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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05402/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta in via monitoria da un medico convenzionato per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, del pagamento dell'indennità prevista per l'attività svolta in zone disagiate o disagiatissime. La ricorrente sosteneva che l'indennità dovesse riconoscersi anche ai medici dell'emergenza sanitaria, in ragione dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, dell'Accordo integrativo regionale Puglia del 18 gennaio 2008 e di ulteriori atti regionali e aziendali, valorizzando soprattutto il dato territoriale e denunciando disparità di trattamento rispetto ai medici di assistenza primaria. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dell'ASL e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la disciplina contrattuale nazionale riservasse quell'indennità ai soli medici di assistenza primaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratti collettivi, omesso esame di fatto decisivo e disparità di trattamento, sostenendo che la contrattazione regionale avesse riconosciuto il beneficio anche all'attività convenzionale svolta nell'emergenza 118.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della corte territoriale secondo cui l'articolazione del rapporto convenzionato in settori distinti comporta discipline economiche differenti e l'indennità per le zone disagiate o disagiatissime, prevista dall'art. 59 dell'ACN per l'assistenza primaria, non è estensibile ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale, per i quali l'ACN non prevede tale emolumento. Ha inoltre affermato che la contrattazione integrativa regionale non può introdurre un trattamento economico ulteriore in contrasto o al di fuori dei limiti della contrattazione nazionale, e che non è utilizzabile il raffronto con medici di diversa area funzionale per fondare una pretesa perequativa. Quanto alle spese, ha dato atto che non erano dovute per la tardività del controricorso; ha infine disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 48 L. 833/1978

    richiamato come base legislativa della disciplina dei rapporti convenzionati con il SSN, integrata dalla contrattazione collettiva nazionale

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    indica che la disciplina dei rapporti convenzionati è affidata a un'integrazione tra fonte primaria e accordi collettivi nazionali, con limiti per la contrattazione decentrata

  • art. 4, comma 12, L. 412/1991

    richiamato quale fondamento della stipula degli accordi collettivi nazionali in materia sanitaria convenzionata

  • ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale, art. 13

    individua i diversi settori del rapporto convenzionato: assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali ed emergenza sanitaria territoriale

  • ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale, art. 59, lettera D, comma 2

    "Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate nell'ambito degli Accordi regionali"

    l'indennità spetta solo ai medici di assistenza primaria, perché la disposizione la colloca nel trattamento economico di quel settore

  • ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale, art. 98

    disciplina il trattamento economico dei medici dell'emergenza sanitaria regionale senza prevedere l'indennità per zone disagiate o disagiatissime

  • A.I.R. Puglia 18 gennaio 2008, art. 22

    riconosce l'indennità per le zone disagiatissime solo per assistenza primaria e continuità assistenziale, escludendo l'emergenza sanitaria regionale; per le zone disagiate usa il riferimento all'attività convenzionale, ma senza poter derogare all'ACN

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel sistema dei rapporti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disciplina economica è il risultato dell'integrazione tra fonte legale e contratto collettivo nazionale; la contrattazione regionale opera solo entro le materie, i vincoli e i limiti stabiliti dall'accordo nazionale.
  • Quando il contratto collettivo nazionale distingue più settori di attività professionale convenzionata, le previsioni economiche previste per un settore non sono estensibili automaticamente a un diverso settore, se la disposizione è testualmente e sistematicamente riferita a uno solo di essi.
  • La contrattazione integrativa regionale non può riconoscere un trattamento economico ulteriore o diverso in contrasto con il contratto collettivo nazionale o al di fuori delle sue previsioni abilitative.
  • La comparazione con altri lavoratori o professionisti convenzionati svolgenti attività eterogenee non è idonea, di per sé, a fondare un diritto all'estensione di un emolumento previsto per una diversa categoria funzionale.
  • L'attribuzione di un beneficio a determinati destinatari, se non trova fondamento nella disciplina applicabile, non genera automaticamente un diritto dei soggetti esclusi a ottenere il medesimo trattamento per via pretoria o in base alle clausole generali di correttezza e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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