanitarie in difficoltà di cassa per effetto del processo di ricapitalizzazione degli investimenti non sterilizzati, secondo i criteri del Tavolo Tecnico di Monitoraggio. La Giunta definisce modalità di accesso, utilizzo e restituzione dell’anticipazione nel rispetto della disciplina sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

È inoltre confermata per il triennio 2013-2015 la disciplina di razionalizzazione della spesa del servizio sanitario regionale prevista dalla legge finanziaria regionale 2007.

Trasparenza dei finanziamenti pubblici

Tutte le strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche operanti nel Veneto e destinatarie di finanziamenti pubblici o convenzioni con la pubblica amministrazione devono rendere pubblici gli importi percepiti.

  • le persone giuridiche devono pubblicare i bilanci annuali sui propri siti internet per i cinque anni successivi all’erogazione;
  • le persone fisiche devono esporre un prospetto nella sede operativa, in spazi accessibili agli utenti, per i cinque anni successivi;
  • la pubblicazione deve essere completa e facilmente accessibile;
  • in caso di mancato adempimento è prevista diffida e sanzione pecuniaria dal 10% al 20% di quanto percepito nell’ultimo anno;
  • in caso di reiterazione, il soggetto non può più ricevere finanziamenti pubblici né convenzioni;
  • l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano all’ULSS territorialmente competente.

Forme integrative di assistenza e ARPAV

La Giunta regionale promuove forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo parti sociali, soggetti finanziari e assicurativi e altri enti. La finalità è integrare tali forme con il servizio sanitario regionale e mantenere il coordinamento della politica sanitaria.

Per l’ARPAV, le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento sugli aspetti economici, finanziari e amministrativi sono attribuite alla Giunta regionale, in coerenza con le regole previste per ULSS e aziende ospedaliere e in riferimento al PSSR.

Norme di coordinamento, abrogazioni ed efficacia temporale

La legge abroga espressamente l’articolo 116 della legge regionale n. 11/2001 e il comma 7 dell’articolo 14 della legge regionale n. 5/1996; inoltre, le disposizioni in contrasto con il nuovo assetto sulle schede di dotazione ospedaliera vengono abrogate. È anche sostituita l’espressione “direttore dei servizi sociali” con “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” in tutta la legislazione regionale.

Quanto ai termini temporali, molte disposizioni sono legate al PSSR 2012-2016 e ad adempimenti puntuali previsti tra il 2012 e il 2014. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Valutazione di attualità

Il provvedimento ha oggi rilevanza soprattutto storica e di coordinamento, perché è centrato sul PSSR 2012-2016 e su scadenze ormai ampiamente trascorse. Le previsioni di programmazione e i termini attuativi indicati nella legge risultano quindi, nella pratica, superati o esauriti.

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