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Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione adottata nell'adunanza del 31.3.2025, prot. n.-OMISSIS- dell'1.4.2025, del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte relativa in cui ha espresso parere non favorevole alla richiesta di transito del prof. -OMISSIS- dal SAD AFAM 048 al SAD AFAM 049, allo stesso comunicata dal Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, presso cui è docente di ruolo, in data 4.4.2025; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del verbale n. -OMISSIS- dell’adunanza del 31 marzo e 1° aprile 2025, seduta del 31.3.2025, del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, dallo stesso approvato nella seduta del 20.5.2025, di approvazione e conferma del parere non favorevole deliberato, nel corso della medesima adunanza, nota prot. n.-OMISSIS- dell’1.4.2025, trasmesso con nota prot. n.-OMISSIS- del 6.6.2025; - del verbale della seduta del 20.5.2025 del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, di approvazione e conferma del predetto medesimo verbale n. -OMISSIS- della Seduta del 31.3.2025; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere non favorevole del CNAM sulla richiesta di transito da un settore artistico-disciplinare AFAM a un diverso settore, nonché i successivi verbali di approvazione e conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente AFAM)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente di ruolo di Conservatorio dal 1989 e titolare della cattedra di Esercitazioni Corali nel SAD AFAM 048, aveva chiesto il transito nel SAD AFAM 049, relativo alle Esercitazioni orchestrali e alla Direzione d'orchestra, e in subordine nel SAD AFAM 034. La richiesta era stata valutata favorevolmente dal Consiglio Accademico del Conservatorio, che aveva ritenuto congrue le esperienze e competenze del docente e lo aveva individuato quale destinatario del transito nel SAD AFAM 049. Il CNAM, cui spettava transitoriamente esprimere il parere previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 83/2024, aveva invece espresso parere non favorevole, ritenendo che dal curriculum non emergesse un profilo professionale congruo con il settore richiesto e che l'attività artistica fosse limitata all'ambito locale e regionale. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 12 e 17 del d.P.R. n. 83/2024, delle circolari ministeriali applicative e dei criteri di valutazione elaborati dal CNAM; errore nei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione di trasparenza, imparzialità e buon andamento e sviamento. Ha contestato, in particolare, la genericità della motivazione, l'assenza di una motivazione rafforzata rispetto al diverso giudizio del Consiglio Accademico e la mancata considerazione delle esperienze didattiche, artistiche e scientifiche risultanti dal curriculum. Con il terzo motivo ha denunciato l'irregolare composizione del CNAM, assumendo l'assenza di componenti esperti nei settori interessati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei limiti esaminati e ha annullato il parere negativo del CNAM e gli atti successivi di approvazione e conferma, facendo salvi i successivi atti dell'amministrazione. Il giudice ha distinto il ruolo del Consiglio Accademico, il cui intervento ha natura preliminare e prevalentemente organizzativa ma comprende una prima valutazione di congruità, da quello del CNAM, cui spetta una valutazione tecnica successiva sulla congruità delle esperienze e competenze rispetto al settore di destinazione. Il CNAM poteva discostarsi dal giudizio favorevole del Consiglio Accademico, ma avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata e analitica, spiegando le ragioni del radicale dissenso e indicando quali elementi del curriculum fossero stati ritenuti insufficienti alla luce dei criteri dallo stesso CNAM stabiliti. La motivazione, limitata all'affermazione della non congruità del profilo e alla riferita dimensione locale e regionale dell'attività artistica, è stata ritenuta generica, inadeguata e non coerente con il curriculum e con il criterio della valutazione complessiva delle attività. Il TAR ha inoltre escluso che l'assenza di un titolo di studio specifico per il SAD di destinazione costituisse un impedimento automatico al transito, poiché l'art. 12 del d.P.R. n. 83/2024 valorizza la congruità sostanziale delle esperienze e competenze e non stabilisce titoli vincolanti come per l'accesso mediante concorso. Le ulteriori ragioni ostative prospettate dall'amministrazione solo in giudizio sono state considerate un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il terzo motivo è stato respinto: l'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 83/2024 attribuisce espressamente e transitoriamente al CNAM il potere di esprimere il parere, senza richiedere una composizione specialistica per singolo settore; il CNAM opera in seduta plenaria e assicura una rappresentanza equilibrata dei diversi settori. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 83/2024

    transitare da un settore artistico-disciplinare ad un altro; la Commissione di Abilitazione Artistica Nazionale valuta la "congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione"

    La procedura di transito richiede la previa deliberazione del Consiglio Accademico e il successivo parere favorevole dell'organo tecnico competente. La norma non prescrive il possesso di uno specifico titolo di studio come requisito automatico e vincolante, ma impone una valutazione qualitativa complessiva della congruità delle esperienze e competenze del docente.

  • art. 17, comma 9, d.P.R. n. 83/2024

    Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 è reso dal CNAM

    La disposizione attribuisce transitoriamente e in via straordinaria al CNAM la competenza a esprimere il parere sul transito, senza imporre una composizione specializzata per ciascun settore artistico-disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate nel dispositivo, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di transito di un docente AFAM verso un diverso settore artistico-disciplinare, la deliberazione del Consiglio Accademico costituisce un vaglio preliminare, prevalentemente organizzativo, che può comprendere una prima valutazione della congruità delle esperienze e competenze del docente; il successivo parere dell'organo tecnico competente ha invece natura tecnico-valutativa e riguarda l'idoneità del profilo rispetto al settore di destinazione.
  • L'organo tecnico competente può discostarsi dalla valutazione favorevole espressa dal Consiglio Accademico, ma, quando il dissenso è radicale, deve fornire una motivazione rafforzata e analitica, indicando gli elementi del curriculum valutati e spiegando, alla luce dei criteri previamente stabiliti, per quali ragioni essi non risultino congrui con il settore richiesto.
  • Il giudizio tecnico sulla congruità del curriculum è sindacabile quando la motivazione sia generica, arbitraria o non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dall'amministrazione, anche se il merito della valutazione tecnica non è sostituibile dal giudice.
  • Nella procedura di transito disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 83/2024, l'assenza di uno specifico titolo di studio non preclude automaticamente il passaggio, poiché la disciplina non configura il transito come una procedura concorsuale di accesso, ma richiede una valutazione sostanziale della congruità delle esperienze e competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca.
  • Le ragioni ostative non contenute nel provvedimento impugnato e prospettate per la prima volta nel giudizio costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione e non possono sanare il difetto motivazionale originario.
  • In via transitoria, l'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 83/2024 attribuisce direttamente al CNAM la competenza a esprimere il parere sul transito dei docenti AFAM; la legittimità della sua composizione non può essere contestata sul solo presupposto della mancata presenza di esperti specifici del settore interessato, quando la norma prevede una competenza generale dell'organo e una deliberazione plenaria.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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