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Circolare

Circolare numero 19 del 29-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sugli effetti del D.Lgs. 446/1997 (IRAP) in materia di contributi sanitari. In particolare disciplina la comunicazione del periodo d’imposta per le aziende con esercizio non coincidente con l’anno solare, la relativa codifica con il codice di autorizzazione "7Y" e la prosecuzione del versamento dei contributi sanitari fino alla scadenza del periodo d’imposta iniziato prima del 1° ottobre 1997. Inoltre precisa le modalità di conguaglio delle operazioni di decontribuzione, richiedendo per le differenze contributive del 1997 l’utilizzo della procedura DM10/V e di specifici codici per le contribuzioni soppresse.

IRAP e abolizione dei contributi sanitari: chiarimenti su codifica aziende e decontribuzione

IRAP e abolizione dei contributi sanitari: ulteriori chiarimenti

La circolare interviene sui riflessi contributivi dell’introduzione dell’IRAP con particolare riguardo alle aziende che non adottano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e alle modalità operative per la regolarizzazione delle differenze contributive derivanti dalla decontribuzione.

Ambito e finalità

Richiamando le precedenti circolari n. 1 del 5 gennaio 1998 e n. 4 del 9 gennaio 1998, l’Istituto precisa che l’adeguamento al nuovo regime contributivo è differito, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima del 1° ottobre 1997, fino al periodo precedente quello di applicazione dell’IRAP. La circolare fornisce quindi istruzioni operative per la corretta gestione delle posizioni contributive e dei conguagli.

Comunicazione del periodo d’imposta

Tutte le aziende con periodo d’imposta diverso dall’anno solare devono comunicare tempestivamente alla Sede INPS presso cui assolvono gli obblighi contributivi la decorrenza del proprio periodo d’imposta. Tale adempimento è necessario per consentire la corretta codifica della posizione aziendale e per distinguere i casi in cui i contributi sanitari restano dovuti da quelli in cui gli eventuali importi del periodo ottobre-dicembre 1997 risultano soppressi e quindi non esigibili.

Codifica delle aziende e codice di autorizzazione "7Y"

Le sedi INPS, ricevuta la comunicazione, attribuiscono il codice di autorizzazione "7Y" alle sole posizioni contributive riferite ad aziende con periodo d’imposta iniziato prima del 1° ottobre 1997. Il codice significa che l’azienda è tenuta al versamento della contribuzione sanitaria a proprio carico fino alla scadenza del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 446/97.

Per i soggetti con periodo d’imposta successivo al 30 settembre 1997, le SAP devono mantenere in apposita evidenza le comunicazioni per la gestione delle eventuali somme non versate, poiché tali contributi, riferiti al periodo ottobre-dicembre 1997 e divenuti oggetto di soppressione, risultano inesigibili.

Contributi ancora dovuti e criteri di calcolo

Le aziende codificate con "7Y" continuano a versare i contributi per il servizio sanitario nonché le altre contribuzioni sanitarie soppresse a seguito dell’introduzione dell’IRAP, fra cui:

  • quota dell’1,66% per TBC;
  • quota dello 0,20% per addizionale pensionati.

Ai fini dell’applicazione della misura dei contributi sanitari, gli scaglioni di reddito di 40 e 150 milioni non devono essere rapportati a mese, in analogia a quanto previsto per i rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno. Per il periodo di mancata applicazione dell’IRAP, ove spettante, le aziende conservano inoltre il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali secondo le misure e le modalità vigenti.

Conguaglio della decontribuzione

Per le operazioni di conguaglio connesse al regime di decontribuzione di cui all’art. 2 del D.L. 67/97, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/97, la circolare conferma che il conguaglio deve essere definito applicando l’aliquota o, più in generale, il regime contributivo vigente nel mese di corresponsione dell’erogazione. Devono essere utilizzati i codici di versamento o di recupero già previsti dalla circolare n. 213 del 6 novembre 1996.

Se la definizione del conguaglio avviene con la denuncia del mese di gennaio 1998, per il versamento o il recupero delle differenze relative ai contributi per il servizio sanitario di pertinenza dell’anno 1997 deve essere utilizzata la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.

Codici operativi per le contribuzioni soppresse

Per la sistemazione delle differenze contributive a debito o a credito azienda relative alle contribuzioni soppresse, cioè all’1,66% TBC e allo 0,20% addizionale pensionati, devono essere utilizzati:

  • il codice "M187" per il quadro B-C del mod. DM10/2;
  • il codice "L321" per il quadro D del mod. DM10/2.

L’utilizzo dei codici deve avvenire secondo le modalità già indicate nella circolare n. 213 del 6 novembre 1996.

Punti principali

Comunicazione del periodo d’imposta per le aziende non allineate all’anno solare

Le aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente la decorrenza del proprio periodo d’imposta. La comunicazione serve a consentire la corretta gestione della posizione contributiva in relazione all’entrata in vigore dell’IRAP e al differimento dell’adeguamento al nuovo regime contributivo per i soggetti il cui periodo d’imposta sia iniziato prima del 1° ottobre 1997.

Codifica delle posizioni contributive con codice di autorizzazione 7Y

Le sedi INPS, ricevuta la comunicazione, attribuiscono il codice di autorizzazione "7Y" alle sole posizioni contributive di aziende con periodo d’imposta antecedente il 1° ottobre 1997. Il codice identifica l’azienda tenuta a versare la contribuzione sanitaria a proprio carico fino alla scadenza del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 446/97. Per i soggetti con periodo d’imposta successivo al 30 settembre 1997, le SAP devono invece tenere evidenza delle comunicazioni, poiché eventuali contributi non versati del periodo ottobre-dicembre 1997 risultano inesigibili in quanto soppressi.

Contributi sanitari ancora dovuti e scaglioni di reddito

Le aziende codificate con "7Y" restano tenute al versamento dei contributi per il servizio sanitario e delle altre contribuzioni sanitarie soppresse con l’introduzione dell’IRAP, tra cui la quota dell’1,66% per TBC e lo 0,20% per l’addizionale pensionati. La circolare precisa inoltre che, ai fini della misura dei contributi sanitari, gli scaglioni di reddito di 40 e 150 milioni non devono essere rapportati a mese, analogamente a quanto avviene nei rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno. Per il periodo di mancata applicazione dell’IRAP, ove spettante, permane anche il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alle condizioni vigenti.

Conguaglio della decontribuzione e regolarizzazioni DM10/V

Per le operazioni di conguaglio connesse al regime di decontribuzione di cui all’art. 2 del D.L. 67/97, convertito dalla legge 135/97, si conferma che la definizione deve avvenire applicando l’aliquota o il regime contributivo vigente nel mese di corresponsione dell’erogazione. Se il conguaglio viene definito con la denuncia di gennaio 1998, le differenze relative ai contributi per il servizio sanitario riferite al 1997 devono essere regolarizzate con la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.

Codici da utilizzare per le contribuzioni soppresse

Per sistemare le differenze contributive a debito o a credito azienda relative alle contribuzioni soppresse, pari all’1,66% TBC e allo 0,20% addizionale pensionati, la circolare indica l’uso dei codici "M187" per il quadro B-C del mod. DM10/2 e "L321" per il quadro D del mod. DM10/2, secondo le modalità già richiamate dalla circolare n. 213 del 6 novembre 1996.

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