Ordinanza n. 1549/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di provvedimenti di revoca di nulla osta all’ingresso per lavoro adottati dallo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all'ingresso per lavoro adottati dallo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli ha revocato nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. La ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza dell'accertata non autenticità della delega utilizzata nella procedura, deducendo altresì l'efficacia sanante della successiva presentazione di una nuova delega e di documentazione fiscale, la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, il rilievo delle successive assunzioni dei lavoratori documentate dai modelli UniLav e il possibile pregiudizio derivante dal rischio di espulsione dei lavoratori e dal danno organizzativo ed economico per l'impresa. Risultavano inoltre contestate le carenze documentali relative all'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022, al certificato di idoneità alloggiativa e alla verifica del Centro per l'Impiego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede sommaria ha ritenuto che l'accertamento ufficiale della non autenticità della delega, attestato dal Comune, integri l'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e renda la revoca dei nulla osta un atto vincolato, conseguente alla falsità documentale. La sostituzione della delega e la produzione postuma di documentazione fiscale non possono sanare una procedura viziata ab origine né ripristinare il rapporto fiduciario con l'amministrazione. La violazione delle garanzie partecipative non è stata ritenuta idonea a determinare l'annullamento, poiché, trattandosi di attività vincolata, opera l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Il TAR ha inoltre considerato autonomamente ostative le ulteriori carenze documentali concernenti asseverazione, idoneità alloggiativa e verifica del Centro per l'Impiego. Ha escluso l'applicabilità dei principi del favor lavoratoris, della proporzionalità e del legittimo affidamento, poiché la procedura era stata inficiata dall'utilizzo di un documento non autentico; neppure le successive assunzioni, formalizzate con modelli UniLav in prossimità delle revoche, sono state ritenute sufficienti a fondare una sopravvenienza rilevante. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto autonomamente sufficiente in assenza di un apprezzabile fumus; inoltre, l'interesse pubblico alla legalità delle procedure di ingresso e alla prevenzione delle frodi è stato ritenuto prevalente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la gravità del pregiudizio, da sola, non basta quando le prospettive di accoglimento siano particolarmente tenui.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
L'accertamento della falsità documentale nella procedura di ingresso per lavoro comporta la revoca vincolata del nulla osta.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere disposta anche dopo il rilascio, quando siano accertate la carenza dei requisiti necessari per l'assunzione del lavoratore straniero.
art. 44 d.l. n. 73/2022
L'asseverazione redatta dal professionista abilitato costituisce un requisito documentale rilevante nella procedura; la sua mancanza può concorrere a fondare la revoca.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative non conducono all'annullamento quando l'attività amministrativa è vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
«non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»
La norma esclude l'annullabilità per violazioni procedimentali quando il carattere vincolato dell'attività renda inevitabile il contenuto dell'atto.
Massime di principio
- L'accertamento ufficiale della falsità di un documento utilizzato nella procedura per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro impedisce il perfezionamento del rapporto amministrativo e legittima la revoca del nulla osta come atto vincolato, senza margini di discrezionalità.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere adottata anche dopo il suo rilascio quando siano accertate la carenza dei requisiti necessari o la falsità della documentazione posta a fondamento della procedura.
- La sostituzione postuma del documento falso e la produzione successiva di documentazione altrimenti utile non sanano una procedura inficiata ab origine dall'accertamento formale della falsità documentale.
- In presenza di un provvedimento vincolato, le violazioni delle garanzie partecipative non determinano l'annullamento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
- La gravità del pregiudizio cautelare non è sufficiente a ottenere la sospensione dell'atto in assenza di un apprezzabile fumus boni iuris; nelle procedure di ingresso per lavoro, l'interesse pubblico alla legalità e alla prevenzione delle frodi può prevalere sull'interesse economico e organizzativo del richiedente.
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