L.R. Veneto 20/2012
Sistema regionale di coordinamento sul credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale del Veneto un organismo di coordinamento sul credito per monitorare il mercato verso imprese e famiglie, segnalare criticità, formulare proposte e redigere una relazione annuale. Prevede una composizione plurima con rappresentanti istituzionali ed economici, indirizzi entro 4 mesi per le microimprese e copertura finanziaria per il solo esercizio 2012.
Istituzione del Sistema regionale di coordinamento sul credito in Veneto
Sistema regionale di coordinamento sul credito
La legge regionale del Veneto istituisce presso il Consiglio regionale un organismo permanente di confronto e analisi sul credito, finalizzato a intercettare criticità nel finanziamento di imprese e famiglie, comprenderne le cause e contrastare usura e possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico-produttivo regionale.
Finalità e ambito di intervento
Il sistema nasce come strumento strategico per valutare le problematiche del settore creditizio veneto e sostenere le politiche regionali di agevolazione all’accesso al credito. L’attenzione è rivolta al mercato del credito verso imprese e famiglie, con particolare riguardo alle difficoltà di accesso e ai fenomeni di ritardo nei pagamenti.
Composizione del sistema
Il sistema è composto, previa intesa tra i soggetti interessati, da una rappresentanza ampia di istituzioni e categorie economiche e sociali:
- tre consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Terza কমিশione consiliare tra i propri componenti;
- l’assessore regionale al bilancio o un suo delegato;
- un rappresentante di Veneto Sviluppo Spa;
- un rappresentante del Ministero dell’interno;
- un rappresentante regionale ABI;
- un rappresentante di Unioncamere Veneto;
- rappresentanti dei settori agricoltura, industria, artigianato e commercio, designati d’intesa tra le associazioni di categoria;
- un rappresentante dei consumatori, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
- un rappresentante degli istituti di credito cooperativo;
- un rappresentante delle banche popolari;
- un rappresentante dell’Agenzia delle entrate;
- un rappresentante della Banca d’Italia;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Funzioni del sistema
Il sistema svolge funzioni di monitoraggio, sintesi e proposta. In particolare:
- monitora l’andamento del mercato del credito ad imprese e famiglie sulla base dei dati disponibili e delle informazioni fornite dagli operatori, dalle associazioni di categoria e dalle rilevazioni territoriali;
- sintetizza le criticità relative alle richieste di credito non accolte;
- formula proposte al Consiglio regionale sulle azioni e sugli interventi necessari a realizzare le finalità della legge, anche partecipando alla fase ascendente del diritto comunitario sulle tematiche dell’accesso al credito e dei ritardi di pagamento;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla situazione del settore creditizio nella Regione.
Indirizzi iniziali e interventi prioritari
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, il sistema deve formulare indirizzi specifici:
- per riequilibrare l’erogazione del credito a favore delle microimprese;
- per la riorganizzazione di Veneto Sviluppo Spa, al fine di perseguire tale riequilibrio.
Durata, supporto organizzativo e rimborsi
I componenti restano in carica per la durata della legislatura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve assicurare personale, mezzi e strutture necessari al funzionamento del sistema. Ai componenti esterni, se spettante, è riconosciuto il solo rimborso spese secondo la disciplina regionale richiamata per le commissioni regionali.
Copertura finanziaria
Gli oneri dell’attuazione sono quantificati in 5.000 euro per il solo esercizio 2012. La copertura è assicurata mediante le risorse già stanziate nell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” del bilancio 2012, con corrispondente riduzione di pari importo dello stanziamento destinato agli interventi previsti da una precedente norma finanziaria regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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