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Legge

L.R. Veneto 25/2012

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 25/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 25/2012 estende agli appostamenti per la caccia ai colombacci regole già previste per gli ungulati: individuazione delle aree nei piani faunistico-venatori, comunicazione al Comune, esclusione del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica se rispettate specifiche caratteristiche costruttive. Prevede una disciplina transitoria per gli appostamenti esistenti e un adeguamento entro 180 giorni dai provvedimenti attuativi.

Modifiche alla disciplina regionale sugli appostamenti di caccia agli ungulati e ai colombacci

Modifiche alla disciplina degli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci

La legge regionale del Veneto n. 25 del 2012 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, estendendo agli appostamenti per la caccia ai colombacci una disciplina già prevista per quelli destinati alla caccia agli ungulati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e mira a coordinare la disciplina faunistico-venatoria con quella edilizia e paesaggistica.

Ambito della disciplina e finalità

La modifica chiarisce che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci non sono considerati appostamenti fissi ai sensi della legge statale n. 157 del 1992. La legge regionale completa così la regolazione degli appostamenti di caccia da postazione, collegandola alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale e alle esigenze di sicurezza, localizzazione e compatibilità territoriale.

Pianificazione faunistico-venatoria e individuazione delle aree

I piani faunistico-venatori provinciali devono ora includere anche l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia ai colombacci, oltre a quelli per gli ungulati e agli altri contenuti già previsti dalla normativa regionale. Le Province operano sulla base di criteri minimi uniformi definiti dalla Giunta regionale e d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini.

Nella pianificazione, le Province definiscono anche:

  • le zone collocabili per gli appostamenti;
  • il numero massimo degli stessi;
  • le tipologie costruttive;
  • le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo, anche per avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo.

Regime edilizio e paesaggistico degli appostamenti

Per gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci è prevista la sola comunicazione al Comune. In tali casi non è richiesto titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR n. 380 del 2001 e gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, purché siano rispettate le caratteristiche stabilite dalla norma.

Per gli appostamenti agli ungulati, la disciplina richiede che siano realizzati interamente in legno, con specifici limiti dimensionali e senza allacciamenti, opere di urbanizzazione o impianti fissi di riscaldamento.

Per gli appostamenti ai colombacci, invece, è richiesto che:

  • siano correttamente mimetizzati;
  • siano realizzati, secondo usi e consuetudini locali, in legno e metallo;
  • non superino il limite frondoso degli alberi;
  • siano privi di allacciamenti e opere di urbanizzazione;
  • non siano dotati di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

La legge estende inoltre il medesimo regime, in sede di pianificazione, a tutte le tipologie di appostamento previste dalla disciplina regionale e da quella statale richiamata, sempre se realizzate secondo usi e consuetudini locali. Per gli appostamenti rimossi a fine giornata di caccia non è richiesto nemmeno l’obbligo di comunicazione al Comune.

Disciplina di prima applicazione

In fase iniziale, l’individuazione delle zone per gli appostamenti ai colombacci non deve ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Gli appostamenti per la caccia ai colombacci già esistenti alla medesima data devono adeguarsi alle caratteristiche costruttive previste dalla nuova disciplina entro 180 giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Rilevanza temporale e attualità della norma

La legge non contiene una scadenza generale della propria efficacia, ma disciplina un settore specifico della caccia venatoria regionale. La parte transitoria riguarda solo gli appostamenti esistenti al momento dell’entrata in vigore e l’adeguamento successivo ai provvedimenti attuativi. Non risultano nel testo limiti temporali ulteriori di applicabilità.

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