Regolamento (UE) 2023/1153
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1153 della Commissione del 12 giugno 2023 che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Cina nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo mirato l’elenco UE delle zone cinesi abilitate all’ingresso di partite di equini, introducendo una nuova zona CN-3 collegata ai Giochi asiatici 2023. La misura consente, per un periodo limitato, il reingresso nell’Unione di cavalli registrati provenienti da una zona indenne dalle malattie degli equini istituita presso Tonglu, in Cina, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di sanità animale e di certificazione previste dalla normativa UE. L’atto modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica temporanea dell’elenco UE delle zone cinesi autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati, in relazione alla 19a edizione dei Giochi asiatici.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di equini, in particolare cavalli registrati, provenienti dalla Cina e destinati a rientrare nell’Unione dopo esportazione temporanea da una zona designata indenne da malattie degli equini. L’intervento riguarda l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, cioè l’elenco dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso di partite di equini. La misura ha carattere temporaneo e limitato nel tempo, dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023; si applica nel contesto delle manifestazioni equestri dei Giochi asiatici nella provincia di Zhejiang, Cina. L’autorizzazione è circoscritta alla zona CN-3 e alle condizioni sanitarie e documentali previste dai regolamenti richiamati. Non introduce un regime generale per tutti gli equini cinesi, ma una deroga/integrazione puntuale e temporanea per una specifica zona e per cavalli registrati.
Modifica dell’elenco UE delle zone cinesi autorizzate per i cavalli registrati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1153 interviene sul regime UE di ingresso di partite di equini da paesi terzi, modificando l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è consentire, in via temporanea e circoscritta, il reingresso nell’Unione di cavalli registrati collegati alle manifestazioni equestri dei Giochi asiatici 2023 in Cina, sulla base delle garanzie sanitarie fornite dalle autorità cinesi.
Contesto normativo
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e, in particolare, le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. I considerando ricordano che il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra tale disciplina e che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione. Per gli equini, l’elenco rilevante è quello dell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404.
Ragioni della misura e carattere temporaneo
La Cina ha chiesto il riconoscimento di una zona indenne dalle malattie degli equini presso il Centro equestre di Tonglu, nell’area di Yaolin, per ospitare gli eventi equestri della 19a edizione dei Giochi asiatici. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un’approvazione solo temporanea, dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023, per consentire ai cavalli registrati originari dell’Unione di entrare nella zona e uscirne in tempo utile. Il provvedimento è motivato anche dalle garanzie fornite dalla Cina sulla notificabilità delle malattie rilevanti e sulla conformità o equivalenza delle condizioni sanitarie.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’intervento riguarda esclusivamente le partite di cavalli registrati provenienti dalla Cina e, più precisamente, dalla nuova zona CN-3 descritta nell’allegato. Non si tratta di un’autorizzazione generale per tutte le specie equine cinesi, ma di una deroga limitata a una zona specifica e a un periodo definito. Il regolamento richiama inoltre il requisito che il gruppo di cavalli registrati originari dell’Unione e concorrenti nelle manifestazioni sia tenuto separato da equidi privi della medesima origine e dello stesso stato sanitario.
Prescrizioni sanitarie e certificazione
Secondo i considerando, il reingresso nell’Unione è autorizzato solo per cavalli registrati che rientrano nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2020/692 e che provengono da una zona designata indenne dalle malattie degli equini. Tali animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello previsto dall’allegato II, capitoli 16 e 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Il testo collega l’autorizzazione a un limite massimo di 60 giorni, coerente con il modello certificatorio richiamato.
Modifiche all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404
L’allegato del regolamento inserisce, nella parte 1 e nella parte 2, la voce relativa alla Cina CN-3 dopo la zona CN-2. La nuova voce descrive:
- una zona indenne dalle malattie degli equini istituita in occasione dei Giochi asiatici nell’area di Yaolin, a nord del fiume Fenshui, nella contea di Tonglu;
- una zona centrale di 1.300 km2, comprendente il Centro equestre di Tonglu;
- una zona di protezione di 12.300 km2;
- un tratto autostradale di biosicurezza che collega la zona indenne all’aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan, includendo specifiche autostrade e le aree entro 1 km su entrambi i lati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento per ragioni di certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica inserisce, per la Cina, la nuova zona CN-3 nelle parti 1 e 2 dell’allegato, dopo la zona CN-2.
Autorizzazione temporanea per cavalli registrati dalla Cina
L’allegato aggiunge una zona CN-3 relativa a cavalli registrati, con codici/riferimenti EQUI-RE-ENTRY-30 ed EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, valida dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023. La misura è collegata al reingresso di cavalli registrati nell’Unione dopo esportazione temporanea da una zona designata indenne dalle malattie degli equini.
Descrizione della zona indenne e delle aree di protezione
La zona CN-3 è definita come zona indenne dalle malattie degli equini istituita in occasione della 19a edizione dei Giochi asiatici nell’area della città di Yaolin, a nord del fiume Fenshui, nella parte nord-occidentale della contea di Tonglu, distretto di Fuyang, comune di Hangzhou, provincia di Zhejiang. L’allegato specifica una zona centrale di 1.300 km2, una zona di protezione di 12.300 km2 e un tratto autostradale di biosicurezza che collega la zona indenne all’aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan.
Presupposti sanitari e documentali
I considerando richiamano le garanzie fornite dalla Cina sulla notificabilità delle malattie pertinenti per gli equini e sulla conformità o equivalenza alle prescrizioni UE di sanità animale. Il reingresso è subordinato all’accompagnamento dei cavalli registrati da un certificato sanitario rilasciato secondo un modello di cui all’allegato II, capitoli 16 e 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Il periodo di autorizzazione è limitato a un massimo di 60 giorni.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale giustifica l’urgenza per ragioni di certezza del diritto e agevolazione degli scambi commerciali.
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