Regolamento (UE) 2023/1449
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1449 della Commissione del 12 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti, i trasferimenti fra ripartizioni e i controlli amministrativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per adattare le regole del programma destinato alle scuole alla possibilità, introdotta dal regolamento (UE) 2021/2116, di versare anticipi sugli aiuti. Vengono disciplinati contenuto e tempi delle domande di anticipo, obblighi documentali, condizioni di pagamento e raccordo con la cauzione eventualmente richiesta. Sono inoltre aggiornate le regole sui trasferimenti fra ripartizioni finanziarie e sui controlli amministrativi, che devono precedere il pagamento.
Modifica le modalità di applicazione del programma UE destinato alle scuole per disciplinare anticipi degli aiuti, relative domande, pagamenti, trasferimenti fra ripartizioni e controlli amministrativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai richiedenti che partecipano al programma destinato alle scuole istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con particolare riguardo agli aiuti per la fornitura e distribuzione di frutta e verdura, banane e latte negli istituti scolastici e alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Incide sulle modalità di presentazione e pagamento delle domande di aiuto e, se lo Stato membro decide di introdurli, degli anticipi degli aiuti. Le disposizioni relative ad anticipi e controlli si applicano solo agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e agli anni scolastici successivi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1449 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 in materia di programma destinato alle scuole, per coordinare la disciplina applicativa con la nuova possibilità di versare anticipi sugli aiuti introdotta dal regolamento (UE) 2021/2116. L’intervento riguarda soprattutto le modalità di domanda, pagamento, controllo e gestione finanziaria degli aiuti per frutta e verdura, banane e latte nelle scuole, nonché le misure educative collegate.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente agli Stati membri di pagare anticipi per gli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e successivi. Poiché il regolamento delegato (UE) 2022/127 ha già fissato regole generali in materia di cauzioni e condizioni per gli anticipi, il presente regolamento interviene sulle modalità applicative del programma scolastico per disciplinare in modo coerente le domande di anticipo, il pagamento del saldo e i controlli amministrativi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di versare anticipi e i richiedenti che presentano domande di anticipo o di aiuto nell’ambito del programma destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Restano coinvolti i meccanismi di finanziamento relativi alle ripartizioni per "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole", nonché le spese per misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità.
Contenuto della strategia e regole nazionali sugli anticipi
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 viene inserita una previsione che impone agli Stati membri, se decidono di versare anticipi, di indicare nella propria disciplina nazionale:
- l’importo massimo dell’anticipo, espresso come percentuale degli aiuti spettanti;
- le disposizioni procedurali per la concessione dell’anticipo.
Con l’articolo 3 bis, gli Stati membri devono inoltre stabilire la forma della domanda di anticipo, il suo contenuto, la frequenza di presentazione, il termine e i documenti giustificativi necessari per determinare l’importo dovuto.
Domanda di aiuto e documentazione
Il nuovo paragrafo 1 bis dell’articolo 4 conferma che il richiedente deve comunque presentare una domanda di aiuto per ottenere il rimborso delle spese sostenute, anche se ha già ricevuto un anticipo. Tale domanda può essere presentata solo dopo la piena attuazione delle attività finanziate.
Se è stato versato un anticipo, la domanda deve indicarne l’importo. Inoltre, il paragrafo 6 dell’articolo 4 precisa i requisiti minimi dei documenti giustificativi:
- prova che i quantitativi sono stati forniti o distribuiti, o che materiali o servizi sono stati resi disponibili per il programma;
- se lo Stato membro usa un sistema basato sui costi, prova del prezzo dei prodotti, materiali o servizi, corredata da ricevuta o prova equivalente di pagamento;
- per le misure educative di accompagnamento e per le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità, ripartizione finanziaria per attività e dettaglio dei costi.
Pagamento degli anticipi e saldo finale
L’articolo 5, riscritto integralmente, disciplina il pagamento dell’aiuto e degli anticipi. L’anticipo può essere versato solo a fronte della domanda di anticipo prevista dall’articolo 3 bis e, se richiesta, della prova della cauzione prevista dall’articolo 15 ter del regolamento delegato (UE) 2022/127, salvo che l’autorità competente disponga già di tale prova.
