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Circolare

Circolare numero 14 del 23-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni sulle misure straordinarie previste per i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria. In particolare chiarisce la proroga delle sospensioni dei versamenti contributivi, dei termini di prescrizione e di varie scadenze amministrative e giudiziarie, distinguendo tra comuni disastrati e comuni danneggiati con ordinanze di sgombero o attestazione di concreto pregiudizio. Indica anche gli adempimenti per la codifica aziendale e l’applicazione alle prestazioni temporanee e pensionistiche, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 434/1997 e dell’art. 61 della legge n. 449/1997.

Terremoto Marche e Umbria: sospensione contributi, termini e prestazioni

Terremoto del 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria: istruzioni INPS su sospensioni e termini

La circolare disciplina gli effetti, per la materia previdenziale di competenza dell’Istituto, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 e della legge n. 434 del 17 dicembre 1997 di conversione del decreto-legge n. 364 del 27 ottobre 1997. Le istruzioni riguardano soprattutto la proroga delle sospensioni dei versamenti contributivi, la sospensione di termini processuali e amministrativi, nonché l’incidenza delle misure sulle prestazioni temporanee e pensionistiche per i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria.

Sospensione del versamento dei contributi correnti

L’art. 1 dell’ordinanza n. 2728/1997 proroga il periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi già previsto dall’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni. La circolare distingue due categorie di soggetti:

  • soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti o con sede operativa nei comuni disastrati indicati nell’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/1997: la sospensione è prorogata al 31 marzo 1998 e riguarda le scadenze contributive comprese tra il 26 settembre 1997 e il 31 marzo 1998;
  • soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti o con sede operativa nei comuni danneggiati di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 2694/1997, purché le abitazioni o gli immobili sedi di attività operative siano stati colpiti da ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale: la sospensione è prorogata al 31 dicembre 1998 e copre le scadenze dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998.

La sospensione riguarda sia il versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica collegata. La circolare precisa inoltre che i soggetti danneggiati che, secondo la disciplina precedente, potevano accedere alla sospensione solo in presenza di gravi danni ma che non rientrano nella proroga perché privi di ordinanza di sgombero, devono provvedere al pagamento dei contributi in precedenza sospesi; su tale aspetto l’Istituto si riserva ulteriori istruzioni.

Codifica aziendale per i datori di lavoro con sistema DM

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM, la circolare interviene sulla gestione dei codici di autorizzazione già istituiti con le precedenti istruzioni:

  • i codici "7S" e "7T", relativi alla sospensione in esame, devono essere prorogati fino al mese di febbraio 1998 per i soggetti aventi titolo alla sospensione fino al 31 marzo 1998;
  • per i soggetti aventi titolo alla sospensione fino al 31 dicembre 1998, devono essere attribuiti sin dall’origine e fino al mese di novembre 1998 i nuovi codici "7V" e "7W", in sostituzione dei codici "7S" e "7T".

Resta ferma la disciplina già impartita sulle modalità di esposizione dei contributi sospesi.

Sospensione dei termini di prescrizione, scadenza e contenzioso

L’art. 1 della legge n. 434/1997 dispone la sospensione, sino al 31 marzo 1998, di una serie di termini connessi agli eventi sismici. La sospensione riguarda in particolare:

  • i termini di prescrizione;
  • i termini perentori legali o convenzionali;
  • i termini di scadenza delle cambiali;
  • i termini di scadenza di ogni altro titolo avente forza esecutiva;
  • i termini relativi a controversie giurisdizionali e amministrative.

La sospensione opera per il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Tuttavia la legge di conversione n. 434/1997 restringe l’ambito soggettivo del beneficio rispetto al decreto-legge originario: esso spetta ai soggetti residenti o con sede operativa nei comuni disastrati individuati dall’ordinanza n. 2694/1997 e ai soggetti residenti o con sede operativa nei comuni e territori individuati ai sensi della stessa ordinanza che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • abitazioni o immobili sedi di attività produttive oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale;
  • dimostrazione, con attestazione del sindaco, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa a causa degli eventi sismici.

I soggetti interessati devono allegare alla domanda di sospensione la documentazione indicata.

Effetti sulla rateizzazione dei debiti contributivi e sul condono

La circolare specifica che la sospensione dei termini si applica anche:

  • alle rate del condono con scadenza gennaio 1998 e marzo 1998;
  • ai pagamenti rateali già in corso concessi dall’Istituto per l’estinzione dei debiti contributivi.

Restano valide le puntualizzazioni già fornite con le precedenti circolari sul medesimo tema.

Coordinamento con l’art. 61 della legge n. 449/1997

La circolare richiama anche l’art. 61 della legge n. 449/1997, che stabilisce la sospensione dei termini dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè il 19 dicembre 1997, anche per i soggetti che, alla data del sisma, avevano residenza o sede operativa in comuni o territori delle Marche e dell’Umbria non inclusi tra i comuni disastrati dell’ordinanza n. 2694/1997.

Ne deriva che i soggetti che non hanno diritto alla sospensione piena prevista dalla legge n. 434/1997 possono comunque beneficiare, limitatamente al periodo 26 settembre 1997 - 19 dicembre 1997, della sospensione dei termini, a condizione di dimostrare di avere residenza o sede operativa nelle Marche o in Umbria alla data del 26 settembre 1997.

