Circolare numero 11 del 17-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° gennaio 1998 l’INPS aggiorna i limiti di reddito familiare e i limiti mensili di reddito per il riconoscimento degli assegni familiari. La circolare riguarda i lavoratori autonomi esclusi dall’assegno per il nucleo familiare e i pensionati delle gestioni speciali, indicando anche che la cessazione del trattamento non incide sugli altri diritti collegati alla vivenza a carico. Sono riportati il trattamento minimo 1998, i limiti mensili per coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle e nipoti, e le tabelle di reddito annuale per la cessazione o riduzione delle prestazioni, con maggiorazioni del 10%, 50% e 60% per specifiche situazioni familiari.
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 1998
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 1998
La circolare INPS aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 1998, i limiti di reddito rilevanti per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili di reddito utili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le istruzioni sono destinate ai lavoratori autonomi ancora soggetti alla disciplina degli assegni familiari e ai pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si riferiscono ai soggetti esclusi dalla normativa dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare, a:
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
- armatori e proprietari armatori imbarcati.
La circolare precisa inoltre che le regole valgono anche per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Effetti della cessazione del trattamento di famiglia
È chiarito che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, in base ai limiti di reddito familiare vigenti, non determina la cessazione di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico o comunque connessi ad essa. Il principio è richiamato sia per i soggetti disciplinati dalla presente circolare sia per quelli soggetti alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.
Rivalutazione dei limiti di reddito familiare
Per il 1998 i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, che per il 1997 è stato indicato nella misura dell’1,7%, con arrotondamento alle lire mille superiori. Le tabelle aggiornate, allegate alla circolare, si applicano dal 1° gennaio 1998.
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti.
Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari
Ai fini dell’accertamento del carico, cioè della non autosufficienza economica del familiare, la circolare collega i limiti mensili al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1998 e per tutto l’anno in L. 697.700.
I limiti mensili per il 1998 sono quindi:
- L. 982.600 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato;
- L. 1.719.550 per due genitori.
Gli stessi limiti valgono anche per le richieste di assegni familiari relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già in vigore sull’indice unitario di mantenimento.
Tabelle annuali di reddito familiare
La circolare riproduce quattro tabelle distinte per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, da applicare dal 1° gennaio 1998. Le tabelle differenziano i limiti in funzione della composizione del nucleo familiare e di alcune condizioni soggettive.
Per ciascun nucleo familiare sono indicati:
- il reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
- il reddito familiare annuale oltre il quale cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione.
Tabella 1: generalità dei soggetti
L’allegato 1 si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi disciplinati dalle tabelle 2, 3 e 4. Le soglie variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare e sono riportate per nuclei da 1 persona a 7 o più persone.
La nota specifica che, ai fini dell’applicazione della tabella, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto; restano esclusi nonni e bisnonni.
Tabella 2: soggetti con figli minori in particolari condizioni
L’allegato 2 riguarda i soggetti cui sono corrisposti assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà. In questo caso i limiti sono aumentati del 10% rispetto alla tabella ordinaria.
Anche qui le soglie sono indicate per nuclei da 1 persona a 7 o più persone, con distinzione tra:
- cessazione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
- cessazione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione.
La nota richiamata per l’allegato 2 ribadisce le medesime definizioni di figli e genitori equiparati previste per l’allegato 1.
Tabella 3: nuclei con persone totalmente inabili
L’allegato 3 si applica ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. I limiti di reddito sono aumentati del 50% rispetto alla tabella ordinaria.
Anche in questo caso la circolare indica soglie distinte per il primo figlio o genitore a carico e per la cessazione di tutti gli assegni o quote, sempre per nuclei da 1 persona a 7 o più persone.
Tabella 4: casi combinati
L’allegato 4 si riferisce ai soggetti che si trovano nelle condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà e, inoltre, ai nuclei in cui siano comprese persone totalmente inabili. I limiti di reddito sono aumentati del 60%.
La tabella distingue ancora tra:
- soglia oltre la quale cessa il trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
- soglia oltre la quale cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione.
Indicazioni operative
Le sedi INPS sono invitate a informare del contenuto della circolare le associazioni di categoria dei lavoratori interessati, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali. Il documento si chiude con la firma del Direttore generale.
Punti principali
Aggiornamento dei limiti dal 1° gennaio 1998
La circolare dispone la rivalutazione, dal 1° gennaio 1998, dei limiti di reddito familiare rilevanti per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni. La rivalutazione avviene in base al tasso di inflazione programmato per il 1997, pari all’1,7%, con arrotondamento alle lire mille superiori.
Ambito di applicazione soggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè ai lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati. Le istruzioni valgono anche per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Effetti sulla vivenza a carico
La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle vigenti disposizioni sul reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o connessi alla stessa, sia per i soggetti interessati dalla presente circolare sia per quelli soggetti alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.
Limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari
In base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1998 per l’intero anno in L. 697.700 mensili, i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico sono stabiliti in L. 982.600 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato, e in L. 1.719.550 per due genitori. I medesimi limiti si applicano anche alle richieste per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la normativa vigente sull’indice unitario di mantenimento.
Tabelle annuali di reddito familiare
Per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, la circolare allega quattro tabelle aggiornate da applicare dal 1° gennaio 1998. Le tabelle differenziano i limiti in base alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni soggettive, prevedendo soglie diverse per la generalità dei casi, per vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, per nuclei con persone totalmente inabili e per le situazioni combinate.
Tabelle 1 e 2: generalità dei soggetti e soggetti con figli minori in particolari condizioni
L’allegato 1 si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi previsti nelle tabelle successive. L’allegato 2 si applica ai soggetti cui spettano assegni o quote per figli ed equiparati minori e che siano vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili; i limiti sono aumentati del 10%. Per entrambe le tabelle sono riportati i valori di reddito familiare annuale oltre i quali cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e il genitore a carico, e quelli oltre i quali cessano tutti gli assegni o le quote.
Tabelle 3 e 4: nuclei con persone totalmente inabili e casi combinati
L’allegato 3 si riferisce ai nuclei in cui siano comprese persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia e che siano dichiarate totalmente inabili; i limiti sono aumentati del 50%. L’allegato 4 riguarda i soggetti in condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà, nonché i nuclei con persone totalmente inabili; i limiti sono aumentati del 60%. Anche in questi casi la tabella distingue tra cessazione del trattamento per il primo figlio o genitore a carico e cessazione di tutti gli assegni.
Definizione di figli e genitori equiparati
Le note alle tabelle precisano che sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto; sono esclusi nonni e bisnonni.
Casistiche particolari per i titolari di pensione ai superstiti
Le note richiamano che, per alcune voci delle tabelle, l’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare, mentre in altri casi l’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Adempimenti delle sedi
Le sedi INPS sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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