Circolare numero 16 del 27-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° gennaio 1998, l’aliquota di riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986 scende al 5,54% per effetto dell’abolizione del contributo SSN dello 0,50% dovuto dagli apprendisti. Di conseguenza, vanno adeguati gli importi di integrazione salariale, assegno per congedo matrimoniale, indennità di mobilità (per i primi 12 mesi) e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Inoltre, per il 1998 sono aggiornati gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la soglia della retribuzione mensile di riferimento, con ulteriori maggiorazioni per il settore edile e lapideo in caso di intemperie stagionali.
Rideterminazione dell’aliquota di riduzione ex art. 26 legge n. 41/1986 e aggiornamento degli importi massimi mensili delle integrazioni salariali per il 1998
Rideterminazione dell’aliquota di riduzione e aggiornamento degli importi massimi di integrazione salariale per il 1998
La circolare definisce gli effetti, dal 1° gennaio 1998, dell’abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale sul calcolo dell’aliquota di riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986 e aggiorna i massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale per l’anno 1998. Vengono inoltre indicati gli importi da applicare alle prestazioni collegate e la nuova soglia di retribuzione mensile di riferimento.
Rideterminazione dell’aliquota di riduzione
Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, ha abolito i contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L’abolizione interessa anche il contributo SSN dello 0,50% dovuto dagli apprendisti ai sensi dell’art. 21, lettera b), della medesima legge.
Per effetto del rinvio operato dall’art. 26 della legge n. 41/1986 a tale contributo, l’aliquota di riduzione è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura del 5,54%.
Prestazioni da adeguare alla nuova aliquota
La circolare precisa che, dalla stessa data, devono essere incrementati in misura corrispondente alla variazione dell’aliquota:
- le integrazioni salariali;
- l’assegno per congedo matrimoniale;
- l’indennità di mobilità, limitatamente ai primi dodici mesi di erogazione;
- il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Aggiornamento degli importi massimi mensili per il 1998
Secondo la normativa richiamata, gli importi massimi mensili di integrazione salariale previsti dalla legge n. 427/1980, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge n. 451/1994, nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale può applicarsi il secondo limite, sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80% dell’aumento risultante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La circolare richiama inoltre l’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, che prevede per i trattamenti di integrazione salariale concessi a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali un incremento ulteriore del 20%.
Importi fissati per l’anno 1998
Tenuto conto della variazione dell’indice ISTAT accertata per il 1997, gli importi per il 1998 sono fissati, al lordo e al netto della riduzione del 5,54%, nei seguenti valori:
-
- L. 1.403.503 lordo e L. 1.325.749 netto;
-
- L. 1.686.875 lordo e L. 1.593.422 netto;
- settore edile, per eventi meteorologici, 3) L. 1.684.204 lordo e L. 1.590.899 netto;
-
- L. 2.024.250 lordo e L. 1.912.107 netto.
Soglia della retribuzione mensile di riferimento
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei limiti di cui ai punti 2) e 4) è fissato, dal 1° gennaio 1998, in L. 3.036.374.
Ambito applicativo e decorrenza
Le disposizioni contenute nella circolare producono effetti dal 1° gennaio 1998 e incidono sia sul calcolo della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 sia sulla determinazione dei massimali mensili delle integrazioni salariali e della relativa soglia retributiva di riferimento.
Punti principali
Riduzione dell’aliquota ex art. 26 legge n. 41/1986
Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, abolisce i contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41/1986. L’abolizione riguarda anche il contributo SSN dello 0,50% dovuto dagli apprendisti e, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 26 della stessa legge, l’aliquota di riduzione è rideterminata dal 1° gennaio 1998 nella misura del 5,54%.
Adeguamento delle prestazioni collegate all’aliquota di riduzione
Dal 1° gennaio 1998 devono essere incrementati in misura corrispondente alla nuova aliquota gli importi delle integrazioni salariali, dell’assegno per congedo matrimoniale, dell’indennità di mobilità limitatamente ai primi dodici mesi di erogazione e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Aggiornamento degli importi massimi mensili delle integrazioni salariali
Per effetto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata per il 1997, gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali per il 1998 sono aggiornati ai sensi della normativa vigente. Gli importi indicati sono riportati al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Importi 1998 e soglia di retribuzione mensile
Per il 1998 gli importi sono fissati come segue: 1) L. 1.403.503 lordo e L. 1.325.749 netto; 2) L. 1.686.875 lordo e L. 1.593.422 netto; per il settore edile, per eventi meteorologici, 3) L. 1.684.204 lordo e L. 1.590.899 netto; 4) L. 2.024.250 lordo e L. 1.912.107 netto. La retribuzione mensile di riferimento, soglia per l’applicazione dei limiti di cui ai punti 2) e 4), è fissata dal 1° gennaio 1998 in L. 3.036.374.
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