Il pagamento dell’aiuto a rimborso è subordinato alla presentazione della domanda corredata dei documenti richiesti dall’articolo 4 ed è effettuato entro tre mesi dalla presentazione, salvo l’avvio di indagini amministrative. Quando sia stato pagato un anticipo, il saldo corrisponde alla differenza tra l’importo complessivamente dovuto e l’anticipo già liquidato.
Trasferimenti fra ripartizioni finanziarie
L’articolo 6 è modificato per disciplinare i trasferimenti fra ripartizioni definitive quando non siano stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative. Tali trasferimenti possono essere notificati nella domanda di aiuto dell’Unione oppure in una notifica separata. Se effettuati dopo il 31 gennaio, devono essere comunicati alla Commissione entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico interessato.
Controlli amministrativi e controlli in loco
L’articolo 9 viene adeguato per estendere ai casi di anticipo le verifiche amministrative sistematiche su tutte le domande di anticipo e su tutte le domande di aiuto, da svolgersi prima del pagamento. Gli Stati membri devono controllare, per ogni domanda, un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati.
Per gli aiuti relativi alla fornitura e distribuzione di prodotti e alle misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco ai sensi dell’articolo 10. Il paragrafo 2 dell’articolo 9 è soppresso.
Applicazione nel tempo e vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche relative agli anticipi, alla documentazione e ai controlli si applicano solo agli aiuti a partire dall’anno scolastico 2023/2024, lasciando agli Stati membri il tempo di adeguare i propri sistemi di controllo.
Disposizioni principali
Introduzione degli anticipi degli aiuti
All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è aggiunta una lettera e bis, che impone agli Stati membri, qualora decidano di versare anticipi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, di indicare l’importo massimo dell’anticipo in percentuale dell’aiuto spettante e le condizioni per la sua concessione.
Domande di anticipo presentate dai richiedenti
È inserito l’articolo 3 bis: gli Stati membri che versano anticipi devono stabilire forma, contenuto, frequenza e termine delle domande di anticipo, nonché i documenti da allegare, inclusi quelli necessari per calcolare l’importo spettante.
Domanda di aiuto anche dopo un anticipo
All’articolo 4 è chiarito che il richiedente deve comunque presentare una domanda di aiuto per ottenere il rimborso delle spese, anche se ha ricevuto un anticipo; la domanda può essere presentata solo dopo la piena attuazione delle attività. Se è stato versato un anticipo, la domanda deve indicarne l’importo.
Documentazione a sostegno della domanda di aiuto
Il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 4 stabilisce i documenti minimi richiesti: prova che i quantitativi siano stati forniti o distribuiti o che i materiali/servizi siano stati resi disponibili; se si usa un sistema basato sui costi, documentazione del prezzo con ricevuta o prova di pagamento; per misure educative di accompagnamento e per monitoraggio, valutazione e pubblicità, anche ripartizione finanziaria per attività e dettagli dei costi.
Pagamento degli aiuti e saldo in presenza di anticipo
L’articolo 5 è sostituito: gli anticipi sono pagati solo su presentazione della domanda ex articolo 3 bis e, se richiesta, della prova della cauzione di cui all’articolo 15 ter del regolamento delegato (UE) 2022/127. L’aiuto a rimborso è pagato solo sulla base della domanda corredata dei documenti dell’articolo 4 entro tre mesi dalla presentazione, salvo indagini amministrative. Se vi è stato un anticipo, il pagamento finale corrisponde alla differenza tra l’aiuto dovuto e l’anticipo già versato.
Trasferimenti fra ripartizioni definitive
L’articolo 6, paragrafo 2, è modificato per consentire la notifica alla Commissione dei trasferimenti fra ripartizioni definitive anche tramite una notifica successiva al 31 gennaio, purché effettuata entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico interessato, rafforzando la flessibilità nella gestione delle dotazioni.
Controlli amministrativi e controlli in loco
L’articolo 9 è modificato per prevedere verifiche amministrative sistematiche su tutte le domande di anticipo e di aiuto prima del pagamento, con controllo di un campione rappresentativo dei documenti giustificativi. È soppresso il paragrafo 2. Per gli aiuti relativi a fornitura e distribuzione di prodotti e a misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco ai sensi dell’articolo 10.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 6, si applicano agli aiuti a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1147
- Regolamento · 12 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1152
- Regolamento · 12 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1153
- Regolamento · 12 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1179
- Regolamento · 13 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1186
- Regolamento · 13 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1159
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →