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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 3 novembre 2023 n. 504

Giustizia amministrativa202501382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 504 del 3 novembre 2023, relativa all’accredito di 2.000 euro sulla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e non impugnata, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma di 2.000 euro, oltre accessori e spese. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 marzo 2025; decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ulteriore ritardo, la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso constatando l’assenza di qualsiasi prova dell’adempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente 2.000 euro sul portafoglio Carta del docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni. Non ha riconosciuto, allo stato, l’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Il giudice dell’ottemperanza può adottare le misure necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato e può fissare, ricorrendone i presupposti, una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto tale misura non è stata riconosciuta allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa dell’obbligo di accreditare alla docente la somma riconosciuta dal giudicato sulla Carta elettronica del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    modalità e funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica

    Individuano le modalità operative della Carta elettronica del docente, alle quali l’amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione della sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di conformazione e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice presuppone, nei casi previsti, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato ineseguito e dell’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, allo stato, una misura adeguata a fronteggiare il persistente inadempimento e può giustificare il mancato riconoscimento immediato della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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