L.R. Veneto 19/2012
Norme per la sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce misure preventive per ridurre i rischi di volo degli aeromobili impiegati in elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile. Prevede una commissione regionale, la ricognizione e mappatura degli ostacoli al volo, controlli dei comuni e dei servizi forestali, contributi per la messa a norma e una copertura finanziaria per il 2012.
Sicurezza del volo per elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile in Veneto
Norme per la sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile
La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, misure preventive per aumentare la sicurezza degli aeromobili impiegati in attività di elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile. L’intervento si concentra sull’individuazione, segnalazione, mappatura e, se necessario, rimozione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea a bassa quota.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove iniziative di carattere preventivo per ridurre i rischi connessi al volo degli aeromobili adibiti alle attività indicate, nel rispetto del Codice della navigazione e della normativa statale di settore. La disciplina è pensata specificamente per il territorio regionale veneto e per le operazioni che comportano volo a bassa quota o in ambienti particolarmente critici, come quelli montani.
Commissione regionale per la sicurezza del volo
La Giunta regionale istituisce entro 30 giorni dall’entrata in vigore una Commissione regionale per la sicurezza del volo e ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da rappresentanti delle strutture regionali competenti, dei responsabili delle basi SUEM, di soggetti designati dal SASV-CNSAS e dai direttori operativi delle ditte che gestiscono per conto della Regione i servizi di elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile.
Ai componenti esterni all’amministrazione regionale non spetta alcuna indennità per la partecipazione alle sedute.
Compiti della Commissione
La Commissione raccoglie segnalazioni di soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, con particolare riguardo alle attività di elisoccorso, antincendio boschivo e protezione civile, al fine di evidenziare ostacoli alla navigazione aerea, anche a bassa quota. Sulla base di tali segnalazioni elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.
Le proposte sono formulate previo parere dell’ENAC e dei titolari o concessionari delle opere e degli impianti di pubblico servizio interessati; tali pareri devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta, decorso il quale la Commissione può procedere anche in loro assenza.
Ricognizione degli ostacoli al volo e adempimenti dei comuni
Sulla base delle proposte della Commissione, la Giunta regionale stabilisce le modalità di ricognizione sul territorio delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo, tenendo conto in particolare della peculiarità dell’ambiente montano, nonché i tempi e le modalità di comunicazione alla Giunta.
I comuni, anche con la collaborazione della provincia e del soccorso alpino e avvalendosi dei servizi forestali regionali, devono effettuare la ricognizione entro 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta. Se emergono opere o impianti abusivi, i comuni devono avviare le procedure previste dalla normativa vigente per l’applicazione delle relative sanzioni.
Segnalazione, rimozione e demolizione degli ostacoli
Ricevuti gli esiti della ricognizione comunale e sentita la Commissione, la Giunta regionale segnala all’ENAC e all’Aeronautica militare le opere e gli impianti che possono costituire ostacoli al volo, ai fini del collocamento di segnali oppure della demolizione, secondo gli articoli del Codice della navigazione richiamati dalla legge.
Banca dati e cartografia digitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione e l’ENAC, predispone una banca dati e una cartografia digitale ricognitiva delle opere e degli impianti che possono costituire ostacoli al volo. Tali strumenti devono essere aggiornati e resi accessibili online a enti pubblici e soggetti privati secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
Vigilanza
I comuni e i servizi forestali regionali vigilano sull’osservanza della normativa in materia di ostacoli alla navigazione aerea e segnalano all’ENAC e all’Aeronautica militare le eventuali inosservanze, ai fini degli interventi previsti dal Codice della navigazione.
Contributi per la messa a norma
Per le finalità della legge, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi destinati alla messa a norma delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo. Il contributo può coprire al massimo il 50% della somma ammessa a finanziamento.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2012 le spese di investimento per banca dati, cartografia digitale e contributi sono quantificate in 50.000 euro. La copertura è assicurata mediante risorse dell’UPB U0130, incrementate per pari importo utilizzando la partita n. 2 dell’UPB U0186 del bilancio di previsione 2012.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Obsolescenza dell’atto
L’atto è oggi sostanzialmente obsoleto: si tratta di una disciplina del 2012 legata a una specifica ricognizione, a una dotazione finanziaria riferita all’esercizio 2012 e a misure organizzative e contributive che, per la loro natura e risalenza, non risultano normalmente di attuale applicazione pratica.
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