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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1179

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179 della Commissione del 12 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bohusläns blåmusslor» (DOP)]

Normativa europea32023R1179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE della DOP «Bohusläns blåmusslor», su richiesta della Svezia, dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha natura meramente applicativa e conferma la registrazione della denominazione per un prodotto della categoria dei molluschi freschi. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della DOP «Bohusläns blåmusslor» per le cozze fresche della categoria dei molluschi.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione di origine protetta «Bohusläns blåmusslor», presentata dalla Svezia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Non contiene norme materiali di produzione o commercializzazione ulteriori rispetto alla registrazione della denominazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179: iscrizione di «Bohusläns blåmusslor» nel registro delle DOP

Il regolamento attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione prende atto della domanda presentata dalla Svezia, della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e dell’assenza di opposizioni, e dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP.

Base giuridica e contesto procedurale

L’atto si fonda sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando è richiamato che la domanda relativa a «Bohusläns blåmusslor» è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 prevede che «Bohusläns blåmusslor» sia registrato come DOP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non disciplina ulteriori profili tecnici di produzione o uso della denominazione, limitandosi alla formalizzazione dell’iscrizione.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È precisato, in formula standard, che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 iscrive nel registro la denominazione «Bohusläns blåmusslor» come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricoli e alimentariregistrazione delle indicazioni geografichemolluschi e prodotti ittici

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