Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 13 del 23-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone la rideterminazione dei piani di ammortamento dei mutui edilizi concessi al personale, in conseguenza della riduzione del tasso ufficiale di sconto e del correlato tasso dei mutui dal 6,25% al 5,50% con decorrenza 24 dicembre 1997. L’aggiornamento riguarda i mutui già erogati entro il 31 dicembre 1997 ai tassi indicizzati del 6,75% e del 6,25%, con adeguamento dal 1° gennaio 1998 e, se necessario, con recupero nel mese successivo. La circolare stabilisce anche le modalità di comunicazione agli interessati, gli obblighi di segnalazione alla Direzione centrale e il criterio generale per i futuri adeguamenti del tasso indicizzato.

Aggiornamento dei piani di ammortamento dei mutui edilizi ex art. 59 D.P.R. 509/79 per la riduzione del tasso al 5,50%

Mutui edilizi ex art. 59 D.P.R. 509/79: aggiornamento dei piani di ammortamento

La circolare disciplina l’aggiornamento dei piani di ammortamento dei mutui edilizi concessi al personale dell’Istituto, in applicazione della riduzione del tasso ufficiale di sconto disposta dalla Banca d’Italia il 23 dicembre 1997. Il nuovo tasso dei mutui passa dal 6,25% al 5,50% con decorrenza 24 dicembre 1997 e impone la rideterminazione dei piani di ammortamento per i mutui già erogati entro il 31 dicembre 1997 ai tassi indicizzati del 6,75% e del 6,25%.

Aggiornamento dei piani e decorrenza

Dal 1° gennaio 1998 i piani di ammortamento devono essere ricalcolati sulla base del nuovo tasso ufficiale di sconto del 5,50%. Qualora l’operazione non sia eseguita nel mese di gennaio, deve essere effettuata nel mese di febbraio, con il contestuale conguaglio della rata già scaduta. Per i dipendenti collocati a riposo, la nuova rideterminazione deve essere tempestivamente notificata, affinché possano corrispondere le rate nella nuova misura.

Modalità operative e comunicazioni interne

Ogni variazione dei piani individuali di ammortamento deve essere comunicata alla Direzione centrale Risorse Umane, Ufficio Provvedimenti Accentrati. La nuova rata va determinata in base al residuo debito in conto capitale del mutuo e al numero residuo delle rate ancora da ammortizzare, quindi inserita in procedura PRVS con le consuete modalità. La circolare segnala inoltre che il piano di ammortamento relativo al tasso del 5,50% è allegato e rinvia a una futura procedura informatizzata che consentirà alle sedi di calcolare autonomamente i piani.

Criterio generale per i mutui a tasso indicizzato

La circolare ribadisce il principio generale per cui, con il sistema di tasso indicizzato, il piano individuale di ammortamento deve essere rideterminato ogni volta che la variazione del TUS, considerata nel suo complesso, superi lo 0,50% rispetto al tasso inizialmente applicato oppure rispetto all’ultimo tasso applicato in caso di precedente adeguamento. Dopo la stipula del contratto di mutuo, ogni variazione del tasso ufficiale di sconto superiore a tale soglia comporta quindi l’adeguamento del mutuo in corso di ammortamento.

Decorrenza degli adeguamenti

L’adeguamento ha decorrenza diversa a seconda del momento in cui interviene la variazione del TUS: se la variazione è antecedente alla stipula, essa opera dal primo mese del semestre successivo a quello di inizio dell’ammortamento; negli altri casi, dal mese in cui la variazione si verifica. Ai fini della disciplina, i semestri sono identificati nei periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

Adempimenti delle strutture e diffusione al personale

Ciascuna unità funzionale deve mantenere adeguata evidenza dei mutui erogati a tasso indicizzato per applicare tempestivamente le variazioni secondo il criterio stabilito. I dirigenti destinatari della circolare devono assicurarne la massima diffusione e far firmare immediatamente per presa visione una copia a tutto il personale in servizio, anche se in forza ad altre unità. Per i dipendenti assenti per lungo periodo alla data di ricezione, la comunicazione deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Punti principali

Riduzione del tasso e aggiornamento dei mutui

A seguito della delibera consiliare n. 410 del 25 marzo 1997 e della riduzione del tasso ufficiale di sconto disposta dalla Banca d’Italia il 23 dicembre 1997, il tasso di interesse sui mutui edilizi erogati al personale passa dal 6,25% al 5,50% a decorrere dal 24 dicembre 1997. Di conseguenza, dal 1° gennaio 1998 devono essere rideterminati i piani di ammortamento dei mutui già erogati entro il 31 dicembre 1997 ai tassi indicizzati del 6,75% e del 6,25%.

Tempi e conguagli dell’adeguamento

L’aggiornamento dei piani di ammortamento deve essere effettuato nel mese di gennaio 1998; se ciò non fosse possibile, deve essere eseguito nel mese di febbraio 1998, con contestuale conguaglio sulla rata già scaduta. Per i dipendenti collocati a riposo, la nuova rideterminazione deve essere notificata con urgenza, in modo da consentire il pagamento delle rate nella nuova misura.

Comunicazioni e gestione amministrativa

Ogni variazione dei piani individuali di ammortamento deve essere comunicata alla Direzione centrale Risorse Umane, Ufficio Provvedimenti Accentrati. La nuova rata deve essere calcolata sul residuo debito in conto capitale e sul numero residuo delle rate ancora da ammortizzare, quindi inserita in procedura PRVS secondo le consuete modalità. La circolare precisa inoltre che il piano di ammortamento relativo al tasso del 5,50% è allegato.

Criterio generale per gli adeguamenti del tasso indicizzato

Viene ribadito che, nel nuovo sistema di tasso indicizzato, il piano individuale di ammortamento deve essere rideterminato per ciascun interessato ogni volta che l’aumento o la diminuzione del TUS, considerata l’intera variazione intervenuta, risulti superiore allo 0,50% rispetto al tasso inizialmente applicato o all’ultimo tasso applicato in caso di precedente adeguamento. In concreto, dopo la stipula del contratto, ogni variazione del tasso ufficiale di sconto superiore allo 0,50% comporta l’adeguamento del mutuo in ammortamento, sia se la variazione è antecedente sia se è successiva alla stipula.

Decorrenza degli adeguamenti

L’adeguamento decorre dal primo mese del semestre successivo a quello di inizio dell’ammortamento, se la variazione del TUS è antecedente alla stipula; negli altri casi decorre dal mese in cui si verifica la variazione. Ai fini applicativi, i semestri sono individuati nei periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

Obblighi delle unità funzionali e diffusione della circolare

Ciascuna unità funzionale deve tenere in evidenza i mutui erogati a tasso indicizzato per applicare le variazioni secondo il criterio indicato. I dirigenti devono dare massima diffusione alla circolare e farne firmare immediatamente per presa visione una copia a tutto il personale in servizio, anche se assegnato ad altre unità. Per il personale assente per lunga durata alla data di ricezione, la comunicazione deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.