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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1159

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione del 13 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene in vigore misure antidumping sul legno compensato di okoumé originario della Cina. La Commissione ritiene sussistano ancora un forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, in considerazione della mancata collaborazione dei produttori cinesi, delle distorsioni significative nell’economia cinese e dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Vengono confermate aliquote individuali per quattro società cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre imprese.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore non superiore a 6 mm, con almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da pellicola permanente, classificato attualmente al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010). Riguarda il prodotto originario della Repubblica popolare cinese, con effetti diretti in dogana in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; sono previste aliquote individuali solo per i produttori esportatori nominativamente indicati, mentre per tutte le altre società si applica l’aliquota residuale. Il regolamento non disciplina il mercato interno UE in generale, ma esclusivamente le importazioni di tale prodotto e la relativa riscossione del dazio antidumping.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159: dazio antidumping definitivo sul legno compensato di okoumé originario della RPC

Il regolamento chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sul legno compensato di okoumé proveniente dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conferma la necessità di mantenere le misure, ritenendo probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di loro cessazione.

Contesto procedurale

Le misure antidumping iniziali erano state istituite con il regolamento (CE) n. 1942/2004 e successivamente prorogate con il regolamento (UE) n. 82/2011 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/648. Il riesame oggetto del presente regolamento è stato avviato il 5 aprile 2022 dopo una domanda presentata il 16 dicembre 2021 dalla European Panel Federation per conto dell’industria dell’Unione.

La Commissione ha definito il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e il periodo in esame dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo di riesame. Le parti interessate sono state invitate a partecipare, ma né gli importatori indipendenti né i produttori esportatori cinesi hanno collaborato in modo sostanziale; nessuna parte ha chiesto audizioni.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il legno compensato di okoumé, ossia compensato costituito esclusivamente da fogli di legno con spessore non superiore a 6 mm e con almeno uno strato esterno di okoumé non ricoperto da pellicola permanente. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto nel mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

In assenza di collaborazione dei produttori/esportatori cinesi, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili. Tra le fonti utilizzate figurano le informazioni contenute nella domanda di riesame, i dati Eurostat/Comext, il Global Trade Atlas, la Market Access Map, dati FAO e informazioni fornite dai produttori dell’Unione verificati in loco.

Distorsioni significative nella RPC e metodo del valore normale

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell’economia cinese tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi per il calcolo del valore normale. Il ragionamento si fonda sul ruolo pervasivo dello Stato e del PCC nell’economia, sulla pianificazione industriale, sul controllo del settore finanziario, sulle distorsioni del mercato del lavoro, sulla disciplina fallimentare e patrimoniale inadeguata e sulla presenza di politiche pubbliche che orientano i fattori produttivi.

Per la costruzione del valore normale la Commissione ha quindi scelto la Turchia come paese rappresentativo, sulla base di tre criteri: livello di sviluppo economico analogo, presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame e disponibilità di dati pubblici pertinenti. Sono stati utilizzati in particolare i dati della società turca Eksioglu Orman Urunleri per SGAV e profitti, oltre ai dati Turkstat per energia elettrica e lavoro e al GTA per le principali materie prime.

Calcolo del valore normale

La Commissione ha individuato i fattori produttivi rilevanti, tra cui fogli da impiallacciatura, tronchi di pioppo, resine fenoliche, energia elettrica e manodopera. Le principali materie prime sono state valorizzate con prezzi medi all’importazione in Turchia, esclusi i prodotti cinesi e i paesi non membri dell’OMC non idonei ai sensi del regolamento (UE) 2015/755, aggiungendo dazi e trasporto interno. Per i costi minori, imballaggi e servizi, è stata applicata una percentuale compresa tra 1 % e 5 % delle principali materie prime.

Il valore normale è stato calcolato per i due principali tipi di prodotto individuati nell’inchiesta: compensato intero di okoumé e compensato con rivestimento di okoumé. Le spese generali di produzione sono state stimate al [5-12] % del costo di produzione, mentre le SGAV sono state fissate al 4,06 % del costo delle merci vendute e i profitti al 13,77 % del costo delle merci vendute.

Prezzo all’esportazione e dumping

In assenza di dati cooperativi, il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base delle statistiche Eurostat, con prezzo cif pari a 619 EUR/m3 e deduzione dei costi di trasporto marittimo, assicurazione e trasporto interno in Cina. Il confronto con il valore normale ha portato a un margine di dumping superiore al 100 %, ma la Commissione ha considerato i volumi importati troppo limitati per un’analisi significativa della persistenza del dumping.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Ha preso in considerazione offerte commerciali per il mercato dell’Unione e per paesi terzi, la capacità produttiva cinese e l’attrattiva del mercato europeo. Le offerte commerciali mostravano prezzi medi di 686 EUR/m3 per il compensato intero di okoumé e di 458 EUR/m3 per il compensato con rivestimento di okoumé verso l’Unione, contro 371 EUR/m3 verso paesi terzi per il compensato con rivestimento.

