Sentenza n. 1742/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito dei decreti flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Un datore di lavoro titolare di un'impresa edile aveva richiesto il nulla osta all'ingresso in Italia di un lavoratore cittadino del Bangladesh. Il nulla osta era stato rilasciato il 22 febbraio 2024. Il lavoratore, il 6 giugno 2024, entro il periodo di validità del nulla osta, aveva consegnato passaporto e documentazione all'intermediario incaricato dall'Ambasciata d'Italia per consentire l'apposizione del visto, che tuttavia non era stato immediatamente emesso perché il passaporto doveva essere aggiornato. Dopo l'entrata in vigore del d.l. 145/2024, la Prefettura aveva dichiarato la decadenza dal nulla osta rilevando il decorso di oltre sei mesi senza ingresso del lavoratore o richiesta di conversione. I ricorrenti deducevano che il nulla osta, alla data di entrata in vigore del d.l. 145/2024, rientrava nella disciplina transitoria di sospensione prevista per i lavoratori provenienti da Bangladesh, essendo già stato rilasciato ma non essendo ancora stato emesso il visto; deducevano inoltre difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione sosteneva che la decadenza avesse natura interlocutoria e provvisoria e che la successiva riapertura dell'istruttoria avesse superato il provvedimento e determinato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decadenza. Ha ritenuto che il caso rientrasse esattamente nell'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024: alla data di entrata in vigore della norma il lavoratore aveva già ottenuto il nulla osta, aveva tempestivamente richiesto il visto durante il periodo di validità del nulla osta, ma il visto non era ancora stato rilasciato. In tale situazione l'efficacia del nulla osta era sospesa ex lege fino alla conferma espressa dell'esito positivo delle verifiche da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Poiché tale sospensione risultava ancora operante e l'Amministrazione non aveva comunicato l'esito conclusivo delle verifiche, il nulla osta non poteva essere dichiarato decaduto per il mero decorso del termine. Il provvedimento era inoltre immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, perché idoneo a interrompere il procedimento diretto al rilascio del visto. Le ulteriori censure sono state assorbite. La riapertura dell'istruttoria in corso di causa non ha eliminato l'interesse al ricorso né determinato improcedibilità o cessazione della materia del contendere, non essendo idonea ad annullare o revocare la decadenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
il provvedimento abilitativo viene rilasciato sulla base della richiesta del datore di lavoro, con postergazione della verifica dei presupposti
La disposizione prevede la procedura semplificata di rilascio del nulla osta, con verifica dei presupposti successiva al rilascio.
art. 3, comma 1, d.l. 145/2024
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, ... non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica
Per i lavoratori provenienti dagli Stati individuati dalla norma, il nulla osta deve essere preceduto dalla verifica dei requisiti e delle procedure previste dal testo unico sull'immigrazione.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa ... del positivo espletamento delle verifiche
I nulla osta già rilasciati secondo la procedura semplificata, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia ancora stato rilasciato il visto, restano sospesi ex lege fino alla conferma espressa dell'esito positivo delle verifiche; durante tale sospensione non possono essere dichiarati decaduti per il decorso del termine ordinario.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta secondo la disciplina della definizione della controversia nel merito, ma la sentenza non attribuisce a tale disposizione una specifica ratio decisoria.
Massime di principio
- Quando un nulla osta al lavoro è stato rilasciato secondo la procedura semplificata e, alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, il visto d'ingresso non è ancora stato rilasciato, l'efficacia del nulla osta è sospesa ex lege fino alla conferma espressa dell'esito positivo delle verifiche dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Il lavoratore che abbia richiesto tempestivamente il visto durante il periodo di validità del nulla osta non può essere dichiarato decaduto per il mero decorso del termine di ingresso quando il mancato rilascio del visto ricade nella sospensione procedimentale prevista dall'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024.
- Il provvedimento che dichiara la decadenza da un nulla osta sospeso ex lege è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, perché arresta il procedimento amministrativo diretto al rilascio del visto d'ingresso.
- La riapertura dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio non determina, di per sé, improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere se non elimina formalmente il provvedimento impugnato né ne rimuove gli effetti lesivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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