Sentenza n. 2148/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un’ordinanza in materia di accesso e di una sentenza che imponeva la rivalutazione dell’istanza di convalida dei crediti formativi e abbreviazione della carriera; successiva nota di sospensione del procedimento di rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Università degli Studi di Catania per ottenere l’integrale esecuzione dell’ordinanza n. 2184 del 9 luglio 2025, resa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., che imponeva all’Ateneo di ostendere la documentazione richiesta entro quindici giorni, attestando eventualmente l’inesistenza o indisponibilità degli atti, nonché di corrispondere le spese di fase liquidate in euro 800,00 oltre accessori. Ha inoltre chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3366 del 20 novembre 2025, pubblicata il 26 novembre 2025, che aveva disposto la rivalutazione dell’istanza di convalida dei crediti formativi e abbreviazione della carriera, con rinnovazione dell’attività amministrativa nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia. L’Università aveva trasmesso soltanto una parte della documentazione richiesta, senza produrre l’attestazione ufficiale circa l’eventuale inesistenza degli ulteriori atti, e non aveva tempestivamente riattivato il procedimento di rivalutazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 16 gennaio 2026 con cui l’Ateneo comunicava l’avvio del procedimento, disponendone la sospensione sine die e comunque per almeno sessanta giorni, in attesa del reperimento dei piani di studio e dei programmi della precedente carriera. Sono stati dedotti la violazione o elusione del giudicato, la nullità o inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e degli artt. 2, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, lo sviamento, il difetto dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria. È stata inoltre chiesta una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento all’obbligo di riattivare e concludere il procedimento di rivalutazione, poiché nelle more l’Università aveva adottato il provvedimento finale, che il ricorrente si era riservato di impugnare con autonomo ricorso. Ha tuttavia riconosciuto la soccombenza virtuale dell’Ateneo su tale profilo, rilevando che, alla data di proposizione del ricorso, l’Università non aveva ancora avviato il riesame, nonostante la diffida, e che il procedimento si era concluso oltre cinque mesi e mezzo dopo la sentenza, senza adeguata giustificazione. Il giudice ha precisato che la mancata definitività della sentenza non giustificava l’inerzia, poiché la sentenza del TAR era immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. Il ricorso è stato accolto quanto all’esecuzione dell’ordinanza del 9 luglio 2025: l’Ateneo non aveva dimostrato di avere integralmente ottemperato, poiché mancava sia l’ostensione della documentazione residua sia l’attestazione ufficiale del direttore generale sull’eventuale inesistenza o indisponibilità degli atti; inoltre non risultava corrisposto l’importo liquidato a titolo di spese di giudizio, ormai esigibile. L’Università è stata quindi obbligata a consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione residua e a pagare le spese dell’ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca, o un suo delegato, con ulteriore termine di trenta giorni. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché tale misura ha funzione compulsiva e non risarcitoria e, secondo il giudice, i termini assegnati all’amministrazione e al commissario rendevano non necessario applicarla. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell’adozione del provvedimento finale di rigetto del procedimento di rivalutazione. L’Università è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
ordinanza resa ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm.
L’ordinanza adottata nel giudizio di accesso costituisce titolo esecutivo e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
la sentenza del T.A.R. era immediatamente eseguibile (art. 112, co. 2 lett. b)
Le sentenze esecutive del giudice amministrativo devono essere eseguite dall’amministrazione anche prima del loro passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Nullità e/o Inefficacia per violazione ed elusione del giudicato ex ... articolo 114, comma 4, lett. c) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può qualificare come nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto, tuttavia, il relativo esame è divenuto improcedibile per l’adozione del provvedimento finale.
art. 21-septies l. 241/1990
Nullità e/o Inefficacia per violazione ed elusione del giudicato ex articolo 21 septies, legge 241/90
La violazione o elusione del giudicato è dedotta quale causa di nullità dell’atto amministrativo, ma il giudice non ha pronunciato nel merito della censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2697, comma 2, c.c.
incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti
Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo dell’obbligo di ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
sono esigibili - poiché è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 c. 1 D.L. 669/1996
Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni, le spese liquidate dal giudice diventano esigibili e possono essere oggetto di ottemperanza.
artt. 2, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 7, 10 e 10 bis della legge 241/1990
Le disposizioni sono state invocate in relazione alla tempestività, alla partecipazione e al contraddittorio nel procedimento di rivalutazione; il giudice non ne ha definito il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 55 c.p.a.
istanza ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata proposta in subordine, ma il giudizio è stato poi definito nel merito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell’Ateneo al pagamento della somma ritenuta congrua e dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 114, lett. e) c.p.a.
La penalità di mora ha funzione di coercizione indiretta e non costituisce risarcimento del danno per il pregresso inadempimento; nel caso concreto è stata negata in ragione dei termini assegnati per l’adempimento.
Adunanza Plenaria n. 4/2023
ordinanza - autonomamente impugnabile e che non risulta essere stata impugnata (cfr. Ad. Pl. n. 4/2023)
L’ordinanza resa in materia di accesso è autonomamente impugnabile; non essendo stata impugnata, è divenuta vincolante ed eseguibile.
Massime di principio
- La sentenza del giudice amministrativo è immediatamente eseguibile nei casi previsti dall’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.; pertanto, la mancata formazione del giudicato non giustifica l’inerzia dell’amministrazione nell’attivare il riesercizio del potere imposto dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente prova l’esistenza di un provvedimento giudiziale esecutivo che impone una prestazione amministrativa, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’adempimento oppure fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo.
- L’amministrazione non può ritenere adempiuto un ordine giudiziale di ostensione mediante la mera produzione parziale degli atti richiesti: se sostiene che gli ulteriori documenti non esistono o non sono disponibili, deve fornire l’attestazione ufficiale specificamente imposta dal provvedimento giudiziale.
- Le spese di giudizio liquidate in un provvedimento giurisdizionale, una volta divenute esigibili ai sensi della disciplina applicabile ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, costituiscono un obbligo autonomamente azionabile in ottemperanza.
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adotta il provvedimento finale richiesto dal giudicato, la domanda relativa all’obbligo di riattivare e concludere il procedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice può tuttavia valutare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, considerando il ritardo e l’inerzia precedenti.
- La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza ha funzione compulsiva e non risarcitoria; può quindi essere negata quando il giudice assegna termini ravvicinati per l’adempimento e predispone un successivo intervento sostitutivo del commissario ad acta.
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