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Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - Palermo, Sezione 5

Ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472.

Giustizia amministrativa202400651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: determinazioni INPS di liquidazione del TFS senza inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda e titolari di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS, hanno contestato la liquidazione del TFS effettuata senza computare i sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita, la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e degli interessi legali. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda, quando siano stati compiuti almeno 55 anni di età e maturati almeno 35 anni di servizio utile, requisiti che risultavano posseduti da tutti i ricorrenti. Per il personale della Guardia di Finanza è stato invocato il rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. È stata inoltre dedotta l’irrilevanza di direttive interne dell’INPS ostative al riconoscimento del beneficio. L’INPS si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione passiva dell’INPS, ritenendo che l’ente previdenziale sia l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, mentre gli atti dell’amministrazione di provenienza non assumono rilievo esterno ai fini della liquidazione. Nel merito, ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel senso che i sei scatti del 2,5% ciascuno spettano, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il beneficio è stato ritenuto applicabile anche al personale della Guardia di Finanza in forza dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Dalla documentazione prodotta è risultato che tutti i ricorrenti possedevano i requisiti di legge al momento della cessazione. Il giudice ha quindi accertato il diritto alla riliquidazione del TFS, condannando l’INPS al pagamento delle differenze e degli interessi legali fino al soddisfo. Le spese di lite, quantificate in 2.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472

    sei scatti del 2,5% ciascuno

    Il beneficio rileva sia ai fini del calcolo della base pensionabile sia ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 lo estende al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il rinvio espresso mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello della Guardia di Finanza.

Massime di principio

  • Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione nel calcolo del TFS dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Guardia di Finanza, in forza del rinvio espresso contenuto nell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, quando ricorrano i requisiti di legge.
  • Ai fini della riliquidazione del TFS, la legittimazione passiva spetta all’INPS, quale ente competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento; gli atti dell’amministrazione di provenienza non assumono rilievo esterno nella determinazione della prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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