L.R. Veneto 21/2012
Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina del Veneto sull’apprendistato, allineandola al d.lgs. n. 167/2011. La Regione promuove le tre tipologie di apprendistato e attribuisce alla Giunta la regolazione dei profili formativi, dell’offerta pubblica integrativa, della certificazione delle competenze e delle misure di incentivo alla conferma in servizio. Previste norme transitorie e abrogazione degli articoli 43-46 della l.r. n. 3/2009.
Modifica della disciplina regionale veneta sull’apprendistato
Modifica della disciplina regionale veneta sull’apprendistato
La legge regionale del Veneto n. 21 del 2012 interviene sulla legge regionale n. 3/2009 in materia di occupazione e mercato del lavoro, riscrivendo la disciplina dell’apprendistato per adeguarla al testo unico statale del 2011. Il provvedimento opera solo nel territorio della Regione Veneto e riguarda principalmente la regolazione formativa e gli strumenti di sostegno all’apprendistato.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione promuove il contratto di apprendistato in tutte e tre le tipologie previste dalla normativa statale:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’impianto regionale mira a coordinare gli interventi formativi e di sostegno con la disciplina statale, valorizzando il ruolo della formazione e della qualificazione professionale come strumenti di inserimento e permanenza nel mercato del lavoro.
Compiti attribuiti alla Giunta regionale
La Giunta regionale è chiamata a definire o disciplinare diversi aspetti operativi dell’istituto:
- i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- l’offerta formativa pubblica integrativa per l’apprendistato professionalizzante e di mestiere, da programmare annualmente nei limiti delle risorse disponibili e con criteri selettivi che privilegino i percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola-lavoro;
- le modalità di riconoscimento della qualifica, d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, limitatamente ai profili attinenti alla formazione;
- le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista.
Formazione professionalizzante e ruolo dell’impresa
La Regione promuove, anche tramite accordi con i fondi interprofessionali, iniziative idonee a garantire la formazione professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità dell’impresa. Il provvedimento valorizza la capacità formativa aziendale, favorendone il rafforzamento attraverso processi di qualificazione.
Misure incentivanti per la stabilizzazione
Nei limiti delle risorse disponibili, la Regione può adottare misure incentivanti per favorire la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo. La norma non detta criteri dettagliati sugli incentivi, rinviando alla disponibilità finanziaria regionale.
Disposizioni transitorie
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova formulazione dell’articolo 42 della l.r. n. 3/2009.
Nelle more di tali provvedimenti, gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della legge in attuazione delle disposizioni abrogate continuano ad applicarsi solo per le parti compatibili con il d.lgs. n. 167/2011.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale n. 3/2009. La disciplina regionale dell’apprendistato viene così concentrata nel solo articolo 42, come sostituito dalla presente legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 15 giugno 2012. Le previsioni transitorie restano rilevanti solo nella fase immediatamente successiva all’entrata in vigore e non hanno portata permanente.
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