La Commissione ha inoltre stimato che la produzione potenziale cinese potrebbe raggiungere da 400 000 m3 a 4 milioni di m3, a fronte di un consumo UE di 192 000 m3 nel PIR. Poiché in Cina le misure di difesa commerciale limitano le esportazioni verso altri mercati, l’Unione è considerata un mercato particolarmente attraente. Ne consegue, secondo la Commissione, un forte rischio di reiterazione del dumping.

Valutazione del pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da 16 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è passato da 171 309 m3 a 192 264 m3, con un aumento del 12 %. La produzione dell’Unione è cresciuta del 6 %, la capacità produttiva del 7 % e le vendite del 7 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa da 85,2 % a 80,9 %.

Sul piano economico-finanziario, tuttavia, gli indicatori sono rimasti positivi: i prezzi medi di vendita sono saliti a 1 033 EUR/m3 nel PIR, il costo unitario di produzione a 1 011 EUR/m3, la redditività è arrivata al 6,9 %, il flusso di cassa è stato negativo solo nel PIR, gli investimenti sono ripresi dopo il 2020 e l’utile sul capitale investito ha raggiunto il 18,2 %. La Commissione conclude quindi che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio attuale, la Commissione ritiene probabile che la cessazione delle misure provocherebbe la reimmissione sul mercato dell’Unione di importazioni cinesi oggetto di dumping in quantitativi significativi e a prezzi pregiudizievoli. Il calcolo dell’undercutting, basato sui prezzi delle offerte commerciali cinesi adeguati per il mercato UE, ha indicato un undercutting del 40,8 % per il compensato intero di okoumé e del 58,1 % per il compensato con rivestimento di okoumé.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha bilanciato l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Poiché questi ultimi non hanno collaborato e non sono emersi elementi contrari, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione, anche alla luce della necessità di preservare la sostenibilità finanziaria dell’industria europea.

Dispositivo e adempimenti doganali

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e conferma le seguenti aliquote: 9,6 % per Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd (A526), 23,5 % per Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd (A527), 6,5 % per Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd (A528), 17 % per Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd (A529), e 66,7 % per tutte le altre società (A999).

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale documento, o se le condizioni formali non sono rispettate, si applica l’aliquota residuale. Restano applicabili, salvo diversa indicazione, le ordinarie disposizioni doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, classificato al codice NC ex 4412 31 10 (TARIC 4412311010).

Esito del riesame in previsione della scadenza

La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il mantenimento delle misure è ritenuto compatibile con l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base.

Aliquote del dazio

Sono confermate aliquote individuali per quattro produttori esportatori: Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd 9,6 % (codice aggiuntivo TARIC A526), Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd 23,5 % (A527), Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd 6,5 % (A528), Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd 17 % (A529). Per tutte le altre società si applica il dazio del 66,7 % (A999). Le aliquote si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata da un responsabile identificato per nome e funzione, che attesti produttore, volume esportato, società e codice TARIC. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Non vi è stata collaborazione da parte del governo della RPC né dei produttori/esportatori cinesi; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Le conclusioni sul dumping e sul rischio di reiterazione si fondano su fonti pubbliche, dati Eurostat, GTA, FAO, Market Access Map, informazioni del richiedente e dei produttori dell’Unione.

Valore normale costruito con paese rappresentativo

Poiché sono state ritenute sussistenti distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale non è stato calcolato sui prezzi e costi interni cinesi, ma su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni. La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo appropriato, sulla base di livello di sviluppo analogo, produzione del prodotto, disponibilità di dati pubblici pertinenti e fonti finanziarie della società turca Eksioglu Orman Urunleri.

Determinazione del prezzo all’esportazione e del margine di dumping

In assenza di collaborazione, il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni cinesi, con prezzo cif pari a 619 EUR/m3, dedotti nolo marittimo, assicurazione e trasporto interno in Cina. Il margine di dumping è risultato superiore al 100 % rispetto al prezzo cif franco frontiera dell’Unione, ma il volume delle importazioni era trascurabile e non rappresentativo per una valutazione di persistenza.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione ha ravvisato un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, considerando: il livello del valore normale nella RPC, i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina. È stato evidenziato che in assenza di dazi le esportazioni verso l’Unione sarebbero verosimilmente economicamente più convenienti e potrebbero riprendere in volumi significativi.

Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da 16 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 12 %, la produzione dell’Unione del 6 %, le vendite del 7 % e la quota di mercato è scesa di 4,3 punti percentuali, ma gli indicatori finanziari sono rimasti positivi: redditività quasi al 7 % nel PIR, investimenti in aumento e utile sul capitale investito elevato. La Commissione ha quindi concluso che non vi è stato un pregiudizio notevole durante il periodo di riesame.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Nonostante l’assenza di pregiudizio notevole attuale, la Commissione ha ritenuto probabile che, in assenza di misure, la reimmissione di importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori provocherebbe rapidamente perdita di vendite, riduzione dei prezzi, contrazione della produzione e deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. È stato stimato un undercutting del 40,8 % per il compensato intero di okoumé e del 58,1 % per il compensato con rivestimento di okoumé.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e ha concluso che non sussistono motivi contrari al mantenimento delle misure. Gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato, e non sono emersi elementi che facciano ritenere che l’impatto negativo delle misure sia superiore al beneficio derivante dalla protezione dell’industria dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazio antidumpingcommercio internazionaleunione doganale

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