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Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 635/2024 emessa in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202502944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e il rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 635/2024 del 14 novembre 2024, ha riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando altresì il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, la docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. L'Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata, e che risultavano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua il presupposto dell'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto il TAR ne ha ritenuto soddisfatte le condizioni, in presenza dell'inadempimento ministeriale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è stata richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Pavia la cui esecuzione è stata chiesta in ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione, che impone uno specifico obbligo di facere o di pagamento.
  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che subentri su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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