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Circolare

Circolare numero 15 del 24-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge n. 196/1997, che fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali e prevede un regime transitorio in attesa della nuova disciplina sui tempi di lavoro. L'INPS richiama la precedente disciplina contributiva sul lavoro straordinario introdotta dalla legge n. 549/1995, precisando che la nuova regola sull'orario non modifica gli obblighi contributivi già vigenti. Ne deriva solo un allineamento sistematico, dopo il periodo transitorio, tra nozione di orario normale e nozione di lavoro straordinario rilevante ai fini della contribuzione aggiuntiva.

Orario di lavoro: coordinamento tra limite delle 40 ore e contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario

Art. 13, comma 1, legge n. 196/1997 e coordinamento con la contribuzione sul lavoro straordinario

La circolare INPS n. 15 del 24 gennaio 1998 interviene sul rapporto tra la nuova disciplina dell'orario di lavoro introdotta dall'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e la normativa contributiva sul lavoro straordinario già prevista dalla legge n. 549/1995. L'Istituto chiarisce che la modifica del limite dell'orario normale non incide, di per sé, sugli obblighi contributivi delle imprese, ma determina un allineamento sistematico tra le due discipline al termine del periodo transitorio.

Quadro normativo richiamato

La legge n. 196/1997, entrata in vigore il 19 luglio 1997, nell'ambito delle norme per la promozione dell'occupazione, stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La stessa disposizione consente ai contratti collettivi nazionali di prevedere una durata minore e di riferire l'orario normale alla media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Inoltre, in attesa della nuova normativa sui tempi di lavoro e comunque per non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 5-bis, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 692/1923 solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali.

Disciplina contributiva del lavoro straordinario

La circolare richiama la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, commi 18 e seguenti, che aveva introdotto una nozione di lavoro straordinario ai soli fini del contributo aggiuntivo dovuto dalle imprese. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, il superamento dell'orario ordinario era individuato in 40 ore settimanali, ovvero nella media delle 40 ore settimanali nei casi di orario plurisettimanale previsto dalla contrattazione collettiva.

La misura del contributo aggiuntivo viene riassunta come segue:

  • 5% della retribuzione per le ore eccedenti le 40 settimanali, per le imprese con più di 15 dipendenti;
  • 10% per le sole imprese industriali con più di 15 dipendenti, per le ore eccedenti le 44;
  • 15% per le ore eccedenti le 48, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Chiarimento dell'INPS sugli effetti della nuova disciplina

Secondo l'interpretazione richiamata dalla circolare ministeriale n. 125/97 del 28 ottobre 1997, la nuova previsione sull'orario normale non comporta modifiche sul piano contributivo rispetto alla disciplina della legge n. 549/1995. L'unico effetto è di carattere sistematico: decorso il periodo transitorio, la nozione di lavoro straordinario ai fini della contribuzione aggiuntiva viene a coincidere con la durata massima dell'orario ordinario di lavoro. L'INPS invita infine le sedi a tenere presente la circolare ministeriale nell'attività istituzionale.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare riguarda l'applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di orario di lavoro. L'obiettivo è chiarire come la nuova disciplina dell'orario normale si coordini con la normativa contributiva sul lavoro straordinario già in vigore.

Nuovo limite dell'orario normale di lavoro

La legge n. 196/1997 stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono prevedere una durata inferiore e possono anche riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. La disposizione prevede inoltre un regime transitorio, in attesa della nuova normativa sui tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge, durante il quale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 5-bis, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 692/1923 solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali.

Precedente disciplina del lavoro straordinario ai fini contributivi

Prima dell'intervento del 1997, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, commi 18 e seguenti, aveva già introdotto una definizione di lavoro straordinario limitata ai soli fini del contributo aggiuntivo dovuto dalle imprese. In tale sistema, la soglia di orario ordinario oltre la quale sorgeva l'obbligo contributivo era fissata in 40 ore settimanali, oppure nella media di 40 ore settimanali nei casi di orario plurisettimanale previsto dalla contrattazione collettiva.

Misura del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

La circolare richiama le aliquote fissate dalla legge n. 549/1995: contributo pari al 5% della retribuzione relativa alle ore eccedenti le 40 settimanali per le imprese con più di 15 dipendenti; per le sole imprese industriali con più di 15 dipendenti, contributo del 10% per le ore eccedenti le 44; in ogni caso, contributo del 15% per le ore eccedenti le 48, a prescindere dal requisito occupazionale.

Effetti della legge n. 196/1997 sul piano contributivo

La circolare precisa che la disposizione sull'orario di lavoro non produce conseguenze sul versante contributivo rispetto alla disciplina della legge n. 549/1995. La conseguenza è soltanto sistematica: dopo il periodo transitorio, la nozione di lavoro straordinario rilevante ai fini della contribuzione aggiuntiva finisce per coincidere con la durata massima dell'orario di lavoro ordinario, in coerenza con l'esercizio dei poteri imprenditoriali.

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