Regolamento (UE) 2023/1186
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kullings kalvdans» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome «Kullings kalvdans» nel registro delle DOP e IGP dell’Unione come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione constata che la domanda presentata dalla Svezia era stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Kullings kalvdans» come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Kullings kalvdans» per un prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli altri prodotti di origine animale. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro del prodotto registrato.
Registrazione di «Kullings kalvdans» come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione provvede alla registrazione del nome «Kullings kalvdans» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attribuendogli la qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato in premessa quale base giuridica della procedura.
Presupposti della decisione
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la procedura prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che il nome «Kullings kalvdans» è registrato come IGP. Il regolamento precisa inoltre che tale denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria riferita agli altri prodotti di origine animale, tra cui uova, miele e prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP «Kullings kalvdans»
L’articolo 1 iscrive il nome «Kullings kalvdans» come IGP nel registro europeo. Il prodotto rientra nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dedicata agli altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.).
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama che la domanda presentata dalla Svezia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, con conseguente obbligo di registrazione del nome.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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