Prestazioni temporanee

La proroga della sospensione fino al 31 marzo 1998 si estende anche alle richieste e all’erogazione delle prestazioni temporanee, secondo quanto previsto dalla circolare n. 219 del 6 novembre 1997. Per i soggetti residenti o con sede operativa nelle Marche e in Umbria alla data del 26 settembre 1997, ma in comuni diversi da quelli disastrati individuati dall’ordinanza n. 2694/1997, continua invece ad applicarsi la sospensione limitata al periodo 26 settembre 1997 - 19 dicembre 1997 ai sensi dell’art. 61 della legge n. 449/1997.

Prestazioni pensionistiche e recupero degli indebiti

Per le prestazioni pensionistiche, la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 1998 vale anche per:

  • la notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni fondate su dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV;
  • i recuperi di prestazioni indebite effettuati con trattenuta diretta sulla pensione.

Per i soggetti residenti o con sede operativa nelle Marche e in Umbria, ma non nei comuni disastrati individuati dall’ordinanza n. 2694/1997, la notifica degli indebiti deve essere eseguita considerando neutro il periodo di sospensione dal 26 settembre 1997 al 19 dicembre 1997.

Sintesi operativa

La circolare, in sostanza, chiarisce che la disciplina emergenziale post-sisma comporta una differenziazione tra comuni disastrati e comuni danneggiati, con ulteriori condizioni legate all’inagibilità degli immobili o alla prova di un concreto pregiudizio dell’attività. Le istruzioni incidono su contributi correnti, adempimenti connessi, rateazioni, condono, termini processuali e amministrativi, prestazioni temporanee e pensionistiche, demandando agli interessati la presentazione della documentazione necessaria per ottenere o conservare i benefici di sospensione.

Punti principali

Sospensione del versamento dei contributi correnti

L’ordinanza n. 2728/1997 proroga la sospensione dei contributi già prevista per il sisma. Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni disastrati, la sospensione vale fino al 31 marzo 1998 e copre le scadenze dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni danneggiati, ma solo se le abitazioni o gli immobili adibiti ad attività siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione è prorogata fino al 31 dicembre 1998 e riguarda le scadenze dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998. La sospensione riguarda anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento.

Codifica delle aziende e codici di autorizzazione

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM, i codici di autorizzazione "7S" e "7T" già istituiti per la sospensione devono essere prorogati fino al mese di febbraio 1998 per i soggetti aventi titolo alla sospensione fino al 31 marzo 1998. Per i soggetti aventi titolo alla sospensione fino al 31 dicembre 1998 devono invece essere attribuiti, sin dall’origine e fino al mese di novembre 1998, i nuovi codici "7V" e "7W", in sostituzione dei codici "7S" e "7T".

Sospensione di prescrizione, termini e scadenze esecutive

L’art. 1 della legge n. 434/1997 sospende fino al 31 marzo 1998 i termini di prescrizione, i termini perentori legali o convenzionali, le scadenze delle cambiali e di ogni altro titolo esecutivo, nonché i termini relativi a controversie giurisdizionali e amministrative. La sospensione copre il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. La legge di conversione restringe però l’ambito soggettivo rispetto al decreto legge originario, limitandolo ai soggetti nei comuni disastrati e a quelli dei comuni o territori con immobili inagibili o con attestazione del sindaco di concreto pregiudizio all’attività economica, produttiva o lavorativa.

Documentazione necessaria per ottenere il beneficio

I soggetti che intendono usufruire della sospensione devono presentare apposita richiesta all’Istituto corredata della documentazione prevista: ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale oppure attestazione del sindaco del concreto pregiudizio subito a causa degli eventi sismici.

Rate di condono e pagamenti rateali

La sospensione si applica anche alle rate del condono con scadenza gennaio 1998 e marzo 1998, nonché ai pagamenti rateali già concessi dall’Istituto per l’estinzione dei debiti contributivi.

Effetti dell’art. 61 della legge n. 449/1997

Per i soggetti residenti o con sede operativa nelle Marche e in Umbria alla data del 26 settembre 1997, ma in comuni o territori non compresi tra quelli disastrati individuati dall’ordinanza n. 2694/1997, la legge n. 449/1997 dispone comunque la sospensione dei termini dal 26 settembre 1997 al 19 dicembre 1997. In questi casi, pur non spettando la proroga piena prevista dall’art. 1 della legge n. 434/1997, il periodo 26 settembre-19 dicembre 1997 deve essere considerato sospeso se risulta la residenza o la sede operativa nelle due regioni alla data del sisma.

Prestazioni temporanee

La proroga della sospensione fino al 31 marzo 1998 si applica anche alle richieste e all’erogazione delle prestazioni temporanee, secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997. Per i soggetti delle Marche e dell’Umbria non inclusi nei comuni disastrati, resta invece applicabile la sospensione dal 26 settembre al 19 dicembre 1997 ai sensi dell’art. 61 della legge n. 449/1997.

Prestazioni pensionistiche e recupero indebiti

La proroga della sospensione fino al 31 dicembre 1998 vale anche per la notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni da dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV, nonché per i recuperi di prestazioni indebite mediante trattenuta diretta sulla pensione. Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni delle Marche e dell’Umbria diversi da quelli disastrati, la notifica degli indebiti va effettuata considerando neutro il periodo di sospensione dal 26 settembre al 19 dicembre 1997.

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